F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 025CFA DEL 29/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 015/CFA DEL 9 AGOSTO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CESENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ AC CESENA SPA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CESENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

 

RICORSO  DELLA  SOCIETA’  VIRTUS  ENTELLA  SRL  AVVERSO  L’INCONGRUITÀ  DELLA  SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ AC CESENA SPA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

 

Con atto del 25.06.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare l’Associazione Calcio Chievo Verona S.r.l. ed i suoi dirigenti sigg.ri Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cardioli Michele, Cardioli Antonio, nonché l’Associazione Calcio Cesena S.p.A. ed i suoi dirigenti sigg.ri Pronzani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walther, Dionigi Cristian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzia, Aldini Guido, Checchia Roberto, Mariotti  Samuele, Ceccarelli Giampiero e Valentini  Gabriele; le società per la violazione dell’articolo 4, commi 1 e 2 C.G.S., le persone fisiche per violazione degli articoli 1 bis, commi 1 e 5, ed 8, commi 1, 2 e 4 C.G.S in relazione all’art. 19 Statuto Federale.

Il deferimento era determinato dagli accertamenti operati dall’Organo inquirente relativamente alla realizzazione, da parte delle società inquisite, di plusvalenze fittizie ed immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalla vigente normativa.

Nell’instaurato procedimento intervenivano le società US Città di Palermo S.p.A., Virtus Entella S.r.l. e FC Crotone S.r.l..

Svoltosi il dibattimento, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dopo aver consentito i patteggiamenti descritti in atto, dichiarava ammissibili gli interventi di cui sopra, dichiarava altresì improcedibile il deferimento nei confronti dell’AC Chievo Verona e dei suoi dirigenti, disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale per quanto di ulteriore competenza, irrogava le sanzioni stabilite nel dispositivo, mentre accoglieva il deferimento nei confronti dell’AC Cesena e dei sigg.ri Aldini Guido e Mariotti Samuele infliggendo al sodalizio la penalizzazione di punti 15 in classifica da scontare nella S.S. 2018/19 ed alle persone fisiche l’inibizione di mesi 12.

Avverso tale pronuncia proponeva reclamo soltanto l’AC Cesena formulando una serie di motivi di seguito singolarmente esaminati, in virtù dei quali sollecitava in via principale il proscioglimento da ogni addebito ed in via gradata sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta in prime cure.

Anche nel giudizio di secondo grado interveniva la società Virtus Entella concludendo per la declaratoria di legittimità del proprio intervento, l’accertamento nel merito della responsabilità dell’AC Cesena e per l’applicazione alla stessa della sanzione della retrocessione all’ultimo posto nel campionato di Serie B S.S. 2017/18, ovvero, in subordine, la penalizzazione minima di 10 punti in classifica da scontare nel medesimo campionato 2017/2018.

La discussione del ricorso veniva fissata dalla Corte Federale d’Appello per la seduta del 9.8.2018 nella quale comparivano sia la parte reclamante che quella interveniente sollecitando, entrambe, l’accoglimento delle rassegnate conclusioni, nonché la Procura Federale che instava per il rigetto delle impugnazioni e la conferma della decisione di primo grado.

In particolare la stessa Procura chiedeva di venire autorizzata a produzione documentale che tuttavia il Collegio non consentiva in virtù dell’opposizione formulata dalla controparte.

La Corte si ritirava in camera di consiglio adottando il dispositivo pubblicato lo stesso giorno del dibattimento.

Passando all’esame delle sollevate censure ritiene il Giudicante che la violazione dell’art. 47

C.G.S. CONI eccepita dalla società appellante sia infondata in quanto erroneamente la reclamante fa decorrere il termine stabilito dalla citata norma dalla data in cui intervenne l’autorizzazione alla proroga dell’indagine non dal giorno in cui quest’ultima sarebbe venuta a scadere. L’assunto dell’appellante è evidentemente infondato in quanto la concessa proroga decorre dal momento in cui il primo termine viene a spirare, non certo da data anteriore.

Con un secondo motivo, parimenti infondato, l’AC Cesena deduce la nullità insanabile del giudizio di primo grado per aver separato le posizioni dell’AC Chievo Verona e di essa reclamante, stralciando la posizione della prima.

Ad avviso della Corte la facoltà esercitata dal giudice di primo grado rientra indiscutibilmente fra i poteri dello stesso ed in ogni caso non può produrre la sollecitata statuizione di nullità mancando in proposito la disposizione normativa che ne consentirebbe la pronuncia: è noto infatti il principio in virtù del quale il giudice non può rassegnare statuizioni di nullità se non previste dalla legge.

Con ulteriore motivo la reclamante sostiene la nullità della decisione impugnata individuando incompatibilità del giudice che ha delibato le istanze di patteggiamento con il compito dello stesso a giudicare gli altri deferiti che tale istanza non avevano avanzato.

Anche in proposito la Corte ritiene di applicare il principio, sopra ricordato, in virtù del quale non è consentito all’Organo giudicante di rendere statuizioni di nullità laddove le stesse non siano espressamente previste dalla vigente normativa: poiché tale è lo stato degli atti nel presente procedimento il motivo d’appello va sicuramente disatteso.

Con ulteriore doglianza l’Associazione ricorrente eccepisce l’irrilevanza dei patteggiamenti che, a suo dire, avrebbero orientato la decisione impugnata, sottolineando la sostanziale differenza fra gli articoli 23 e 24 C.G.S. ed evidenziando che  solo la seconda delle dette norme  potrebbe  venire utilizzata a fini decisori. Contrariamente a tale assunto, il convincimento maturato dal provvedimento gravato non è fondato, tantomeno in via esclusiva, sugli intervenuti patteggiamenti e, più in particolare, sulle risultanze derivanti dagli stessi: l’ampia motivazione di prime cure, al contrario, valorizza le emergenze della capillare indagine svolta, in particolare fondata su documenti, svolgendo solo consentito richiamo alle procedure di patteggiamento intervenute in corso di causa: anche tale motivo, pertanto, va prontamente rigettato.

Passando al merito, l’atto d’impugnazione deduce l’insussistenza delle violazioni contestate: ritiene tuttavia la Corte di poter prescindere dall’approfondimento di tale censura - che, peraltro, non appare particolarmente fondata – dovendo viceversa adottare diverso provvedimento che lascerà ad altro organo la disamina del profilo qui trascurato.

Va, invero, opportunamente considerato che ben 24 delle posizioni contestate dall’Organo inquirente riguardano scambi di calciatori fra l’AC Chievo Verona e l’AC Cesena sicché il separato esame in sede di giustizia sportiva delle due posizioni potrebbe condurre a conclusioni inopportunamente differenti, se non addirittura a conflitto di giudicati.

Ritiene pertanto il Collegio che le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti delle due società più volte nominate vadano delibate e decise nell’ambito di un unico processo al fine di consentire valutazione pienamente uniforme delle operazioni di scambio oggetto di procedimento effettuate sia dall’AC Chievo Verona, che dall’AC Cesena.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rilevato che il presente giudizio integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla società A.C. Cesena S.p.A., di Cesena rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018.

 

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