F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 208 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 886 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOFRÉ PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
RECLAMO N° 208 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 886 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOFRÉ PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
Con unico ricorso del 09.03.2016 la Società Reggina Calcio Spa (di seguito, “Reggina Calcio”) adiva la Commissione Premi chiedendo il riconoscimento dei premi di preparazione dovuti dalla consorella Delfino Pescara 1936 Srl (di seguito, “Delfino Pescara”) per i calciatori Tringali Salvatore e Giofré Paolo, già propri tesserati con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, a seguito del loro tesseramento come “giovani di serie” nella stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la Delfino Pescara con controdeduzioni del 7.4.2016 con le quali esponeva che, a seguito di richiesta pervenuta via pec dalla Reggina Calcio il 2.2.2016, tra le parti era stata avviata una trattativa condotta dagli Avv.ti Rigo e Campora per essa Delfino Pescara e dall’Avv. De Stefano per la Reggina Calcio, i quali si erano scambiati numerose e-mail dalle quali era possibile evincere che le parti si erano accordate per la liquidazione del complessivo importo di € 16.250,00. Ciò nonostante, il 15.3.2016 la Delfino Pescara aveva ricevuto il ricorso della Reggina Calcio alla Commissione Premi, a seguito del quale erano intercorsi ulteriori contatti tra le parti alla cui stregua era stato concordato il versamento di tale importo in n. 2 rate: senonché, alla mail del 5.4.2016 con cui Delfino Pescara chiedeva gli estremi del c/c sul quale effettuare il bonifico, aveva risposto la Reggina Calcio con mail del giorno successivo con cui precisava che il proprio credito ammontava a € 32.520,00. La Delfino Pescara riteneva pertanto infondata la pretesa avanzata dalla consorella, eccependo: 1) l’indeterminatezza della domanda della Reggina Calcio, posto che nel ricorso non veniva specificato l’importo del premio di preparazione; 2) la propria dichiarata volontà di adempiere sulla base dell’accordo raggiunto; 3) la erroneità della quantificazione dei due premi, così come operata dalla Reggina Calcio, in ragione di € 16.260,00 ciascuno, sul presupposto che essa Reggina Calcio aveva sempre militato in campionati professionistici e, addirittura, nella stagione sportiva 2013/2014, nello stesso campionato di serie B disputato dalla Delfino Pescara. A tale proposito, quest’ultima sosteneva che, poiché tra Società professionistiche il premio di preparazione può essere riconosciuto solo tra Società appartenenti ad una stessa Lega ai sensi dell’art. 96, 1° comma, ult. parte, la Reggina Calcio avrebbe avuto diritto tutt’al più al premio da calcolarsi per la sola stagione sportiva 2013/2014 e non certo in ragione dell’importo di € 16.260,00 riconoscibile alle sole Società di puro settore giovanile: con la conseguenza che essa Reggina Calcio aveva sì diritto al suddetto importo, ma quale sommatoria dei singoli importi di € 8.130,00 per ciascun calciatore, così come concordato; 4) comunque la non debenza della penale, posto che la Reggina Calcio non aveva mai espressamente quantificato la pretesa, sicchè non poteva sussistere alcun inadempimento della controparte. In data 13.04.2016 la Delfino Pescara bonificava alla Reggina Calcio l’importo di € 16.260,00 “in relazione ai premi di preparazione dei calciatori Giofré Paolo e Tringali Salvatore”.Il successivo 5.5.2016 la Delfino Pescara inviava una memoria integrativa con la quale evidenziava di aver appreso dagli organi di stampa che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva sottoposto la Società Reggina Calcio Spa a sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p. nel contesto di una procedura di concordato preventivo avviata dalla Società medesima. Opponendo il sostanziale spossessamento delle quote societarie prodotto dal sequestro, a cui avrebbe fatto seguito lo spossessamento definitivo per effetto del prevedibile fallimento, la Delfino Pescara chiedeva di sospendere il procedimento in attesa degli esiti della vicenda. La Commissione Premi adottava invece n. 2 distinte decisioni, entrambe in data 26.5.2016 (C.U. n. 10/E). Con la prima, relativa al calciatore Paolo Giofré (rubricata come ricorso n. 886), dichiarava la Delfino Pescara tenuta a corrispondere alla Reggina Calcio Spa l’importo di € 16.260,00, oltre € 8.130,00 a titolo di penale in favore della FIGC; con la seconda, relativa al calciatore Salvatore Tringali (rubricata