F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

RECLAMO N°. 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Con reclamo in data 3 ottobre 2016, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Società UC Albinoleffe Srl al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 1.190.500,00, oltre IVA, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e quanto meno in misura non inferiore ad € 796.750,00, oltre IVA, a fronte degli asseriti riconoscimenti provenienti da controparte, il tutto in ogni caso maggiorato di interessi legali ex d.lgs. 231/2002 dal 31 agosto 2015 all’effettivo saldo. Con vittoria di spese del procedimento. A sostegno della propria pretesa la reclamante, premesso di non avere conseguito l’autorizzazione ex art. 30 dello Statuto Federale al fine di potere sottoporre la vertenza alla giurisdizione statale, invoca i termini degli accordi intercorsi con il Comune di Bergamo e la Bergamo Infrastrutture Spa (Società strumentale del Comune) per la gestione dello Stadio Comunale Atleti Azzurri d’Italia, rientrante nel patrimonio indisponibile comunale, accordi che originariamente (7 Febbraio 2012) vedevano come beneficiari dell’utilizzo della struttura sino al 30 giugno 2015 sia la Società Atalanta Bergamasca Calcio che la Società Albinoleffe e che successivamente (30 giugno 2015) hanno visto come concessionaria la sola Società Atalanta Bergamasca Calcio, con previsione di successiva adesione di Albinoleffe ai patti sottoscritti nel caso in cui la stessa – retrocessa sul campo in virtù dei risultati agonistici della stagione 2014/2015 – fosse stata in seguito ripescata ai fini della partecipazione al campionato della serie Lega Pro per la stagione agonistica 2015/2016. Premette la reclamante che a fronte della concessione perfezionatasi da ultimo il 30 giugno 2015 con il “Contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Contratto Concessorio Rinegoziato”) nonché con il “Patto speciale correlato al contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato”), essa concessionaria assunse l’onere di una serie di interventi di ammodernamento dello Stadio meglio regolati nel Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato che prevedeva sia Interventi di Rilievo Pubblico preventivati nella misura di € 1.252.559,45, oltre IVA, sia Interventi Diversi preventivati nella misura complessiva di € 2.381.000,00, oltre IVA (comprensivi di miglioramenti della tribuna centrale, con la costituzione anche di c.d. Sky-box per € 787.500,00 oltre IVA; miglioramenti del parterre tribuna d’onore per € 1.325.500,00 oltre IVA; miglioramenti delle postazioni stampa per € 193.000,00; opere complementari per € 75.000,00 oltre IVA). Si precisa nel reclamo che con i medesimi contratti venne anche previsto, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che qualora Albinoleffe avesse conseguito il ripescaggio per la stagione sportiva 2015/2016 divenendo a tutti gli effetti parte degli accordi sottoscritti, la stessa avrebbe dovuto sostenere nella misura del 50% gli oneri di tutti gli interventi, di rilievo pubblico e di interesse privato, che fossero stati condotti sullo Stadio, sia in virtù del Contratto Concessorio Originario, sia in virtù del Contratto Concessorio Rinegoziato, sia in virtù di pattuizioni ulteriori tra Comune, Bergamo Infrastrutture e concessionaria Atalanta Bergamasca Calcio. Ciò premesso, essendosi verificato il ripescaggio della Società Albinoleffe come da Comunicato Ufficiale 78/A del 4/08/2015 ed avendo la medesima provveduto alle necessarie comunicazioni entro il termine perentorio del 31 agosto 2015, con il consequenziale effetto che quest’ultima è divenuta, a tenore dell’art. 16, comma 4 del Contratto Concessorio Rinegoziato, parte del Contratto Concessorio Originario con le modificazioni apportatevi dal Contratto Concessorio Rinegoziato, la reclamante Atalanta Bergamasca Calcio pretende dalla Società Albinoleffe la ripetizione del 50% dei costi per tutti gli interventi di ammodernamento che si asserisce essere stati integralmente realizzati nell’agosto 2015 con un esborso superiore al preventivato. La pretesa viene circoscritta alla quota parte dei c.d. Interventi Diversi nella misura preventivata nei contratti, quota parte pari ad € 1.190.500,00 oltre IVA (come da fattura proforma di Atalanta Bergamasca Calcio Spa del 3/02/2016), dandosi atto che Albinoleffe ha corrisposto il 50% dei costi per gli Interventi di Rilievo Pubblico per l’importo complessivo di € 767.721,27 (IVA compresa) di cui alla fattura della Atalanta Bergamasca Calcio Spa n. 16V100000061 del 29/01/2016. Con memoria del 10 ottobre 2016 la UC Albinoleffe Srl controdeduce