F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N° 200 DEL SIG. MONTENEGRO ANDREA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.

RECLAMO N° 200 DEL SIG. MONTENEGRO ANDREA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.

Con ricorso del 1.3.2016 l’atleta tesserato Andrea Montenegro adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la Società ADC ARS ET Labor Grottaglie al pagamento in suo favore della somma di € 6.700,00 sulla maggior somma pattuita (con accordo del 18.9.2014) di € 8.100,00 per la stagione sportiva 2014/2015, precisando di avere percepito rate per € 1.400,00. La Società resistente controdeduceva producendo documentazione attestante pagamenti per un totale di € 7.200,00, documentazione in ordine alla quale nulla replicava il calciatore. La Commissione Accordi Economici, con delibera prot. 152 CAE 2015/2016 del 16 maggio 2016 respingeva il reclamo presentato dal calciatore. Con atto del 25.5.2016 il tesserato ha impugnato la decisione deducendo, preliminarmente, di non avere ricevuto le controdeduzioni che la Società avrebbe inviato alla Commissione Accordi Economici e sulla cui scorta risulta fondata la decisione della medesima Commissione. Nel merito il calciatore assume di non avere mai ricevuto gli importi indicati dalla Società, concludendo, quindi, per il riconoscimento del credito. La Società appellata ha controdedotto asserendo che non sussiste nella specie il vizio di notifica delle controdeduzioni di primo grado in quanto nonostante la raccomandata di invio del 19.3.2016 sia ritornata alla Società mittente per irreperibilità del destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata per essere stato l’invio inoltrato all’indirizzo fornito dal calciatore. Nel merito la Società ribadisce di avere effettuato pagamenti per complessivi € 7.200,00 e che quindi nulla è dovuto al calciatore. A tali argomentazione il calciatore ha replicato con memoria del 1 luglio 2016. La vertenza è stata quindi trattata nella riunione del 7 luglio 2016 alla presenza del reclamante il quale ha reso a verbale dichiarazioni con le quali ha precisato che alcune delle quietanza prodotte dalla Società sono state contraffatte nella indicazione dell’importo, palesemente maggiorato rispetto all’effettivo corrisposto. A fronte di tali dichiarazioni, il Tribunale Federale con ordinanza in pari data, ritenendo necessario accertare le esatte modalità di corresponsione ed il relativo ammontare degli acconti che la Società assume di avere corrisposto, ha disposto la rimessione degli atti alla Procura Federale in sede per l’espletamento nei necessari accertamenti, con contestuale sospensione del procedimento all’esito dell’indagine. Acquisita la Relazione della Procura Federale, la vertenza viene nuovamente trattata nella riunione del 22 novembre 2016. L’indagine espletata dalla Procura Federale ha consentito di appurare che quanto dichiarato dal calciatore circa la contraffazione delle quietanze è veritiero. Invero, il Presidente della ADC ARS ET Labor Grottaglie, Sig. Leonzio D’Amicis, in sede di interrogatorio ha ammesso che il calciatore non è stato pagato integralmente, avendo ricevuto un solo acconto, e che le quietanze prodotte dalla Società innanzi alla Commissione Accordi Economici sono state contraffatte dal Vice Presidente del sodalizio (che se pur ritualmente convocato dalla Procura Federale ha inteso non rendere dichiarazioni), confessando che la contraffazione costituiva l’unica possibilità di difesa non disponendo il sodalizio di risorse economiche. Stante la gravità e l’evidenza dei fatti (in palese contrasto con l’obbligo di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza di cui all’art.1 dello Statuto Federale) non resta, in questa sede, che accogliere il gravame proposto dal calciatore Montenegro Andrea risultando dagli atti la legittimità della pretesa avanzata. Si dispone, quindi, in riforma della decisione della Commissione Accordi Economici, la condanna della ADC ARS ET Labor Grottaglie al pagamento in favore del reclamante della somma di Euro 6.700,00. Peraltro, a fronte del deprecabile contegno processuale della Società resistente che con dolo e mala fede ha continuato a prospettare tesi difensive fondate su illeciti, di poi ammessi solo a seguito dell’indagine espletata dalla Procura Federale, con ciò tentando in tutti i modi di fuorviare la valutazione dell’Organo giudicante, si rileva che nella specie sussistono gli estremi della lite temeraria di cui all’art. 16, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ragione per la quale si dispone la condanna della Società resistente al pagamento dell’ulteriore somma di € 500,00 in favore del calciatore. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo del calciatore Montenegro Andrea e, per l’effetto in riforma dell’impugnata decisione della Commissione accordi Economici – L.N.D., dichiara la Società ADC Ars Et Labor Grottaglie tenuta a corrispondere ad esso reclamante l’importo di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00), oltre € 500,00 (Euro cinquecento/00) per lite temeraria ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS. Ordina restituirsi la tassa.

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