CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima .- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52 del 19/07/2017 – Carolina Ioannou/ASD Circolo Nautico Posillipo/Rapallo Pallanuoto SSD a r.l./Federazione Italiana Nuoto
Decisione n. 52
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
PRIMA SEZIONE
Composta da:
Mario Sanino - Presidente
Vanda Giampaoli – Relatrice
Giuseppe Andreotta
Piergiorgio Maffezzoli
Angelo Maietta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. ricorsi n. 51/2017 presentato, in data 2 maggio 2017, dalla Sig.na Carolina Ioannou, nata a Napoli il 26.3.1996, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Ranalli,
contro
l’A.S.D. Circolo Nautico Posillipo, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Postiglione,
e
il Rapallo Pallanuoto SSD ARL, rappresentata e difesa dall’Avv. Stella Frascà;
avverso
la sentenza n. 2/2017 della Corte d’Appello Federale, Seconda Sez., presso la Federazione Italiana Nuoto – FIN del 20.3.2017, notificata a mezzo p.e.c. alle parti in data 11.4.2017, con la quale la Corte Federale d’Appello, Seconda Sez., rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Carolina Ioannou, nei confronti della ASD Circolo Nautico Posillipo e Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
uditi, nel corso dell’udienza del 7.6.2017, per la ricorrente - sig.ra Carolina Ioannou - l’avv. Luca Ranalli, nonché per le resistenti ASD Circolo Nautico Posillipo e Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL l’avv. Marina Leone, giusta delega all’uopo ricevuta rispettivamente dagli avv.ti Guido Postiglione e Stella Frascà;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Vanda Giampaoli;
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 2.5.2017, la Sig.na Carolina Ioannou, atleta di pallanuoto, tesserata per l’Associazione Posillipo, impugnava la decisione n. 2/17 della Corte d’Appello Federale, Seconda Sez., presso la F.I.N., affinché, previa dichiarazione di estinzione del procedimento d’appello e/o di nullità/inefficacia della sentenza impugnata, venisse concesso all’atleta lo svincolo dal tesseramento, ai sensi dell’art. 14.8 del Regolamento Organico F.I.N., nonché ai sensi dell’art. 16, lett. e), Reg. Organico F.I.N.
In subordine, la ricorrente chiedeva che, ai sensi dell’art. 62 C.G.S. CONI e art. 12 bis dello Statuto del CONI, la sentenza n. 2/17 della Corte d’Appello Federale presso la F.I.N. venisse riformata con rinvio alla Corte Federale d’Appello, in diversa composizione, con enunciazione al Giudice di rinvio dei principi cui uniformarsi.
Si costituiva con propria memoria difensiva, ex art. 60 C.G.S. CONI, la Società ASD Circolo Nautico Posillipo, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conferma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata, l’inammissibilità del ricorso, in quanto formulato in contrasto con il disposto dell’art. 54 CGS CONI.
Si costitutiva, altresì, la Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL, chiedendo anch’essa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto infondato per le motivazioni indicate in atto e, in via gradata, l’inammissibilità per violazione del disposto di cui all’art. 54 C.G.S. CONI.
La complessa vicenda, da cui prende avvio il presente procedimento e che ha visto interessata anche la Procura Generale dello Sport, nasce dalla richiesta dell’atleta Carolina Ioannou di attribuire efficacia allo svincolo effettuato a suo favore dalla Società ASD Circolo Nautico Posillipo, con lettera del 15.3.2016.
I fatti meritano di essere ricostruiti con precisione.
L’atleta pallanuotista Carolina Ioannou risultava tesserata per la società ASD Circolo Nautico Posillipo, fin dalla stagione sportiva 2007.
Nelle stagioni agonistiche 2013/2014, 2014/2015, nonché 2015/2016, l’atleta veniva tesserata in prestito dalla Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL.
Durante la stagione agonistica 2012/2013, Carolina Ioannou aveva però avviato formalmente la procedura di svincolo del tesseramento dalla società ASD Circolo Nautico Posillipo, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 9, dello Statuto Federale e dall’art. 14 del Regolamento F.I.N.
Il Giudice dei Tesseramenti, con provvedimento del 17.5.2013, svincolava l’atleta dalla Soc. ASD Circolo Nautico Posillipo a partire dalla stagione agonistica 2015/2016. Per quella stagione la Ioannou rimaneva comunque in prestito alla Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL.
