CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1 del 04/01/2017 – FABIO FRANCESCO GROSSI/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

          Decisione n. 1

 

Anno 2017

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta - Relatore

Maurizio Benincasa Oreste

Michele Fasano

Silvio Martuccelli – Componenti

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2016, presentato, in data 16 novembre 2016, dal sig. Fabio Francesco Grossi, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Roseti,

contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

nonché nei confronti della Procura Federale FIGC,

per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale, in parziale accoglimento del gravame presentato dal ricorrente, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola in cinque mesi di inibizione oltre all'ammenda di € 15.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, e 19, comma 2, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché dell'art. 93, comma 1, delle Norme di Organizzazione Interna della Federazione;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 21 dicembre 2016, gli avv.ti Annalisa Roseti e Michele Cozzone, quest’ultimo in virtù del mandato difensivo depositato in apertura di udienza, per il ricorrente, sig. Fabio Francesco Grossi, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Ferruccio Auletta. Ritenuto

in fatto

1. Con ricorso del 16 novembre 2016 (prot. n. 593), Fabio Francesco Grossi ha domandato la «riforma e/o l’annullamento […] della delibera della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. [di cui al] C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre 2016» con la quale - in parziale accoglimento dell’impugnazione già proposta dal ricorrente avverso la decisione federale di primo grado - egli rimaneva sanzionato con «inibizione» e «ammenda», rispettivamente per mesi cinque ed € 15.000,00 (e non «12.000,00», come si riferisce più volte nell’atto introduttivo dell’impugnazione).

2. La sanzione veniva complessivamente irrogata per il giudizio di colpevolezza che, quale agente di calciatori, era maturato in danno di F.F. Grossi in dipendenza dei diversi addebiti rubricati sub 1) > 6) nell’atto di deferimento del Procuratore federale in data 13 maggio 2016: addebiti concernenti - tra le altre - le più risalenti vicende dei trasferimenti del calciatore Granoche Pablo Louro in data 01.09.2008 alla società Triestina (capo 3) e del calciatore Tiribocchi Simone alla società Atalanta (capo 6).

3. In particolare, per quanto interessa, l’agente F.F. Grossi veniva riconosciuto responsabile dei seguenti illeciti disciplinari: - 3) «per aver ricevuto formale mandato dalla Società Chievo Verona, con validità dal 19.8.2008 all’1.9.2008 e con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, finalizzato al trasferimento alla Triestina di Granoche Pablo Louro avvenuto in data 1.09.2008, mentre l’agente Maurizio De Giorgis prestava attività di assistenza nell’ambito del medesimo trasferimento in favore della Triestina in forza di formale mandato conferitogli con validità dal 28.8.2008 all’1.2.2009 e con conferimento di diritti economici e patrimoniali alla stessa Società International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della International Sport Services Srl, alla quale peraltro avevano entrambi conferito i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012)»; - 4) «per avere svolto la propria opera professionale in favore di Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la Novara Calcio Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente»; - 5) «per avere svolto la propria opera professionale in favore di Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la A.S. Varese 2010 Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 al 1.2.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente»; - 6) «per aver svolto la propria opera professionale in favore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta Società con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava Simone Tiribocchi in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 16.6.2009: con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30.6.2012 – data pattuita per l’ultimo pagamento)».

4. La Corte Federale di Appello accertava la responsabilità per gli addebiti analiticamente riportati, oltre che per l’altro (neppure omogeneo) rubricato sub 1), viceversa prosciogliendo l’incolpato dall’addebito sub 2) dell’atto di deferimento del Procuratore federale in data 13 maggio 2016, e così irrogando un’unica sanzione, diminuita per gravità rispetto all’inflizione, già cumulativa, disposta in primo grado.

5. La decisione federale qui impugnata accerta il conflitto di interessi di F.F. Grossi ora con il signor Maurizio De Giorgis ora con il signor Giorgio De Giorgis (e non, ulteriormente, «Maurizio De Giorgis», così erroneamente risultando a pag. 2 della Decisione adesso sub judice). In particolare, Maurizio De Giorgis risulta intervenuto in assistenza della società Triestina (presso cui si trasferiva il calciatore Granoche P.L. dalla società Chievo Verona patrocinata dall’incolpato: capo 3); viceversa, Giorgio De Giorgis risulta intervenuto in assistenza delle società Novara e Varese (presso cui rispettivamente si trasferiva il calciatore Granoche P.L. patrocinato dall’incolpato: capi 4) e 5), e ancora in assistenza del calciatore Tiribocchi S. (che si trasferiva alla società Atalanta patrocinata dall’incolpato: capo 6): entrambi gli altri agenti sono però stati giudicati co-interessati, con analitici accertamenti di fatto, agli indicati contratti tra calciatori e società, stipulati (anche) per opera dell’agente adesso ricorrente.

