CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70 del 03/10/2017 – A.S.D. Badesi 09/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Sardegna FIGC-LND
Decisione n. 70
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Giuseppe Andreotta
Pier Giorgio Maffezzoli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 93/2017, presentato, in data 7 settembre 2017, dalla società A.S.D. Badesi 09, in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore, sig. Mauro Stangoni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessei e Leonardo Rebecchi,
contro
- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
- la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta;
- il Comitato Regionale Sardegna FIGC LND;
nonché contro
- l’ASD NGS Paulese;
- l’ASD Tonarese;
- l’ASD Atletico Settimo;
- la Società Ilbono;
- la Società Atletico Bono,
avverso
la delibera di cui al C.U. n. 7 del 10 agosto 2017 della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sardegna, pubblicata ed affissa all’albo in Cagliari il 10 agosto 2017, con la quale il C.R. Sardegna deliberava di assegnare i quattro posti resisi vacanti nell’organico del Campionato di 1° categoria alle società Tonarese, Paulese, Atletico Settimo e Ilbono inserite rispettivamente al 1° - 2° - 3° - 4° posto della graduatoria ripescaggi stilata tra le “società non aventi diritto che hanno prestato nei termini regolare domanda”, ed escludendo dal ripescaggio la Società ASD Badesi 09.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nell'udienza del 2 ottobre 2017, l’avv. Roberto Pessei, per la ricorrente - ASD Badesi 09 -, nonché l’avv. Carlo Gallavotti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Stefano La Porta, per la resistente LND;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 7 settembre 2017, ex art. 59 Codice Giustizia Sportiva CONI, la ASD Badesi 09 deduceva di aver preso parte al Campionato di seconda categoria regionale, classificandosi seconda nel proprio girone di appartenenza e conseguendo il diritto a partecipare ai play off, così come le altre società, nei rispettivi gironi, Paulese, Tonarese, Atletico Settimo, Ilbono, Atletico Bono e Progetto Calcio, le quali presentavano tutte la domanda per il ripescaggio nel Campionato di prima categoria della Regione Sardegna.
I criteri per il ripescaggio erano quelli indicati nel C.U. n. 9 dell’11 agosto 2016 ed all’allegato al
C.U. n. 54 del 4 maggio 2017, laddove venivano enunciati i criteri per determinare quali società non aventi diritto avrebbero potuto conseguire l’ammissione al superiore campionato di prima categoria.
La ricorrente chiedeva la riforma della graduatoria provvisoria perché la stessa era stata redatta utilizzando criteri difformi da quelli dettati nel C.U. n. 9 dell’11 agosto 2016 e perché la società Paulese era stata ripescata nella stagione sportiva 2014/15 e non in quella 2012/13. Con C.U. n. 7 del 10 agosto 2017, il Comitato Regionale Sardegna, pubblicando la graduatoria definitiva dei ripescaggi con la quale la ricorrente veniva esclusa dagli stessi, provvedeva solo alla correzione dell’errore materiale relativo alla posizione della Paulese.
Eccepiva la ricorrente che, applicando i criteri per il ripescaggio di cui al C.U. n. 9 dell’11 agosto 2016, la stessa si sarebbe posizionata al quarto posto utile per ottenere la partecipazione al campionato di prima categoria regionale.
Si costituiva in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La vicenda oggetto di deliberazione del Collegio si fonda sui criteri pubblicati dal Comitato Regionale Sardegna sul C.U. n. 9 dell’11 agosto 2016 e sul C.U. n. 54 del 4 maggio 2017, con i quali è stata disciplinata la modalità per partecipare ai play off del Campionato di Seconda Categoria per le dodici società classificatesi al secondo posto dei gironi del campionato.
I sopra annunciati Comunicati Ufficiali stabilivano anche i criteri per determinare quali società non aventi diritto avrebbero potuto conseguire l’ammissione al campionato di Prima Categoria con il “ripescaggio”.
La doglianza della ricorrente è relativa al fatto che “nel predetto comunicato è anzi, espressamente previsto che a far fede per il ripescaggio sia il piazzamento in classifica al termine della stagione sportiva regolare, mentre nulla viene stabilito in relazione ai play off”. Dagli atti di causa, osserva il Collegio che la suddetta norma prende in considerazione la “posizione in classifica al termine del campionato”, titolo di preferenza per le società che avevano superato il primo turno dei play off (criterio della “posizione” in campionato) premiando le società vincitrici di almeno una gara dei play off.
La frase “posizione in classifica al termine del campionato” si riferisce a tutto il campionato e non a solo una parte di esso, come pretende la ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Lega Nazionale Dilettanti nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 ottobre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 3 ottobre 2017.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito