F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

 

RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con reclamo dell’8 marzo 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 2 marzo 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Cantatore Francesco del complessivo importo di euro 3.505,00 a titolo di saldo ancora dovuto, considerati gli acconti già percepiti, del maggior importo di euro 8.800,00 previsto dall'accordo economico del 1° settembre 2014 stipulato per la stagione sportiva 2014/2015. La reclamante Società sostiene che la decisione impugnata sarebbe erronea in quanto il saldo ancora dovuto al calciatore non risulterebbe di € 3.505,00, ma di € 2.132,77 come risultante dalle ricevute di pagamento prodotte innanzi alla CAE – LND. La reclamante, a sostegno delle proprie tesi, si riserva inoltre di depositare ulteriore documentazione, asseritamente indisponibile al momento, in quanto acquisita dalla Guardia di Finanza nel mese di febbraio 2016. Il calciatore Cantatore ha inviato tempestive controdeduzioni contestando i fatti dedotti e insistendo per la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 19 maggio 2016. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. E’ invero da condividersi la decisione della CAE-LND nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente ed idonea a costituire prova certa dei pagamenti effettuati al calciatore la documentazione prodotta dalla reclamante. Tale documentazione, difatti, non è costituita da formali ricevute di pagamento, bensì da un mero elenco di distinte di versamento effettuate in diversi periodi a diversi calciatori. Trattasi pertanto di documentazione priva dei requisiti richiesti dalla normativa federale di settore (art. 25 bis, 5° comma, Reg. L.N.D. e art. 30, comma 30, CGS), secondo cui “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce”. Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, posto che da un lato il verbale della polizia tributaria, prodotto in atti, è intervenuto successivamente alla costituzione innanzi alla CAE (con tutte le preclusioni che ne conseguono), dall’altro dall’esame di tale verbale non risulta alcuna acquisizione forzosa da parte della Guardia di Finanza, trattandosi invece di una mera esibizione di documenti rimasti verosimilmente nella disponibilità della reclamante medesima. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Novese 1919 Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.

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