6. F.F. Grossi ha promosso ricorso stabilito sopra due motivi: il ricorso non investe in nessuna misura l’incolpazione sub 1) dell’atto di deferimento del Procuratore federale in data 13 maggio 2016, per il quale rimane dunque preclusa ogni affermazione contraria al dispositivo di «rigett[o del-] la domanda formulata dal sig. Fabio Grossi di proscioglimento da[ll’] addebit[o] di cui a[l] punt[o] 1 […]dell’atto di deferimento del 13 maggio 2016 della Procura federale».

7. Il primo motivo di ricorso concerne esclusivamente le incolpazioni sub 3) e 6) e denuncia «violazione e falsa applicazione dell’istituto della prescrizione ex art. 25 C.G.S./F.I.G.C. ed art. 45 C.G.S./C.O.N.I.»; il secondo motivo, che può logicamente intendersi riferito ai capi 4), 5) e 6), contiene invece denuncia di «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 8, e dell’art. 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti di calciatori in vigore dall’8 aprile 2010 al 31 marzo 2015». 8. Ha resistito la F.I.G.C. con «Memoria di costituzione» del 25 novembre 2016 (prot. n. 617): quanto al motivo concernente la questione preliminare, sulla dichiarata premessa «che le infrazioni disciplinari di cui trattasi si prescrivono, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 25 CGS, al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo», la difesa di parte resistente supporta l’iter decisorio seguito in sede federale dove per «ultimo atto diretto a realizzare le fattispecie infrattive» si assumono i pagamenti (intervenuto o pattuito) rispettivamente in data 1° febbraio 2011 e 30 giugno 2012, sicché per le incolpazioni sub 3) e 6) non sarebbe maturata la prescrizione. Quanto al motivo ulteriore di ricorso, la stessa difesa della F.I.G.C., allegando e documentando – peraltro - la definizione del procedimento avutasi per patteggiamento a iniziativa degli altri soggetti incolpati, respinge il contenuto della censura, intesa al riesame indebito dell’accertamento di fatto, ed evoca il carattere anche soltanto «potenziale» del conflitto d’interessi quale fattore di inibizione normativa della condotta di ogni agente che intenda rimanere osservante del Regolamento. 9. La discussione orale è stata tenuta, con la partecipazione dei difensori delle parti, in data 21 dicembre 2016. 10. All’esito dell’udienza pubblica, in camera di consiglio il Collegio ha deliberato la decisione di cui è stato pubblicato il dispositivo, previa sottoscrizione del Presidente e del Relatore.

Considerato in diritto

1. Risulta opportuno esaminare con anteriorità la questione preliminare recata dal primo motivo di ricorso, che appare idonea a definire il procedimento quanto ai capi sub 3) e 6) dell’incolpazione rivolta nei confronti del ricorrente.

2. Non è controverso tra le parti che il termine di estinzione dell’illecito disciplinare applicabile alle fattispecie maturi al compimento della sesta stagione sportiva successiva alla consumazione dell’illecito: ed è appunto la data di tale evento che espone le parti su posizioni di antagonismo. Si tratta peraltro di antagonismo che ripete oscillazioni interpretative presenti all’interno della stessa giustizia federale, come attesta la difesa della F.I.G.C. segnalando l’attuale investitura dell’organo di componimento del contrasto tra l’opzione che individua il dies a quo del periodo di prescrizione nella data «del mandato rilasciato all’agente» e quelle che viceversa lo pospongono alla data del «contratto tra atleta e club» ovvero oltre, come accaduto nel procedimento che occupa.

3. La tesi di parte ricorrente, pur non univoca, muove dal rilievo che le infrazioni di cui ai capi 3) e 6) risalgono rispettivamente alle s.s. 2007/2008 e 2009/2010 sicché, computato il termine di prescrizione nel massimo, comunque non oltre il 30 giugno 2016, avrebbero potuto ricevere sanzione finanche il più recente degli addebiti, viceversa, essendo soltanto del 14- 22 luglio 2016 la decisione già del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 7/TFN). Non sarebbe, per converso, accettabile assumere quale data discriminante, per ritenere impedita la prescrizione dell’addebito sub 3), quella del «pagamento effettuato» (che «il sig. De Giorgis espressamente riconosce come intervenuto in data 1 febbraio 2011»), né - per ritenere impedita la prescrizione dell’addebito sub 6) - assumere quella «pattuita per l’ultimo pagamento» (30 giugno 2012).

