F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ SALIVOLI CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIOTORTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 298 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PILO FABRIZIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ SALIVOLI CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIOTORTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 298 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PILO FABRIZIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con atto inviato il 22 novembre 2016, la ASD Salivoli Calcio ha adito questa Commissione proponendo reclamo avverso la delibera della Commissione Premi relativa alla riconoscimento in suo favore del premio dovuto dalla ASD Riotorto in seguito al tesseramento del calciatore Pilo Fabrizio Manuel come penultima Società avente diritto, anziché unica.

Deduce la reclamante Società che la Commissione Premi avrebbe errato nello accertamento e quantificazione del premio come penultima Società e non unica, senza peraltro precisarne meglio i motivi.

Esaminati gli atti, il gravame risulta inammissibile per essere stato proposto dopo lo scadere del termine di impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall’art. 38, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, richiamato dall’art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta documentalmente provato che la ASD Salivoli Calcio ha avuto notizia della delibera in questa sede impugnata in data 14 novembre 2016, come attestato dall’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata dalla Commissione Premi in data 10 novembre 2016.

Ebbene, la ricevuta di spedizione afferente l’invio dell’atto di appello a questo Tribunale, comprova che lo stesso è stato consegnato all’ufficio postale solo in data 22 novembre 2016 oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

La rilevata inammissibilità preclude l’esame dei motivi di merito del reclamo.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Salivoli Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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