F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 151 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD AFRAGOLA ‘92 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 169 – BIANCO RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
RECLAMO N. 151 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD AFRAGOLA ‘92 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 169 – BIANCO RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Con reclamo del 9 marzo 2016, la Società Carpi FC 1909 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 29.01.2016 con la quale la Commissione Premi aveva determinato in € 47.000,00 il premio alla carriera spettante alla ASD SC Afragola ‘92, quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore Raffaele Bianco per le stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, a seguito dell’esordio in serie A del medesimo calciatore, quale tesserato della Società Carpi FC 1909, in occasione della gara Palermo – Carpi del 13.9.2015. Con il primo motivo lamenta la reclamante che erroneamente la Commissione Premi aveva riconosciuto il premio alla ASD SC Afragola ‘92 anche con riferimento al tesseramento di cui alla prima stagione sportiva (1999/2000), dal momento che il calciatore era stato tesserato non per l’intera stagione (come richiesto dall’art. 99 bis NOIF), ma solo per parte di essa (precisamente dal 3 dicembre 1999) e comunque per un periodo non rilevante e significativo ai fini del riconoscimento del premio stesso. Con il secondo motivo la reclamante si duole della detrazione, dal premio alla carriera come certificato, solo dell’importo di € 7.000,00 e non già di quello maggiore di € 7.632,00 corrisposto invece dalla Juventus FC alla ASD SC Afragola ’92 a titolo di premio di preparazione per il medesimo calciatore Bianco nel novembre 2002. Rileva infine la reclamante che l'eventuale premio non potrebbe essere comunque pagato prima del termine della corrente stagione sportiva, così come prevede l'art. 99 bis NOIF La ASD SC Afragola ’92 non ha presentato controdeduzioni, pur partecipando alla discussione. Il reclamo della Società Carpi FC 1909, discusso nella riunione del 5 maggio 2016, deve essere accolto parzialmente. Privo di rilievo è il primo motivo di gravame relativo alla esiguità del periodo di tesseramento del calciatore Bianco presso la ASD SC Afragola ’92 nella stagione sportiva 1999/2000. Questo Tribunale Federale ha più volte affermato che l'art. 99 bis NOIF subordina Il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento dilettantistico, tale da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera. Con riguardo dunque al caso di specie, ove è pacifico che il tesseramento del calciatore presso la ASD SC Afragola ’92 si è protratto dal 3.12.1999 sino al termine della stagione, non sussiste alcuna valida ragione per negare significatività a tale periodo, anche perché collocato nel pieno dello svolgimento dell’attività agonistica. Si deve invece accogliere il secondo motivo di censura, relativo alla mancata detrazione dell’intero premio di preparazione di € 7.632,20 corrisposto alla ASD SC Afragola ’92 dalla Juventus FC nel novembre 2002. Invero risulta in atti, ed è stato confermato anche in sede di discussione dalla stessa ASD SC Afragola ’92, che la Società campana ricevette dalla FC Juventus la somma totale di € 7.632,20 a titolo di premio di preparazione (ex art. 96 NOIF) del calciatore Raffaele Bianco e non già la minore somma di € 7.000,00 accertata dalla Commissione Premi. In definitiva, dall’importo di € 56.000,00 determinato per n. 3 stagioni sportive, avrebbero dovuto detrarsi € 7.632,20, sicché il premio alla carriera che la Società Carpi FC deve corrispondere alla ASD SC Afragola ’92 (entro il termine dilatorio del 30 giugno 2016, ai sensi dell’art. 99 bis, 1° comma, 2° cpv., NOIF) resta determinato in complessivi € 46.367,80. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo della Società Carpi FC 1909 Spa e, per l’effetto, determina in € 46.367,80 (Euro quarantaseimilatrecentosessantasette/80) il premio alla carriera relativo al calciatore Bianco Raffaele, da corrispondersi alla ASD Afragola ’92 entro il 30.6.2016. Ordina restituirsi la tassa.
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