CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza .- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n.13 del 09/03/2018 –Fabio Giacomini/Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard/Mirco Babini

Decisione n. 13

 

Anno 2018

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo - Presidente

Manuela Sinigoi - Relatrice

Lorenzo Casini

Emanuela Loria

Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 102/2017, presentato, in data 29 settembre 2017, dal sig. Fabio Giacomini, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Filippo Lubrano e dall’avv. Giovanni Corbyons,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (F.I.S.W.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Martinelli e Ernesto Russo,

 

 

nonché contro

 

 

                     il sig. Mirco Babini,

 

 

 

avverso la nota FISW della Segreteria del Presidente, prot. n. 332 del 30 agosto 2017, recante il provvedimento espresso di diniego sulla richiesta di candidatura dell'odierno ricorrente come Direttore della Commissione Tecnica del settore surfing o altra carica equipollente e come Tecnico Federale, nonché avverso il provvedimento n. 18-17/20, emanato dalla stessa FISW, in data 13 aprile 2017, recante la nomina, quale Direttore Sportivo per la disciplina surfing, del sig. Mirco Babini.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 6 novembre 2017, l’avv. prof. Filippo Lubrano e l’avv. Giovanni Corbyons, per il ricorrente - sig. Fabio Giacomini -, nonché lavv. Ernesto Russo, per la resistente FISW;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, cons. Manuela Sinigoi.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Il signor Fabio Giacomini agisce innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento: a) dell’atto in data 30 agosto 2017, prot. n. 332, con cui il Presidente della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard - FISW ha (asseritamente) denegato l’accoglimento della sua candidatura a Direttore della Commissione Tecnica del settore surfing o altra carica equipollente e l’inserimento nei quadri dei tecnici federali; b) del provvedimento in data 13 aprile 2017, n. 18-17/20, recante la nomina del Direttore Sportivo per la disciplina surfing in favore del sig. Mirco Babini.

Previo accertamento della fondatezza della sua pretesa, chiede, inoltre, di ottenere la nomina a Direttore della Commissione Tecnica del settore surfing o altra carica equipollente e come Tecnico Federale, con conseguente condanna della Federazione intimata al corrispondente e specifico facere o, in via subordinata, quale effetto conformativo dell’invocata pronuncia caducatoria, l’ordine alla  Federazione medesima  di riesaminarle  richieste avanzate, accogliendole nei sensi da lui auspicati.

Il ricorrente, dopo aver evidenziato le proprie caratteristiche curriculari e ricostruito sinteticamente la specifica fattispecie fattuale, ha denunciato l’illegittimidegli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto:

1. “Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dellazione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarie.

2. Violazione dellart. 34 del regolamento organico FISW. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sviamento di potere.

3. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà. Sviamento di potere.

Con il primo motivo, rivolto, in particolare, al provvedimento di nomina del controinteressato a Direttore sportivo della disciplina surfing, ha lamentato, in primo luogo, che la Federazione avrebbe disatteso i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità sanciti dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., al cui rispetto è da ritenersi tenuta in ragione della natura pubblicistica dell’attività posta in essere con riferimento all’assegnazione di incarichi dirigenziali. Ad avviso del ricorrente, la Federazione medesima avrebbe dovuto, invero, esperire una procedura comparativa, adeguatamente pubblicizzata, e conferire l’incarico in questione, all’esito di adeguata istruttoria e sulla scorta di congrua motivazione.

Ha, poi, denunciato anche l’irragionevolezza dell’individuazione del signor Babini quale direttore sportivo del settore surfing, in considerazione del fatto che il medesimo, essendo specializzato nelle (sole) discipline del kiteboarding e del windsurfing, sarebbe, in realtà, sfornito di specifica e adeguata competenza in relazione alla disciplina cui è stato preposto, che – tra l’altro - è stata ammessa ai giochi olimpici di Tokio 2020.

Con il secondo motivo, mirato a censurare il diniego che direttamente lo riguarda, ha lamentato, invece, che la nomina di Babini a Direttore tecnico non sarebbe di per sé impeditiva alla sua a Direttore agonistico (ovvero a una carica equipollente a quella richiesta), atteso che alle Commissioni Tecnica e Agonistica competono funzioni diverse ovvero principalmente funzioni organizzative delle gare federali alla prima e funzioni riconducibili alla preparazione e alla selezione degli atleti di tutte le discipline controllate dalla FISW ai fini della formazione delle squadre nazionali alla seconda.