eccependo in via preliminare il difetto di competenza dell’adito Tribunale Federale a fronte della clausola compromissoria contemplata dagli artt. 14 e 15 del Contratto Concessorio Rinegoziato nonché dagli artt. 5 e 6 del Patto Speciale e che a suo giudizio opererebbe anche nei suoi confronti in virtù del Contratto di Ricognizione del Contratto Concessorio Rinegoziato del 25/09/2015. Nel merito la resistente, dedotto di non avere mai riconosciuto neppure parzialmente il credito azionato, contesta, in via preliminare, la assoluta insussistenza ed infondatezza del presunto credito per indeterminatezza sia nell’an che nel quantum non risultando suffragato da elementi probatori volti a dimostrare l’effettivo pagamento di fatture provenienti dai soggetti esecutori dei lavori. In via subordinata Albinoleffe contesta l’addebito della quota parte costi sostenuti per la realizzazione dei cosiddetti “Sky-Box” il cui utilizzo si asserisce essere riservato in via esclusiva a favore di Atalanta Bergamasca Calcio. La vertenza è stata trattata nella riunione del 27 ottobre 2016 alla presenza dei rappresentanti dei due Sodalizi e dei rispettivi difensori che hanno chiesto termine per il deposito di note illustrative soprattutto in ordine alla preliminare eccezione di difetto di competenza. Il Tribunale si è quindi riservato concedendo termine per il deposito di note sino al 16 novembre 2016. Entrambe le Società hanno depositato nel termine fissato le note autorizzate allegando, altresì, ulteriore documentazione ancorché non espressamente autorizzata ulteriore produzione. La vertenza viene quindi esaminata nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2016. La preliminare eccezione di difetto di competenza sollevata dalla Albinoleffe deve essere valutata non tanto con riferimento ai termini sostanziali della vicenda, prestando comunque particolare attenzione alla portata degli accordi richiamati dalle parti, quanto piuttosto con riferimento ai principi generali del contesto nel quale si colloca la vertenza. Sotto tale profilo non vanno, infatti, sottovalutati né la natura né gli effetti del c.d. vincolo di giustizia che, com’è ben noto, consiste nell’obbligo statutario che ogni tesserato ed affiliato assume – all’atto del tesseramento o affiliazione – di accettare diritti ed obblighi cristallizzati nella normativa federale, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la pretesa violazione della medesima alla giustizia sportiva, ossia della clausola con la quale tutti i tesserati ed affiliati si impegnano a rivolgersi solo ed esclusivamente agli Organi di giustizia federali, previsti all’interno di ogni Federazione Sportiva, per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva. Non appare improprio affermare che il “vincolo di giustizia” connota il complessivo sistema della giustizia sportiva, rappresentandone uno strumento cardine per la stessa sopravvivenza del fenomeno sportivo come organizzato. La finalità è stata quella di creare una sorta di giustizia interna, capace di assicurare un sistema specializzato, rapido ed efficiente, sottraendo all’esame della giustizia ordinaria e, in generale, alle intromissioni provenienti dall’esterno, gli effetti degli atti, fatti e rapporti che si verificano nell’ambito sportivo, anche per quel che concerne i rapporti economici strettamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva. Quando, infatti, si tratta di situazioni caratterizzate da rilevanza interna all’Ordinamento sportivo, la giustizia non può essere inquadrata nell’arbitrato, ma deve essere vista come rimedio interno al sistema. Il che è frutto del definitivo riconoscimento legislativo, con il d. lgs. 242/1999, della natura di associazioni di diritto privato delle federazioni sportive, pur conservando le stesse “valenza pubblicistica”. In questo quadro, le vertenze di natura economica tra tesserati ed affiliati alla Federazione che siano riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva, rientrano perfettamente nell’ambito del vincolo di cui si è detto, vincolo che dottrina e giurisprudenza prevalenti (Cass. 27.9.2006 n. 21006) qualificano in termini di clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata, come tale, sul consenso delle parti le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l’affiliazione delle Società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa e segnatamente dal dettato della L. n. 280/2003 che ha, anzitutto, stabilito all’art. 2, comma 2: “Nelle materie di cui al comma 1 (l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’Ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive), le