F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016. Con ricorso del 28.9.15 l’atleta Marco Lima adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00, quale saldo sul complessivo dovuto nell’accordo economico del 4.12.14, per complessivi € 3.750,00, convenuto per la stagione 2014/2015. La ASD Due Torri non si costituiva ed all’udienza del 18.12.15, la Commissione Accordi Economici con decisione n. 42/CAE 2916 n.206/1 del 11.1.16, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, nonchè l’inesistenza di qualsiasi deduzione della ASD Due Torri, riteneva come dovuta la somma di € 2.500,00, e per l’effetto condannava la ASD Due Torri al pagamento della relativa somma. Con atto del 15.1.16, ASD Due Torri impugnava la decisione assumendo la mancata comunicazione dell’atto introduttivo ad essa Società appellante, l’atleta infatti, aveva notificato il ricorso non presso la sede legale della Società, Via nazionale 98068 Piraino (ME) ma presso altra sede della Società e precisamente in via C. Natoli Scialli 98068 Piraino (ME). Il Tribunale Federale Sezione Vertenze Economiche con decisione del 12.4.16, accertata la irregolarità della comunicazione introduttiva, rimetteva le parti innanzi alla Commissione Accordi Economici per il nuovo esame del merito ai sensi dell’art.37 comma 4 CGS. La Commissione Accordi Economici intimava all’atleta Lima di notificare nuovamente l’atto introduttivo alla Società resistente presso la sede legale. Provvedeva l’atleta Lima e la vertenza veniva richiamata innanzi allo stesso Organo di I grado alla udienza del 22.9.16. In questa sede, accertata la regolarità della notifica, ASD Due Torri non compariva e, con decisione prot 42bis/CAE 2015/2016 del 22.9.16 la Commissione Accordi Economici riteneva provata la domanda del calciatore Lima e per l’effetto condannava la Società ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00. In data 22.09.2016 la decisione veniva comunicata via pec ad ASD Due Torri che la appellava con atto comunicato in data 29.09.2016. Assumeva la ASD Due Torri che le somme sarebbero state già corrisposte, che il Lima non dava prova di non aver ricevuto le somme e che comunque la relativa pretesa sarebbe prescritta ai sensi dell’art. 25, comma 3, CGS; insisteva, quindi, per la riforma della decisione impugnata e per la declaratoria di nulla dover al ricorrente. Controdeduceva l’atleta Lima assumendo la ASD Due Torri non forniva alcun elemento probatorio che suffragasse l’avvenuto pagamento, con riferimento all’eccezione di prescrizione, che la controversia era iniziata nel 28.09.2015, data del deposito del primo reclamo e che era stata rimessa in I grado perché fosse rinnovata la notifica alla Società ora appellante. All’udienza del 22.11.2016 la vertenza veniva decisa. L’appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato. Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell’accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 2.1.15 sottoscritto il 4.12.14. L’eccezione di prescrizione avanzata da ASD Due Torri ai sensi dell’art. 25, comma 3, CGS è infondata. La norma prevede che i diritti di natura economica si prescrivano al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. Nel caso di specie, il reclamo originale è stato inoltrato in data 28.09.2015 ed aveva ad oggetto un accordo economico siglato in data 3.01.2015, pertanto la domanda è stata proposta nei termini prescritti. Del tutto priva di fondamento l’eccezione di ASD Due Torri per cui il giocatore non avrebbe provato la propria pretesa creditoria. L’onere della prova, infatti, grava su ASD Due Torri la quale, nello specifico, non ha addotto alcun elemento probatorio né in relazione all’avvenuto pagamento del giocatore, né in relazione alle spettanze dello stesso. Di contro, la documentazione versata in atti dal Lima offre ampio sostegno alla sua pretesa creditoria. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Due Torri e, per l’effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.
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