Il diniego oppostogli dalla Federazione induce, pertanto, anche a ritenere che al Babini sia stata attribuita la responsabilità di entrambe le Commissioni funzionali (Tecnica e Agonistica), con conseguente violazione dell’art. 34 del ROF, atteso che, nel caso di specie, non consta che il Consiglio federale abbia deliberato in ordine al loro accorpamento.

Con il terzo motivo ha censurato, infine, l’atto in data 30 agosto 2017 nella parte in cui il Presidente della FISW, in merito alla sua richiesta di inserimento nei quadri dei tecnici federali, previo riconoscimento dei brevetti professionali da lui ottenuti presso l’ASI nazionale (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) o equipollenti, ha rappresentato che a seguito del recentissimo riconoscimento della FISW da parte della International Surfing Association (ISA) avvenuto in data 2/8/2017, la Commissione Formazione Tecnici e Sicurezza della FISW avvierà nelle prossime settimane il processo in integrazione per i tecnici che fossero in possesso di idonea qualifica rilasciata dallISA secondo quanto previsto dal sistema SNAQ, quadro di riferimento proposto dal CONI per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e la loro certificazione”.

La Federazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, atteso che parte ricorrente, ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni stabilito dallart. 59 del Codice della Giustizia Sportiva pela sua proposizione ha assunto a riferimento l’atto del Presidente della Federazione in data 30 agosto 2017 (atto che ritiene, peraltro, inidoneo a produrre effetti giuridici esterni e, in quanto tale, non impugnabile), anzicil provvedimento in data 13 aprile 2017 di nomina del controinteressato a direttore sportivo, che avrebbe dovuto essere sin da allora conosciuto dal ricorrente in considerazione del fatto che ne è stata data “plurima diffusione con ripetuti comunicati e intervisteo, comunque, conoscibile “consultando il sito federale (www.scinautico.com) o lapposito sito internet che la FISW ha riservato al surfing e in cui è anche riportata lintera struttura operativa del Settore (www.surfingfisw.com/struttura- operativa)”.

In ogni caso, il ricorso sarebbe intempestivo anche con riguardo all’atto in data 30 agosto 2017, essendo stato notificato alla Federazione appena il 2 ottobre 2017.

Ha, poi, controdedotto, in ogni caso, anche nel merito, contestando con diffuse argomentazioni la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

In vista dellodierna udienza pubblica, parte ricorrente ha dimesso breve memoria per confutare l’eccezione preliminare di rito ex adverso sollevata e per ribadire e/o ulteriormente sviluppare le tesi difensive svolte nel ricorso introduttivo.

La causa è stata, quindi, discussa e, poi, trattenuta in decisione.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione preliminare di rito sollevata dalla difesa della Federazione resistente.

Invero - al di là della pacifica “giustiziabilitàdell’attività posta in essere dalla Federazione medesima, anche laddove declinata nella “formadi atto di riscontro all’istanza avanzata dal ricorrente, essendo indubitabile che il (ritenuto) diniegoalla nomina auspicata, precludendogli la soddisfazione del bene della vita cui ambiva, ha prodotto effetti negativi nella di lui sfera giuridica e, in quanto tale, non può assolutamente essere ritenuto un atto improduttivo di effetti giuridici esterni, con la conseguenza che va riconosciuto in suo favore  il diritto, di matrice comunitaria, “di adire i tribunali, riconducibile al diritto al giusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e qui ribadito dall’art. 2, commi 1 e 2, del CGS (1.“Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano… la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua… gli altri principi del giusto processo) - il Collegio non può assolutamente trascurare di rilevare che, per principio giuridico pacifico, il termine decadenziale per proporre ricorso decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Orbene, nel caso in esame è indubbio che il provvedimento di nomina del controinteressato Babini a Direttore Sportivo per la disciplina surfing non è stato, però, né oggetto di notifica all’odierno ricorrente, né di pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge. Né consta, in quanto non provato, che il medesimo ne sia venuto aliunde a conoscenza in epoca antecedente al ricevimento dell’atto di diniego in data 30 agosto 2017, gravato unitamente al provvedimento in data 13 aprile 2017, in cui trova, in parte, supporto motivazionale. Anzi, la difesa della Federazione - che pure ha invocato la sua intervenuta conoscenza o conoscibilità sin dalla data di adozione - non è stata in grado di offrire nemmeno una prova, non una, dell’effettivo verificarsi delle relative condizioni, essendosi limitata a formulare mere ipotesi, non supportate da oggettivi e concreti elementi di riscontro (ad es. non è stata nemmeno in grado di documentare la data di avvenuta pubblicazione sul sito internet della Federazione della composizione della Struttura operativa del settore che qui viene in rilievo). Circostanza che ha, peraltro, anche pacificamente ammesso, laddove, a pag. 4 della propria memoria costitutiva, ha evidenziato che “di tale effettiva conoscenza da parte del ricorrente non può essere offerta una prova.

