F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANTONE MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANTONE MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 226 del 05.07.2016 la Società ASD Pro Gorizia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD ISM Gradisca al pagamento della quota parte del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato successivamente alla ASD Strassoldo, nella stessa stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Cantone Marco.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD ISM Gradisca al pagamento della somma di2.229,30, di cui1.632,00 in favore della Società ASD Pro Gorizia a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed597,30 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17.11.2016, la Società ASD ISM Gradisca ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo che il giocatore Cantone era stato tesserato, nella stagione sportiva 2014-2015 a titolo definitivo (settembre 2014) dalla ASD Strassoldo e solo dal dicembre 2014 trasferito temporaneamente alla Società ASD ISM Gradisca.

Asseriva ancora che alla ASD Pro Gorizia, in ogni caso, il premio non spettasse come unica, atteso che nella stagione 2013-2014 il giocatore Cantone era stato tesserato anche con altra Società (UFM Monfalcone) e che la Società ASD Strassoldo Rilevava avesse regolarizzato il pagamento del premio e che, pertanto, nulla era dovuto da essa reclamante.

La ASD Pro Gorizia non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, rinviato, esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore Cantone è stato tesserato nella stagione sportiva 2014/2015, con vincolo annuale con decorrenza dal 12.09.2014, per la Società ASD Strassoldo e successivamente trasferito (temporaneamente), alla ASD ISM Gradisca.

La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD ISM Gradisca sia la ASD Strassoldo, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Eccellenza per la ASD ISM Gradisca e Terza Categoria per la ASD Strassoldo.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2014/2015, emerge che la Commissione Premi ha correttamente determinato, in applicazione dell’art. 96 NOIF, la quota parte del premio di preparazione a carico della reclamante al netto della quota a carico della ASD Strassoldo.

Infondato, in ogni caso, è il riferimento al mancato requisito della intera annualità riferita alla stagione sportiva 2014-2015, atteso che la Società ASD Pro Gorizia ha richiesto il premio come Unica Società in relazione alle stagioni sportive 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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