F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N. 184 DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD CALCIO CAPERANESE ENTELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – BRESCIANI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

 RECLAMO N. 184 DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD CALCIO CAPERANESE ENTELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – BRESCIANI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con reclamo del 21 aprile 2016 la Savona FBC srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi del 1° aprile 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della USD Calcio Caperanese Entella del complessivo importo di euro 16.097,40, di cui euro 11.924,00 a titolo di premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, a quest’ultima dovuto quale unica Società titolare del vincolo di tesseramento annuale con il calciatore Emanuele Bresciani ed il residuo importo di euro 4.173,40 a titolo di penale in favore della FIGC. Assume, la reclamante Savona FBC srl , che la impugnata delibera va annullata in quanto sarebbe intervenuta inter partes una transazione relativa al premio di preparazione, in epoca antecedente alla data della gravata decisione. Precisa la reclamante Società che detta transazione, prodotta in atti, sarebbe stata sottoscritta in data 28 marzo 2016 e che solo per mera dimenticanza non sarebbe stata portata a conoscenza della Commissione Premi che, come detto, accoglieva il ricorso della USD Calcio Caperanese Entella con decisione del 1° aprile 2016. La liberatoria in questione, confermata con altra dichiarazione della USD Calcio Caperanese Entella firmata in data successiva alla decisone impugnata e anche’essa allegata al reclamo, sarebbe stata comunque regolarmente depositata presso la competente Delegazione Provinciale della FIGC. Chiede, quindi, la Savona FBC srl, l’annullamento della impugnata decisione della Commissione Premi, anche in ordine alla penale ivi applicata, per intervenuta cessazione della materia del contendere. La Società controparte, ritualmente notiziata del reclamo, nulla ha controdedotto. Alla riunione del 19 maggio 2016 il reclamo è stato quindi discusso e deciso. Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano effettivamente le condizioni per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione. Mentre difatti la liberatoria datata 28 marzo 2016 non può rivestire alcuna efficacia in questa sede in quanto né trasmessa alla Commissione Premi, né depositata presso alcun ente federale ex art. 96, 3° comma, NOIF (non essendovi alcuna evidenza al riguardo), la successiva dichiarazione della USD Calcio Caperanese Entella datata 21 aprile 2016, invece, anche se priva della indicazione dei destinatari e non indirizzata a questo Tribunale, consente di ritenere raggiunto tra le parti un accordo transattivo in ordine al pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Emanuele Bresciani e la conseguente volontà di far cessare la controversia. Deve invece confermarsi la statuizione relativa alla penale, non essendo ravvisabile alcun motivo di censura alla decisione della Commissione Premi che, allo stato degli atti a quel momento, è stata correttamente adottata. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l’impugnata delibera della Commissione Premi, con specifico riferimento all’obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante Savona FBC Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

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