Leccezione è, in ogni caso, del tutto priva di pregio anche laddove la Federazione denuncia l’intempestività del ricorso avuto riguardo allo stesso diniego in data 30 agosto 2017, atteso che – al di là del fatto che potrebbe apparire verosimile che detto atto sia materialmente pervenuto nella sfera di conoscenza o conoscibilità del ricorrente solo il giorno successivo (ovvero il 31 agosto 2017) e, quindi, che il termine decadenziale di 30 giorni per agire nella presente sede sia venuto a scadenza sabato 30 settembre 2017, derivandone che il ricorso, “notificato” alla Federazione (rectius la cui notifica si è perfezionata nei confronti della Federazione) lunedì 2 ottobre 2017, dovrebbe ritenersi, comunque, tempestivamente proposto e ciò in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva), che porta a ritenere pacificamente applicabile al caso di specie l’art. 155, comma 5, c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabatoovvero che “… la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo) - risulta, in ogni caso, assolutamente dirimente, da un lato, la circostanza che, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, il ricorso è proposto “mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnatae non mediante notifica alla Federazione intimata (ancorché alla medesima ne vada “trasmessacopia) e che è, invece, onere della Segreteria del Collegio trasmetterlo,  unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, “alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria(art. 59, comma 2, lett. a) e, dall’altro, la prova documentale che il ricorso è stato comunque spedito al Coni ai fini del deposito in data 29 settembre 2017 (ovvero entro il termine di 30 gg. anche assumendo a riferimento quale dies a quo la data del diniego) e, in pari, data trasmesso anche alla stessa Federazione intimata (vedi ricevute Racc. A/R allegate al ricorso introduttivo) ovvero, con tutta evidenza, coerentemente con quanto disposto in relazione alle notificazioni a mezzo del servizio postale dall’art. 149, comma 3, c.p.c. (“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario..).

 

In  definitiva,   è   evidente   che   l’eccezion d inammissibilità/irricevibili sollevata   dalla Federazione resistente è priva di fondamento sotto ogni profilo. Nel merito, il ricorso è, in ogni caso, infondato.

Invero, in disparte il fatto che il succedersi temporale degli eventi porta per lo meno a dubitare dell’effettiva possibilità di riconoscere in capo al signor Giacomini la legittimazione e l’interesse a ricorrere avverso un provvedimento (la nomina di Babini) adottato in unepoca in cui il medesimo non si trovava assolutamente in una posizione giuridica differenziata rispetto al quisque de populo (n.d.r. è noto che il ricorrente, residente in Sudafrica, si è tesserato alla FISW per la prima volta appena il 7 giugno 2017 come Presidente dell’affiliato ASD Sup Wawe Club e il successivo 13 giugno 2017 come atleta agonista) o, in ogni caso, ad interrogarsi su intuibili esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici,  che risulterebbero del tutto vanificate laddove si facoltizzassero azioni a tutela sine die ovvero si ammettesse la possibilità di mettere in discussione la legittimità degli atti adottati a notevole distanza di tempo da parte di chi all’epoca della loro adozione non avrebbe avuto alcun titolo per contestarli, il Collegio ritiene, in ogni caso, prive di pregio le deduzioni svolte dal ricorrente a sostegno dell’invocato annullamento degli atti impugnati.