Società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, gli organi di giustizia dell’Ordinamento sportivo. Il legislatore ha, poi, fatto salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie degli statuti e dalle norme regolamentari federali. Segnatamente, così recita la norma di cui all’art. 3, comma 1: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata aglio organi di giustizia dell’Ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. È, quindi, l’art. 3 della Legge 280/2003 che, nel ripartire la giurisdizione tra gli organi di giustizia ordinaria e quelli di giustizia amministrativa, subordina tuttavia la possibilità di adire i giudici statali al previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva: esauriti inutilmente i gradi di tale giustizia, è sancito il diritto delle parti di adire il giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni ed atleti. In tale contesto normativo, lo Statuto della FIGC all’art. 30 stabilisce l’obbligo di tutti i soggetti affiliati o tesserati, di accettare la piena efficacia di tutti i provvedimenti adottati nell’ambito federale: infatti, i tesserati, le Società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale, “in ragione della loro appartenenza all’Ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. Muovendo da tali principi, è indubbio che nella fattispecie si controverta tra Società affiliate in ordine a diritti di natura patrimoniale direttamente riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva (interventi di manutenzione e ristrutturazione dello stadio utilizzato dalle consorelle per lo svolgimento dell’attività sportiva), ragione per la quale non può negarsi la sussistenza del vincolo di giustizia di cui si è detto e che non a caso ha portato il Consiglio Federale a respingere la richiesta di deroga per agire al di fuori dell’Ordinamento sportivo come avanzata dalla Atalanta Bergamasca. Né sul punto può essere condivisibile l’assunto della Albinoleffe secondo cui nella specie non si tratterebbe di devoluzione della controversia alla giurisdizione statale, bensì di devoluzione ad un Collegio Arbitrale di natura privatistica alternativo al Giudice Ordinario e come tale ammissibile in quanto prevista da clausola compromissoria di contratto a favore di terzo opponibile allo stesso qualora abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione. La tesi della resistente Albinoleffe si pone, infatti, in evidente contrasto con i principi generali sopra richiamati circa la natura vincolante e non derogabile del c.d. vincolo di giustizia che, in quanto posto da norma generale (lo Statuto Federale), è di per sé prevalente ed assorbente, indipendentemente da previsioni negoziali nel caso affette da nullità. Del resto non và sottovalutata la portata dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva che demanda agli Statuti ed ai Regolamenti federali la possibilità di prevedere la devoluzione delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali, con ciò limitando la determinazione negoziale delle parti in ordine alla individuazione del soggetto giudicante. Per di più và rilevato che la clausola compromissoria contemplata dagli artt. 14 e 15 del Contratto Concessorio Rinegoziato nonché dagli artt. 5 e 6 del Patto Speciale appare chiaramente riferita ad eventuali controversie tra gli Enti Pubblici concedenti l’utilizzo dello stadio e la concessionaria, e non già ai rapporti interni di natura economica tra le due Società co-concessionarie. Ciò lo si desume dalla stessa indicazione della formazione del collegio arbitrale, vale a dire tre arbitri di cui uno di nomina pubblica, uno da parte della concessionaria ed il terzo di comune accordo tra i due arbitri di parte, non contemplando in alcun modo la diversa ipotesi di eventuale contrasto di interessi tra le concessionarie dell’utilizzo della struttura. È una clausola, quella contenuta nei contratti per cui è causa, di tipo verticale in quanto diretta a definire contrapposti interessi pubblicistici e privati, e non già di tipo orizzontale volta a definire paritetici interessi privati delle due concessionarie. La preliminare eccezione di difetto di competenza sollevata dalla Albinoleffe và quindi rigettata. Passando al merito della vertenza, si rileva che la pretesa, limitata al recupero della sola quota parte pari al 50% dei costi relativi agli Interventi Diversi, trova la sua fonte negoziale nel Contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Contratto Concessorio Rinegoziato”) nonché nel “Patto speciale correlato al contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato”). Tali contratti, stipulati dal Comune di Bergamo e Bergamo Infrastrutture spa (da un lato) e da Atalanta Bergamasca Calcio (dall’altro), hanno previsto espressamente, ai sensi dell’art. 1411 c.c., la possibilità che Albinoleffe potesse conseguire a sua volta l’utilizzo dello Stadio (qualora avesse ottenuto il ripescaggio ai fini della partecipazione al campionato della serie Lega Pro per la stagione agonistica 2015/2016), divenendo in tal caso parte del Contratto Concessorio Originario a fronte dell’accettazione di tutta la disciplina contrattuale di dettaglio e specificatamente dell’accollo, nella misura del 50%, degli oneri scaturenti dall’esecuzione di tutti gli interventi, sia pubblici che privati, realizzati nello stadio. Verificatesi, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti, tutte le condizioni perché la Società Albinoleffe (così come pacificamente ammesso) possa essere considerata, dal punto di vista sostanziale, parte effettiva del Contratto Concessorio Originario con le modificazioni apportatevi dal Contratto Concessorio Rinegoziato ( e segnatamente ripescaggio e tempestive comunicazioni), si rileva dagli atti che la Società Albinoleffe ha confermato l’accettazione dell’impegno di assunzione dell’obbligo di pagamento del 50% non solo delle somme di cui all’importo per interventi di interesse pubblico, ma anche di qualunque altro impegno contrattuale. Orbene, tra gli impegni contrattuali vi è l’accollo da parte di Albinoleffe (sempre nella misura del 50%) anche degli oneri relativi agli interventi c.d. “diversi”, rispetto a quelli di interesse pubblico per i quali la medesima Società ha, invero, prontamente provveduto alla restituzione del 50% nella misura di € 767.721,27 (IVA compresa), e sul punto la previsione contrattuale è specifica nell’indicare sia la natura degli interventi, sia i costi preventivati, vale a dire: miglioramenti della tribuna centrale, con la costituzione anche di c.d. Sky-box per € 787.500,00 oltre IVA; miglioramenti del parterre tribuna d’onore per € 1.325.500,00 oltre IVA; miglioramenti delle postazioni stampa per € 193.000,00; opere complementari per € 75.000,00 oltre IVA. Ne consegue, quindi, che a prescindere dalla ulteriore documentazione irritualmente prodotta dalle parti con le note autorizzate, in ogni caso la Società Albinoleffe è tenuta a contribuire anche per il 50% dei costi relativi all’esecuzione di tutti gli interventi sopra specificati, non potendosi dare ingresso a prove testimoniali potenzialmente attestanti accordi verbali modificativi degli impegni contrattuali per quel che concerne la costituzione dei c.d. “Sky-box”. Invero sia l’art. 12 del Contratto Concessorio Rinegoziato, che l’art. 3 del Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato prevedono che ogni modifica al dettato contrattuale debba risultare da atto sottoscritto dalle parti, ragione per la quale, in mancanza di diversa previsione scritta, Albinoleffe deve farsi carico della quota parte di tutti gli interventi specificati e la cui realizzazione risulta comprovata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sin dall’atto introduttivo. Quanto all’ammontare del dovuto, premesso che non vi è contestazione sul fatto che le opere siano state tutte ultimate e che dalla documentazione a supporto del ricorso introduttivo risultano essere stati sostenuti da Atalanta Bergamasca Calcio oneri superiori a quelli preventivati che la Albinoleffe ha riconosciuto dovuti nei soli limiti di quanto previsto nei contratti (sul punto si vedano le comunicazioni della Albinoleffe del 21 gennaio 2016 e 12 agosto 2016, rispettivamente doc. 9 e 16 allegati al ricorso introduttivo), si ritiene che la Società Albinoleffe sia tenuta a corrispondere la quota pari al 50% del totale preventivato nei contratti, ferma l’impossibilità di accoglimento dell’eccezione relativa al costo dei c.d. Sky-box per le ragioni sopra indicata. Si accoglie, pertanto, la domanda di condanna della UC Albinoleffe Srl al pagamento della complessiva somma di Euro 1.190.500,00, oltre IVA (pari al 50% della somma preventivata di € 2.381.000,00 oltre IVA), oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002, dalla domanda al saldo. Spese liquidate in dispositivo. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa e, per l’effetto dichiara la Società UC Albinoleffe Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante l’importo di € 1.190.500,00 (Euro unmilionecentonovantacinquecento/00) oltre IVA se dovuta, nonché interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo. Liquida le spese del procedimento in favore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società resistente. Ordina restituirsi la tassa.

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