CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 6 del 08/09/2020 – TMP Soccer S.r.l. (Tullio Tinti)/Trapani Calcio

Lodo n. 6

 

 Anno 2020

 

 

 

 

                                       COLLEGIO DGARANZIDELLSPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

                                       COLLEGIO ARBITRALCOMPOSTDA

Avv. Giulio Bacosi

 

PRESIDENTE designato ex art. 2 deRegolamento arbitrale

 

 

 

Prof. Avv. Laura Santoro

 

ARBITRO nominato dall’istante

 

 

 

Dott.ssa Manuela Sinigoi

 

ARBITRO nominato pel'intimata 

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 13/2020, promosso, in data 22 maggio 2020, da TMP Soccer S.r.l. (p.i. 03421220173), con sede n via XX settembre, n. 27E - 25122 - Brescia, in persona dell’Agente Sportivo e Legale Rappresentante sig. Tullio Tinti, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Agostini, con studio in Vicolo Portelle, n. 2 - 25049 - Iseo (Bs) ed ivi elettivamente domiciliata:

 

 

- parte istante -

 

 

 

                                                                          contro

 

 

 

la società sportiva Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Consigliere Delegato,  sig.  Lorenzo  Giorgio  Petroni,  con  sede  in  Trapani,  Via  Orlandini  n.48  (p.i.01936080819), rappresentata e difesa, in sede di udienza utile ad esperire il tentativo di conciliazione dall'avv. Luca Smacchia, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, e nella successiva fase di decisione nel merito, dall’avv. Fabrizio Duca, elettivamente domiciliata presso lo studio di questultimo in Bologna (Bo), via Melozzo da Forlì n.23/2,

 

 

***

 

 

 

1.                  Sede dellArbitrato

 

 

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.                  Regolamento arbitrale

 

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

A) Con ricorso depositato in data 25 maggio 2020, la S.r.l. TMP Soccer ha proposto, nei confronti della S.r.l. TRAPANI CALCIO, istanza di arbitrato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

Con il suddetto ricorso ha chiesto la condanna della intimata Trapani Calcio al pagamento della somma di € 7.000,00 (oltre IVA e interessi moratori) in relazione a due contratti di mandato e, precisamente:

1) del contratto in data 5 luglio 2019, relativo al trasferimento del giocatore Andrea Colpani da Atalanta Bergamasca, con pagamento (oltre ad una prima) di una seconda rata di corrispettivo di € 3.500,00 alla data del 01 aprile 2020;

2) del contratto in data 10 agosto 2019, relativo al trasferimento del giocatore Michele Fornasier da Parma Calcio, con pagamento (oltre ad una prima) di una seconda rata di € 3.500,00 alla data del 30 aprile 2020;

B) La socieTMP ha nominato quale proprio arbitro la prof.ssa avv. Laura Santoro.

C) La società Trapani non si è costituita in giudizio né ha provveduto al pagamento dei diritti e degli onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, né ha nominato il proprio arbitro.

D) Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dellart. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, ha nominato quale arbitro della parte intimata la dott.ssa  Manuela Sinigoi.

E) Sull’accordo dei due Arbitri, è stato nominato Presidente del Collegio Arbitrale l’avvocato Giulio Bacosi, Avvocato dello Stato.

F) Ottenuta dal ridetto Presidente del Collegio Arbitrale, avv. Giulio Bacosi, l’autorizzazione necessaria all’espletamento dell’incarico da parte dell’Avvocatura dello Stato in data 15 luglio 2020 - da assumersi quale data di formale costituzione del Collegio Arbitrale medesimo - alla prima udienza del 20 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza, hanno partecipato i componenti del Collegio Arbitrale, nonché l’avv. Sara Agostini, difensore della parte istante, e l’avv. Luca Smacchia,  su delega dell’avv. Mattia Grassani, difensore della parte intimata, oltre ai componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia.

G) Il Collegio - preso atto preliminarmente del difetto di formale costituzione della parte intimata, presente nondimeno all’udienza giusta procura conferita al proprio difensore qualche minuto prima dell’udienza medesima -  ha esperito, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, il tentativo di conciliazione che ha dato tuttavia esito negativo.

H) A seguito di ciò, il Collegio - rilevatane l’opportunità ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento e rappresentata ad entrambe le parti la possibilità di rinnovare il tentativo di conciliazione in ogni fase del procedimento e fino all’udienza di decisione - ha assegnato alla parte intimata termine fino al 22 luglio 2020 per il deposito di una formale memoria difensiva e della prova del versamento dei diritti amministrativi all’uopo previsti dal Regolamento (punto

1.2.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese) ed alla parte istante termine fino al 23 luglio 2020 per il deposito di eventuali repliche, fissando l’udienza per la decisione - da svolgersi in videoconferenza - alla data del successivo 24 luglio 2020, ore 14.30.