come ricorso n. 914), dichiarava di “non giudicare” sul presupposto del già avvenuto pagamento. Avverso la prima delibera la Delfino Pescara ha interposto reclamo con atto inoltrato il 16.6.2016, riproponendo, in sostanza, le stesse doglianze già prospettate dinanzi alla Commissione Premi. Preliminarmente, la reclamante ha chiesto di dichiarare l’interruzione del giudizio sul presupposto del fallimento della Reggina Calcio Spa, intervenuto nelle more, “ciò perché con il fallimento sarà disposta la revoca dell’affiliazione, dalla quale ineluttabilmente deriverà lo scioglimento del vincolo di giustizia previsto dall’art. 30 dello Statuto FIGC e, per l’effetto, il venir meno della potestas iudicandi in capo agli organi di giustizia sportiva”. Quanto al merito, con il primo motivo la reclamante ribadisce innanzi tutto che il ricorso della Reggina Calcio avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per indeterminatezza (secondo quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., applicabile ex art. 2 CGS CONI), posto che era stato totalmente omesso l’importo del premio richiesto. Con il secondo motivo, la reclamante lamenta che la Commissione Premi non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che essa Delfino Pescara non si era mai resa inadempiente nei confronti della controparte, con la quale aveva anzi raggiunto un accordo transattivo in ragione dell’importo di € 16.250,00 per i premi di preparazione riferiti ad entrambi i calciatori Giofré e Tringali e che tale importo aveva regolarmente corrisposto. Con il terzo motivo la reclamante lamenta in ogni caso l’erronea quantificazione del premio eventualmente dovuto, così come già sostenuto dinanzi alla Commissione Premi, in considerazione dell’appartenenza della Reggina Calcio al settore professionistico ed alla conseguente debenza del premio solo tra Società appartenenti alla stessa Lega (ciò che si era verificato nella stagione sportiva 2013/2014, ove entrambe le Società avevano disputato il campionato di serie B). Con il quarto motivo, infine, la reclamante si duole dell’errata applicazione della penale, a suo dire non dovuta in quanto non vi sarebbe mai stato un proprio comportamento inadempiente, posto che da un lato la Reggina Calcio non aveva mai quantificato la pretesa e, dall’altro, essa Delfino Pescara aveva provveduto al pagamento dell’importo dovuto solo all’esito delle trattative con la controparte, peraltro rese difficili dalle contraddittorie richieste di quest’ultima. Ha quindi concluso la Delfino Pescara, in via preliminare per l’interruzione del giudizio; nel merito, in via principale per la reiezione del ricorso della Reggina Calcio Spa e, in via subordinata per la determinazione del premio limitatamente al tesseramento intervenuto nella stagione 2013/2014 nonché, in via ulteriormente gradata, per la quantificazione del premio di preparazione in ragione di € 16.250,00 per entrambi i calciatori. In tutti i casi, con esclusione dell’applicazione della penale. Alla riunione del 2.8.2016, fissata pe la discussione del reclamo, si è costituito il Fallimento della Reggina Calcio Spa a mezzo di proprio legale, il quale, nel contraddittorio con la Delfino Pescara, si è riportato alle difese già svolte dalla Società in bonis dinanzi alla Commissione Premi. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto. In primo luogo, non può farsi luogo all’interruzione del procedimento, sia perché il CGS non contiene una norma analoga a quella, affatto speciale, di cui all’art. 44 L.F., sia perché, in ogni caso, difettano i relativi presupposti. Va infatti rilevato che, se è vero che la Reggina Calcio Spa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 8.6.2016, è anche vero che con la medesima sentenza è stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa e che, come presumibile conseguenza, il Presidente Federale non ne ha ancora deliberato la revoca della affiliazione ai sensi dell’art. 16, 6° comma, NOIF. In ogni caso, la stessa reclamante sembra essere ben consapevole che l’effetto estromissivo della Società dall’ordinamento federale ed il conseguente venir meno della potestas iudicandi in capo a questo Tribunale Federale si realizzeranno solo con l’apposita delibera del Presidente Federale che, si ripete, a tutt’oggi non risulta intervenuta. Non a caso, del resto, la reclamante Delfino Pescara ha correttamente incardinato il presente procedimento di impugnazione nei confronti del Fallimento Reggina Calcio Spa in persona dei Curatori fallimentari, quale legittima controparte, almeno allo stato, in ambito federale. Passando al merito, palesemente infondato è il primo motivo di