F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO SETTIMO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RENEGALDO GIOELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO SETTIMO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RENEGALDO GIOELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 186 del 25.06.2016 la Società GSD Volpiano adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Calcio Settimo al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Renegaldo Gioele.

Con delibera in C.U. 2/E del 26.09.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Calcio Settimo al pagamento della somma di1.658,52, di cui1.300,80 in favore della Società GSD Volpiano a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed357,72 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17.10.2016, la Società ASD Calcio Settimo ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo di non essere tenuta al pagamento per avere essa tesserato il calciatore Renegaldo in regime di trasferimento temporaneo in data 02.12.2016 dalla Società ASD San Benigno Canavese, effettiva titolare del vincolo annuale, la quale aveva già versato la somma di300,00 come premio dovuto alla Società GSD Volpiano. La GSD Volpiano non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, rinviato a nuovo ruolo nella riunione del 14 dicembre 2016 e poi esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore Renegaldo è stato tesserato nella stagione sportiva 2015/2016, con vincolo annuale con decorrenza dal 25.09.2015, per la Società ASD San Benigno Canavese e solo successivamente trasferito (temporaneamente), dal 02.12.2016, alla Società ASD Calcio Settimo (che poi lo ha tesserato a titolo definitivo il 18/08/2016).

La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD Calcio Settimo, sia la ASD San Benigno Canavese, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Eccellenza per la ASD Calcio Settimo e Terza Categoria per la ASD San Benigno Canavese.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2015/2016, emerge che se la ASD Calcio Settimo avesse tesserato il calciatore per l’intera stagione sportiva 2015/2016, il premio da corrispondere in favore della Società GSD Volpiano, quale ultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad 1.626,00 (essendo l’obbligata iscritta al Campionato di Eccellenza).

Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD San Benigno Canavese ammontante ad325,20 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la ASD Calcio Settimo è tenuta a corrispondere la somma di1.300,80, vale a dire sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell’art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Calcio Settimo e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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