I) La parte intimata, in data 22 luglio 2020, ha depositato una memoria di costituzione e risposta a mezzo di nuovo difensore, l’avv. Fabrizio Duca, dopo avere eseguito, su disposizione dell’avv. Mattia Grassani, primo difensore, in data 20 luglio 2020 il pagamento dei diritti amministrativi previsti dal Regolamento (punto 1.1.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese); ad essa ha replicato parte istante con memoria del 23 luglio 2020.

L) All’udienza del 24 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza, hanno partecipato - oltre ai componenti del Collegio Arbitrale ed ai componenti della Segreteria dellOrgano Arbitrale, Alvio La Face e Gabriele Murabito - l’avv. Sara Agostini per parte istante e l’avv. Fabrizio Duca per parte intimata i quali - preso atto ancora una volta dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite - hanno discusso la controversia riportandosi, per quanto non esplicitato verbis, ai propri scritti difensivi.

M) A seguito di Camera di Consiglio il Collegio Arbitrale ha emesso, in pari data, il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni che qui di seguito si precisano.

 

 

In Diritto

 

 

 

Il presente lodo viene redatto in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità di cui all’art. 2, comma 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva, particolarmente significativi nell’ambito della giustizia arbitrale e dell’agilità che la connota. 

Va preliminarmente rilevato che la mancata corresponsione, da parte della società Trapani dei diritti amministrativi, in relazione all’udienza fissata per la decisione (per il caso di esito negativo del tentativo di conciliazione: punto 1.2.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese), comporta l’improcedibilità di ogni attività difensiva della medesima, in veste di parte intimata, e ciò alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento Arbitrale.

Ciò tanto con riguardo alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 22 luglio 2020 - che a rigore potrebbe assumersi tempestiva, stante la natura ordinatoria del termine di costituzione pari a 10 giorni che l’art. 4, comma 1, del Regolamento fissa alla parte intimata, a differenza della esplicita perentorietà del termine (di venti giorni) che l’art. 3, comma 2, del Regolamento medesimo fissa alla parte istante per l’introduzione della procedura arbitrale - quanto con riguardo alle successive difese orali spiegate in occasione dell’udienza telematica del 24 luglio 2020.

A nulla rileva al riguardo la circostanza che - seppure con il patrocinio di due diversi difensori - parte intimata abbia partecipato tanto all’udienza del 20 luglio 2020 (fissata per esperire il tentativo di conciliazione) quanto alla successiva udienza del 24 luglio 2020 (fissata per la discussione e decisione), né che il Collegio, in occasione della prima udienza, abbia assegnato a parte intimata un termine per il deposito di una formale memoria di costituzione. Tale memoria e tutte le successive argomentazioni difensive avrebbero infatti potuto esser prese in considerazione dal Collegio nel solo caso in cui la Società Trapani avesse regolarmente provveduto al pagamento anche dei diritti amministrativi afferenti alla fase della decisione, il che pacificamente non è avvenuto.

Che così debba assumersi si evince dal tenore testuale dell’art.10, comma 2, del Regolamento, la cui più ragionevole interpretazione - ispirata anche al principio della c.d. parità delle armi - impone di assumere improcedibilequalunque (ogni”) attività difensiva delle parti” (e, dunque, anche della parte intimata) che non sia corroborata dal puntuale pagamento dei diritti amministrativi pertinenti a ciascuna fase della procedura arbitrale (oltre che degli onorari arbitrali, ove richiesti) e, dunque, tanto alla fase di conciliazione quanto alla fase (eventuale) di decisione nel merito”.

Pertanto, non possono essere prese in esame da parte di questo Collegio le argomentazioni difensive e le eccezioni formulate dalla Società Trapani; possono invece essere scandagliate le difese dell’istante, che ha pacificamente provveduto al pagamento dei pertinenti diritti amministrativi, tanto con riferimento alla fase di conciliazione quanto a quella, successiva, di discussione e decisione, afferente al merito della propria pretesa.

Ciò consente al Collegio - giusta adeguata valorizzazione della memoria di replica tempestivamente versata in atti da parte istante in data 23 luglio 2020 - di decidere sulla questione, involgente profili di massima, della violazione (o meno) - in circostanze quali quella sottoposta all’odierno vaglio del Collegio - dell’art. 3, comma 2, del Regolamento, laddove esso prevede che la procedura arbitrale debba essere introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”.

In disparte il problema se la pertinente  eccezione,  laddove tempestivamente e ritualmente spiccata dalla parte intimata, sia di decadenza (con connessa rilevabilità dufficio) ovvero non lo sia (configurando come tale una eccezione in senso proprio, rimessa esclusivamente alla parte interessata), interessa qui il profilo concernente il dies a quo assegnato alla parte istante dal menzionato art. 3, comma 2, del Regolamento per introdurre, esplicitamente a pena di decadenza, la procedura arbitrale.