4. La contraria tesi di parte resistente assume che la Corte Federale d’Appello, con riferimento alla circostanza impediente del pagamento, abbia compiuto un «identico ragionamento» per entrambe le ipotesi, ragionamento al quale presta adesione, salvo confortare l’iter argomentativo con la distinta ragione inerente al carattere non istantaneo dell’illecito de quo, che sarebbe destinato a reiterarsi al «percepimento di compensi derivanti da prestazioni rese in violazione di norme regolamentari».

5. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia corretta quanto all’individuazione del tempo di decorrenza della causa estintiva degli illeciti in esame: fermo, infatti, che altra è la data di un pagamento avvenuto e altra quella in cui questo deve avvenire (vicenda - quest’ultima - inerente alla testuale formulazione della contestazione sub 6) e non assistita da alcuna motivazione, oltremodo necessaria in considerazione dell’accidentalità dell’effettivo pagamento e alla stregua della stessa impostazione difensiva della F.I.G.C., che richiama il «percepimento di compensi» e non la loro mera eventualità differita nel tempo), non appare sanzionabile la condotta dell’agente, specificamente per conflitto d’interessi, in relazione a un tempo in cui sia comunque cessata la durata del mandato che concorreva (col suo contributo consapevole ed efficace) a realizzare la situazione viceversa da evitare per dovere deontologico. Dunque, senza necessità di prendere partito per le divergenti tesi già sostenute dagli organi federali a proposito della data rilevante per la perfezione della fattispecie illecita (e tanto meno sulla rilevanza del fatto eventuale del pagamento ovvero della relativa e sola promessa), basta nel caso di specie considerare come i mandati rilevanti di F.F. Grossi - il primo «dalla Società Chievo Verona, con validità dal 19.8.2008 all’1.9.2008», il secondo «rilasciatogli dalla predetta Società [Atalanta Bergamasca Calcio Spa] con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009» - abbiano cessato la rispettiva efficacia entro il termine (ultimo) della s.s. 2009/2010 e dunque le situazioni in concreto riferibili al patrocinio degli interessi in conflitto non possono ritenersi ultrattive rispetto al termine di quella s.s.. Con la conseguenza che, al termine della s.s. 2015/2016, vale a dire alla data del 30 giugno 2016, è maturata la prescrizione senza che alcuna sanzione sia anteriormente intervenuta in danno dell’agente.

6. Tanto basta ad accogliere il motivo di ricorso recante la pretesa di annullamento della decisione di condanna per i capi 3) e 6). 7. L’ulteriore pretesa di «integrale cancellazione delle sanzioni statuite a carico del sig. Fabio Francesco Grossi» non può – invece - trovare accoglimento perché, fermo il difetto di impugnazione dell’incolpazione sub 1), le altre incolpazioni fondate sulla violazione di prescrizioni del «Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8 aprile 2010 al 31 marzo 2015» in materia di «conflitto d’interessi» - vale a dire quelle sub 4) e 5) - resistono al secondo motivo di ricorso. Quest’ultimo - di là della sua infondatezza già in termini di prospettazione della quaestio juris - si risolve in effetti nel tentativo di indurre un diverso accertamento di fatto che, quanto ai menzionati addebiti, appare delibato dal Giudice federale con sufficiente analiticità, complessiva adeguatezza e sicura univocità, peraltro con riferimento anche all’elemento indiziario ricavato dalla definizione del procedimento relativo al signor Giorgio De Giorgis «ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.» (pag. 3 della Decisione impugnata). 8. Il ricorso, in conclusione, rimane accolto per quanto di ragione, ma necessita la fase di rinvio per la rideterminazione della sanzione irroganda in relazione agli addebiti definitivamente accertati sub 1), 4) e 5) dell’atto di deferimento del Procuratore federale in data 13 maggio 2016. 9. Non trattandosi di decisione di «rigetto» senz’altro, le spese non sono qui da regolare.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Accoglie il ricorso.

Per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC, nei sensi di cui in motivazione, per la rideterminazione della sanzione.

Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE

F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE

F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma in data 4 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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