Certa di avere ottenuto lo svincolo definitivo ed essendosi trasferita, nel Settembre 2016, a Catania per motivi di studio, la ricorrente chiedeva alla Società Orizzonte Catania di essere tesserata per poter disputare, con la suddetta società, il Campionato di Serie A1 annata 2016/2017.
Con sorpresa, la Ioannou si vedeva però negato il tesseramento da parte del Comitato Regionale in quanto, a dire dello stesso Comitato, l’atleta risultava ancora tesserata, a titolo definitivo, con la Società ASD Circolo Nautico Posillipo.
La società Orizzonte Catania, ritenendo che la risposta del Comitato Regionale derivasse da un mero errore tecnico dell’Ufficio Tesseramenti, inviava propri dirigenti presso l’Ufficio del Comitato per verificare la situazione.
Qui, i dirigenti dell’Orizzonte Catania si avvedevano che addirittura l’atleta risultava tesserata, a titolo definitivo, a partire dal 3.10.2016, non più per ASD Circolo Nautico Posillipo, ma per la Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL, nonostante l’atleta non avesse mai sottoscritto un accordo di trasferimento.
A quel punto, i genitori della Ioannou si rivolgevano all’ASD Circolo Nautico Posillipo, chiedendo spiegazioni di questo fatto assolutamente inaspettato, e apprendevano che, all’inizio della stagione 2015/2016, la stessa società Posillipo aveva effettuato un nuovo tesseramento, in data 1.10.2015, facendo così decadere il precedente svincolo e legando in tal modo a titolo definitivo la Ioannou per altre 8 intere stagioni agonistiche, secondo il dettato dell’art. 5, co. 9, Statuto Federale F.I.N.
Ma non era tutto. I dirigenti della società Posillipo comunicavano poi che, nel corso della stagione 2015/2016, avevano perfezionato la “vendita” del cartellino della Ioannou a favore della società Rapallo Pallanuoto, senza alcun assenso o preventiva informazione dell’atleta. A quel punto, la ricorrente si rivolgeva al Tribunale Federale per denunciare la grave scorrettezza posta in essere dal Posillipo, con riferimento al nuovo tesseramento decorrente dalla stagione agonistica 2015/2016 (nonostante la presenza di uno svincolo dichiarato dal Giudice dei tesseramenti, in data 17.5.2013), e per contestare la validità e l’efficacia della compravendita del cartellino dell’atleta dal Posillipo al Rapallo.
Nel corso del procedimento di primo grado, il Tribunale Federale richiedeva, anche su istanza del difensore della Ioannou, tutta la documentazione relativa al suo tesseramento da acquisire attraverso i Comitati Regionali competenti.
All’esito, il difensore della ricorrente si avvedeva di ulteriori gravi scorrettezze commesse dalle società Posillipo e Rapallo, in quanto venivano acquisiti importanti documenti quali: la richiesta di tesseramento della Ioannou al Rapallo con modulo datato 3.10.2016 (che aveva due firme in teoria riferibili all’atleta, ma dalla stessa disconosciute), la lettera di svincolo rilasciata dal Posillipo in data 15.3.2016 e mai consegnata all’atleta e la richiesta di tesseramento della Ioannou al Posillipo datata 1.10.2015.
In considerazione della documentazione acquisita e di fatti sopraggiunti del tutto nuovi, la Ioannou chiedeva al Tribunale Federale di riconoscere piena efficacia alla lettera di svincolo 15.3.2016, conosciuta dalla ricorrente solo in udienza e nel contempo disconosceva l’autenticità delle firme apposte sul modulo di tesseramento datato 3.10.2016.
A seguito di istanza di verificazione proposta dalla società Rapallo, veniva richiesta una CTU grafologica che non veniva poi depositata per espressa rinuncia alla verificazione manifestata direttamente dalla società richiedente.
Il giudizio di primo grado terminava con la decisione n. 3/2017, emessa dal Tribunale Federale, che rigettava il ricorso promosso dall’atleta e dichiarava che, dovendo ritenersi nullo il tesseramento con il Rapallo, l’atleta dovesse considerarsi tesserata con vincolo definitivo al Posillipo, sulla base del tesseramento eseguito in data 1.10.2015.
La ricorrente proponeva tempestivamente appello innanzi alla Corte Federale, chiedendo la modifica della decisione del Tribunale Federale e, soprattutto, l’assoluta efficacia della lettera di svincolo 15.3.2016, depositata presso la Segreteria Generale FIN ed acquisita agli atti.