La norma di che trattasi testualmente recita: la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia…”, il pertinente dies a quo venendo dunque ancorato dal Legislatore sportivo alla “violazione contestata”, e non già alla contestazione della violazione”.

Ne consegue che, laddove la violazione contestata” si compendi - come appunto nel caso di specie e in molti altri - nell’inadempimento ad una obbligazione pecuniaria, il principio della c.d. mora ex re che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219 c.c., comma 2, n. 3) impone di ancorare il dies a quo di che trattasi al momento in cui, per dirla in gergo penalistico, la violazione si consuma” e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora.

Nel caso di specie, come esposto in narrativa, le due obbligazioni pecuniarie delle quali parte istante contesta l’inadempimento sono scadute, rispettivamente, il giorno 1 aprile 2020 ed il giorno 30 aprile 2020.

In disparte la (pur successivamente intervenuta, in data 12 maggio 2020) messa in mora, sono tali due date a configurare pertanto i dies a quibus per l’introduzione della pertinente domanda di arbitrato che - ancorché spiccata dalla parte istante in data 25 maggio 2020 - è comunque da assumersi tempestiva in forza della sospensione dei termini prevista - in conseguenza della nota emergenza epidemiologica che ha investito il Paese nella primavera del 2020 - dal combinato disposto dei decreti del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in data 18 marzo 2020 e 9 aprile 2020, ed a mente della quale il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dal Regolamento arbitrale è rimasto parenteticamente paralizzato dal 18 marzo 2020 fino a tutto l11 maggio 2020.

Venendo al merito della pretesa azionata dalla società istante - che, osserva il Collegio incidentalmente, ha dato prova di aver assolto tutti gli oneri ed obblighi, siccome previsti da norme sportive, avvinti ad un potenziale conflitto di interessi - essa ha depositato:

- i 2 contratti di mandato innanzi menzionati ed aventi ad oggetto il trasferimento alla società Trapani dei 2 giocatori Colpani e Fornasier, regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della resistente;

- le ricevute di consegna dei suddetti mandati alla Commissione Agenti FIGC;

- le variazioni di trasferimento dei 2 giocatori dalle rispettive società di appartenenza alla società Trapani;

- la diffida del legale della società TMP Soccer a provvedere al pagamento della somma di € 7.000,00, cui la società Trapani non ha peraltro dato alcun riscontro.

La società istante ha, pertanto, fornito la prova documentale della consistenza della propria pretesa.

La società convenuta - daltro canto - non ha recato alcuna prova di aver effettuato i pagamenti delle somme richieste, né peraltro può assumersi aver contestato la fondatezza della domanda ex adverso proposta, per non essere le pertinenti difese scandagliabili dal Collegio sulla scorta di quanto supra esplicitato, ed a mente dell’art. 10 del Regolamento arbitrale.

Orbene, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che prevede che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati, ne deriva che, nella fattispecie in essere, la mancata contestazione da parte della Società Trapani, in ordine agli elementi costitutivi su cui si fonda la richiesta di parte istante, conferma la fondatezza di tale richiesta.

Alla stregua di tutto quanto innanzi rilevato deve quindi concludersi per l’accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dalla S.r.l. TMP Soccer nei confronti della S.r.l. Trapani Calcio, con la conseguente condanna di questultima al pagamento in favore di parte istante della somma di € 7.000,00 (oltre IVA e interessi maturati), nonché al pagamento dei diritti amministrativi, delle spese legali e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura di cui al dispositivo.

Onde, pronunciando definitivamente all’unanimità, il Collegio Arbitrale

 

 

P.Q.M.

 

 

Accoglie l’istanza arbitrale e, per effetto, condanna la soccombente Trapani Calcio S.r.l. al pagamento, in favore dell’istante TMP Soccer S.r.l., della somma di € 7.000,00 più IVA, oltre interessi moratori delle scadenze contrattuali.

Condanna la soccombente Trapani Calcio S.r.l. a rifondere all’istante TMP Soccer S.r.l. i diritti amministrativi, nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI N. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella medesima), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 900,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Condanna la Trapani Calcio S.r.l. a versare al CONI i diritti amministrativi, nella misura di € 1.500,00, di cui al punto 1.2.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020.

Stabilisce, a carico della soccombente Trapani Calcio S.r.l., il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all’uopo previsti (di cui al punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.200,00 e, a ciascun Arbitro, € 900,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa a favore della parte diligente; da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.

Stabilisce, a carico di Trapani Calcio S.r.l., il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 300,00.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 24 luglio 2020.

Il Presidente

Roma, 26 agosto 2020

F.to Giulio Bacosi

LArbitro

Palermo, 7 settembre 2020

F.to Laura Santoro

 

 

LArbitro

Trieste, 30 agosto 2020

F.to Manuela Sinigoi

Depositato in Roma l'8 settembre 2020.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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