gravame. E difatti, è agevole osservare che la determinazione del premio di preparazione, salvo diversi accordi tra le parti, viene rimessa alla Commissione Premi mediante l’applicazione di parametri tabellari predeterminati previsti dall’art. 96 NOIF. Sicché la Società richiedente non è onerata della sua preventiva quantificazione, essendo tutt’al più interesse della Società obbligata provvedere a tale quantificazione al fine di evitare di rendersi inadempiente ed evitare altresì il ricorso alla Commissione Premi. Altrettanto infondato è il secondo motivo riferito alla presunta insussistenza dell’inadempimento della Delfino Pescara. Quest’ultima sostiene che le parti avrebbero raggiunto un accordo circa la corresponsione dell’importo di € 16.250,00 per entrambi i calciatori, senza tuttavia che la documentazione in atti (lo scambio di e-mail) offra effettivo riscontro univoco circa la conclusione di tale accordo. Esattamente al contrario, mentre tra le parti certamente è intervenuto uno scambio di corrispondenza finalizzato ad una soluzione conciliativa della vicenda, dal contenuto di tale corrispondenza non è possibile evincere con certezza che la Reggina Calcio Spa avesse accettato la proposta della Delfino Pescara di pagamento dell’importo di € 16.250,00 per entrambi i calciatori, accettazione che risulterebbe peraltro smentita dalla circostanza della proposizione del ricorso alla Commissione Premi il 9.3.2016 e dalla successiva mail della Reggina Calcio del 6.4.2016 con la quale quest’ultima ribadiva che la somma dovuta era pari, complessivamente, a € 32.500,00. Sta di fatto che, quand’anche della conclusione di tale accordo si fosse raggiunta la piena prova, la circostanza sarebbe rimasta comunque irrilevante ai fini della decisione, in relazione a quanto previsto dall’art. 96, 3° comma, NOIF che subordina la validità e l’efficacia delle liberatorie, ancorché parziali, attestanti l’intervenuta transazione tra le parti, al deposito del documento presso il competente Comitato ed all’apposizione del visto di autenticità. Quanto alle doglianze formulate con il terzo motivo, riferite alla erronea quantificazione del premio conseguente all’altrettanto erronea applicazione della normativa di riferimento, le stesse non appaiono condivisibili, in quanto fondate sull’asserzione che il premio di preparazione può essere riconosciuto “solo alle Società di puro settore giovanile, mentre come visto la Reggina ha sempre militato nei professionisti ed ha formato i due calciatori in tali circostanze”. Sta di fatto che, essendo pacifico che la Reggina Calcio ha militato nel campionato di serie B nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 e nel campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2014/2015 e che nella successiva stagione sportiva 2015/2016 (quella in cui è sorto il diritto al premio di preparazione per effetto del tesseramento del calciatore Giofré come giovane di serie presso la Delfino Pescara) ha disputato il Campionato Dilettanti, non si vede il motivo per cui dovrebbe esserle negato il premio di preparazione. A parte la facile considerazione che l’art. 96, 1° comma, NOIF, nega tale diritto alle sole Società appartenenti alla “Lega Nazionale Professionisti” e non già alle Società professionistiche in generale, questo Tribunale Federale ha già avuto modo di affermare che, a seguito della scissione della L.N.P. in Lega Professionisti di serie A e Lega Professionisti di serie B, la negazione del premio deve intendersi limitata alle sole Società appartenenti alla prima, da considerarsi quale Lega “maggiore” (cfr. vertenza AC Milan – A.S. Bari del 25.7.2012 – C.U. n. 4/D del 26.7.2012, alle cui ampie motivazioni si rinvia): sicché resta del tutto irrilevante, ai fini del diritto al premio di preparazione, la partecipazione della Reggina Calcio ai campionati di serie B 2012/2013 e 2013/2014 e tantomeno al Campionato di Lega Pro 2014/2015. Altrettanto non condivisibile è il motivo di gravame riferito all’errata applicazione della penale, dal momento che, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, NOIF, questa consegue automaticamente all’accoglimento del ricorso: il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie ove la Delfino Pescara, quantomeno in pendenza del ricorso medesimo, pur ampiamente edotta della pretesa della consorella (€ 16.250,00 per ciascun calciatore), ha preferito resistere opponendo eccezioni rivelatisi infondate anche nella presente sede di gravame. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Delfino Pescara 1936 Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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