La Corte d’Appello pronunciava propria sentenza, che veniva comunicata a mezzo p.e.c. alle parti in data 11.4.2017, con la quale rigettava il ricorso, riconoscendo così efficacia alla pronuncia del Tribunale Federale.
Considerato in diritto
Preliminarmente, si evidenzia come il difensore della ricorrente, Avv. Luca Ranalli, abbia rinunciato in udienza, innanzi al Collegio, all’eccezione preliminare avanzata, circa il mancato rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento d’Appello, così come previsto dagli artt. 82 e 83 del Regolamento Giustizia F.I.N.
La pronuncia, come richiesta dalla difesa della ricorrente, tesa alla dichiarazione di estinzione o di nullità/inefficacia della sentenza impugnata, se accolta, avrebbe comunque portato ad una “reviviscenza” degli effetti della sentenza di primo grado, impedendo a codesto Collegio una pronuncia nel merito della questione sollevata dalla ricorrente.
Rinunciata, quindi, la questione preliminare ed entrando nella valutazione del caso sottoposto al Collegio, ciò che appare prima facie al Giudicante come elemento dirimente di tutta la complessa vicenda è l’atteggiamento non del tutto trasparente posto in essere dalle due società resistenti, ASD Circolo Nautico Posillipo e Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL.
E’, infatti, evidente che, solo attraverso indagini effettuate presso i competenti Uffici Federali, i genitori dell’atleta e la società sportiva Orizzonte Catania, che intendeva tesserare per il campionato di serie A1 2016/2017 la Ioannou, venivano a conoscenza delle gravi irregolarità commesse a totale insaputa dell’atleta ed a suo danno.
Il comportamento illegittimo delle due società resistenti ha assunto tali dimensioni da spingere il Tribunale Federale, all’esito del giudizio, a trasmettere gli atti alla Procura Federale, nonché a muovere la ricorrente a depositare querela innanzi alla Procura della Repubblica di Genova per denunciare i gravi illeciti venuti alla luce nella complessa vicenda. E’ evidente, infatti, il comportamento illecito posto in essere dalle due società resistenti, così come apparso anche nel corso delle udienze tenutesi davanti al Tribunale Federale.
Il Presidente del Rapallo infatti, dichiarava apertamente di avere consegnato al Presidente della società Posillipo, sig. Bruno Caiazzo, euro 10.000,00 (“ovviamente in nero”), dichiarando che si trattava del corrispettivo dovuto alla società cedente per indennità di preparazione.
Richiesta di indennità di preparazione di cui non vi è alcuna traccia presso gli Uffici Federali e che sta, in realtà, a nascondere un fatto evidente, e cioè che l’operazione definita come pagamento di una “indennità di preparazione” nascondeva la “compravendita” del cartellino della Ioannou.
Per effettuare tale “compravendita” la società Posillipo aveva posto in essere il tesseramento con atto del 1.10.2015 (fatto firmare alla ignara e giovane atleta) che vincolava per altri otto anni la Ioannou, al solo ed unico scopo di poterla “cedere” al Rapallo, previa lettera di svincolo datata 15.3.2016.
Di tale comportamento assolutamente scorretto, si sono avveduti sia il Tribunale Federale che la Corte d’Appello, non traendo però, a parere del Collegio, le opportune conclusioni.
Per quanto riguarda la Corte Federale d’Appello, la stessa erra nella applicazione della norma relativa allo svincolo, laddove attribuisce efficacia costitutiva alla “consegna” all’atleta interessato della lettera di svincolo, secondo quanto previsto dall’art. 14.8 del Regolamento Organico F.I.N.
Sostiene in tal senso, infatti, la Corte d’Appello, che solo la consegna dell’atto di svincolo nelle mani dell’atleta interessato realizza appieno lo svincolo dello stesso, al quale, al contrario, la società interessata potrebbe, appunto, rinunciare in ogni momento, non consegnando nelle mani dell’atleta detto atto (art. 14.8 Reg. Organico F.I.N.).
Ora, nel caso di specie, è evidente che tale motivazione non ha alcun sostegno rispetto al comportamento concludente delle parti, in particolare della società ASD Circolo Nautico Posillipo, autrice della lettera di svincolo del 15.3.2016.
E’ evidente, infatti, che l’intenzione della società resistente era proprio quella di svincolare l’atleta Ioannou per poterla poi cedere (con una “camuffata” indennità di preparazione) alla società Rapallo.
Il solo ed unico motivo per il quale il Posillipo non ha consegnato nelle mani dell’atleta la lettera di svincolo, consegnandola invece agli Uffici Federali competenti in materia di tesseramento, era stato proprio quello di nascondere la cessione facendo figurare alla Ioannou il passaggio al Rapallo come un semplice prestito.
In questo caso, quindi, la mancata consegna della lettera di svincolo, da parte del Posillipo, non equivale certo a rinuncia allo stesso, ma, anzi, costituisce una aggravante a carico della suddetta Società, che ha nascosto all’atleta Ioannou le reali intenzioni di svincolo per i motivi sopra indicati.
Piena validità ha, quindi, la lettera di svincolo del 15.3.16 posta in essere dalla società Posillipo, che, con tale evidente e manifesta intenzione, ha svincolato l’atleta a tutti gli effetti, con prevalenza sugli atti di tesseramento posti in essere in data precedente.
Quanto, poi, alla questione sollevata dalla Corte Federale circa una possibile “mutatio libelli” in corso di giudizio, non avendo richiesto l’atleta Ioannou ab origine, in ricorso, la validità dell’atto di svincolo datato 15.3.2016, va da sé che tale documento, completamente sconosciuto alla atleta interessata, è stato acquisito solo nel corso del Giudizio di primo grado con richiesta, quindi, di dichiarazione di validità del documento solo all’atto della conoscenza da parte della ricorrente e, quindi, nel corso del procedimento endo-federale innanzi al Tribunale.
Non è, infatti, ipotizzabile richiedere la pronuncia di validità dello scioglimento del vincolo sportivo prima di essere venuti a conoscenza dell’esistenza dell’atto di svincolo che, nel caso oggi esaminato dal Collegio, è avvenuta solo successivamente, a seguito della scoperta di atti posti in essere dalle società resistenti del tutto sconosciuti alla ricorrente.
Risulta, poi, assorbita ogni altra questione sollevata in giudizio dalla ricorrente, con particolare riferimento all’erronea applicazione, da parte della Corte Federale d’Appello, dell’art. 16.8, lett. d), del Regolamento Organico F.I.N., dichiarante la quiescenza al provvedimento di diniego allo svincolo da parte della Posillipo del luglio 2016; questione, in realtà, assolutamente proponibile con il presente procedimento endo-federale, come previsto dall’art. 16.9 Reg. Organico F.I.N. e comunque totalmente assorbita dalla decisione finale.
Da ultimo, non hanno pregio le difese delle società ASD Circolo Nautico Posillipo e Società Sportiva Rapallo Pallanuoto SSD ARL che stigmatizzano una inammissibilità del Collegio di Garanzia a procedere, nel caso in esame, ad una nuova valutazione dei fatti, dovendo l’Organo Giudicante limitarsi a quanto stabilito dall’art. 54 C.G.S. CONI.
In realtà, proprio aderendo all’intendimento del Nuovo Codice della Giustizia Sportiva, che disciplina le peculiarità e le competenze del Collegio di Garanzia, si evidenzia come, nel caso oggi esaminato, il Giudice Federale di Appello sia incorso nell’erronea valutazione ed applicazione delle norme regolatrici dei tesseramenti federali, così come previsto dall’art. 5, co. 9, e 10 dello Statuto Federale F.I.N. e disciplinate, nello specifico, dagli artt. 14.8 e 16.8 del Regolamento Organico F.I.N.
Piena efficacia ha, quindi, l’atto di svincolo effettuato in data 15.3.2016 dalla società ASD Circolo Nautico Posillipo a favore dell’atleta Ioannou Carolina, con tutte le conseguenze previste dagli atti e dai Regolamenti Sportivi della Federazione Italiana Nuoto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della Corte Sportiva d’Appello della
F.I.N. n. 2/2017, notificata alle controparti tramite p.e.c. in data 11.4.2017, rendendo efficace a tutti gli effetti la dichiarazione di svincolo emessa in data 15.3.2016 dalla società ASD Circolo Nautico Posillipo a favore della ricorrente Ioannou Carolina.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 giugno 2017.
Il Presidente La Relatrice
F.to Mario Sanino F.to Vanda Giampaoli
Depositato in Roma in data 19 luglio 2017
Il Segretario
F.to Alvio La Face