F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD AVANTI ALTAMURA CONTRO LA SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 578 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OSTUNI SANTE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.
RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD AVANTI ALTAMURA CONTRO LA SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 578 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OSTUNI SANTE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.
Con reclamo spedito in data 6.3.2017, la ASD Avanti Altamura (di seguito, “Altamura”), ha impugnato la delibera del 16.2.2017 (comunicata il 28.2.2017) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato inammissibile per il “mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell’art. 96, comma 4 delle NOIF” il ricorso proposto dalla medesima Altamura in relazione al pagamento del premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Sante Ostuni riferito alla stagione sportiva 2011-2012.
In questa sede la reclamante Altamura deduce l’esistenza di un accordo con la Bari Spa poi denominata FC Bari 1908 Spa sottoscritto in data 30.10.2013, nel quale era stato concordato il pagamento da parte della resistente di una somma a titolo di premio per la formazione impartita al calciatore Ostuni; la FC Bari 1908 Spa non avrebbe dunque mai ottemperato a quanto stabilito nel detto accordo.
La FC Bari 1908 Spa non ha inviato controdeduzioni.
Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 4 maggio 2017.
Risulta in atti che la Altamura, con ricorso alla Commissione Premi del 30.1.2017, ha richiesto il pagamento del premio di preparazione in relazione al tesseramento del calciatore Sante Ostuni per le stagioni 2011-2012 (di cui allegava appunto il tesserino); ugualmente è pacifico che il primo contratto pluriennale del calciatore sia avvenuto ad opera del Bari Spa in data 2012-2013. E’ inoltre utile e necessario anche precisare che il tesseramento dello stesso calciatore ad opera dell’odierna resistente FC Bari 1908 Spa sia invece avvenuto nella stagione sportiva 2014-2015. Orbene, ancor prima di verificare in quale modo ed in quali termini l’odierna resistente FC Bari 1908 Spa possa considerarsi succeduta alla fallita Bari Spa, già dalle prime considerazioni si ricava comunque la correttezza della decisione impugnata, invero ai sensi dell’art. 96, comma 4 NOIF “il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato”: in entrambe le ipotesi dunque (tesseramento del Bari Spa che tesseramento del FC Bari 1908 Spa) il diritto al premio di preparazione risulta ormai prescritto, come correttamente stabilito dalla decisione di primo grado. Tutto ciò poi senza contare che, anche qualora in questa sede si volessero comunque far valere – come potrebbe risultare – i diritti economici contrattuali di cui all’accordo allegato e relativi alla conferma del calciatore Sante Ostuni nelle file del FC Bari 1908 Spa per la stagione 2014-2015, tali diritti risulterebbero ugualmente prescritti; invero l’art. 25 CGS prevede che pure “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”.
Tutto quanto sopra premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Avanti Altamura e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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