Sfugge, innanzitutto, ai vizi denunciati col I motivo di gravame il provvedimento di nomina del controinteressato Babini a Direttore sportivo della disciplina surfing.

Consta, invero, che il provvedimento in questione è stato emesso all’esito del procedimento disciplinato dall’art. 17, comma 5, dello Statuto FISW (Il Presidente, inoltre, nomina i direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale) e nel rispetto delle modalità procedurali colà descritte, le sole che, coerentemente con i Principi fondamentali  degli  Statuti  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  approvati  con  delibera  del Consiglio Nazionale del Coni n. 1523/2014, di cui costituiscono recepimento, possono essere assunte a parametro della legittimità dell’azione posta in essere dalla Federazione. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ancorché l’attività demandata alle Federazioni sportive nazionali assuma,  per  determinati aspettivalenza pubblicistica,  non può ritenersi, infatti, assolutamente cogente l’obbligo per le Federazioni medesime di indire delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

E’ noto, infatti, che siffatto obbligo, sancito, in via generale ed espressa, per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione dallart. 7, comma 6-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 32, comma 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, trova applicazione nei confronti delle solo amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto medesimo, tra cui non pare, però, possano essere annoverate tout court le federazioni sportive nazionali, che – si rammenta - pur svolgendo “… lattività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attiviindividuate nello Statuto del CONI(art. 15, comma 1, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997n. 59), “…hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione(comma 2). Coerentemente con la prima delle norme dianzi citate, lo Statuto del Coni ha, peraltro, stabilito, all’art. 23, commi 1 e 1-bis, che “… oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative allammissione e allaffiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; allutilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e allalto livello, alla formazione dei tecnici, allutilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblicie che Nellesercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dellattività non modifica lordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

Sicché, oltre a risultare evidente che la nomina dei direttori tecnici non risulta inclusa tra le attività aventi valenza pubblicistica, per le quali sole può, eventualmente, ritenersi sussistente l’esigenza di osservare forme e procedure “rinforzatedi imparzialità e trasparenza (anche, eventualmente, in applicazione delle sole disposizioni contenute nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990), non pare assolutamente potersi dubitare che la procedura osservata nel caso concreto, di cui è stata data sintetica ma sufficiente contezza nelle premesse motivazionali dell’atto presidenziale n. 18-17/20 del 13/04/2017 di nomina del controinteressato Babini a direttore sportivo della disciplina surfing, sia stata declinata nel pieno rispetto delle disposizioni di riferimento, peraltro anche a seguito di “preliminare indagine, preordinata proprio all’individuazione del candidato più adatto ovvero, in sostanza, garantendo comunque la necessaria imparzialità e trasparenza della scelta.

Né si ravvisano sussistere nella scelta concretamente operata indici rivelatori di macroscopico errore fattuale o illogicità e irragionevolezza manifeste ovvero vizi che la potrebbero rendere, eventualmente, sindacabile, atteso che, come rivela (e comprova) il curriculum vitae del Babini, la vastissima esperienza maturata dal medesimo in diverse discipline sportive quale atleta, tecnico, dirigente, giudice e organizzatore di eventi lo rende sicuramente idoneo a svolgere l’attività di coordinamento sportivo e tecnico di un settore come il surfing, che – come bene ha evidenziato il difensore della Federazione evocata in giudizio – è nella sua fase di start-up. Quanto al lamentato difetto di motivazione, il Collegio ritiene, invece, sufficiente richiamare la precedente decisione del Collegio n. 21/2015, che condivide.

Analogamente privo di fondamento è il secondo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente denuncia l’illegittimiche, a suo avviso, affliggerebbe il diniego asseritamente oppostogli all’invocata nomina a presidente e/o direttore tecnico e/o altra carica equipollente del Settore Surfing.

Al riguardo, il Collegio ritiene, invero, sufficiente evidenziare che il “reclamato” conferimento di un qualsivoglia incarico direttivo federale impinge in realtà nel merito di scelte discrezionali assolutamente non sindacabili e che la circostanza che la Federazione abbia ritenuto, per il momento, di nominare unicamente un direttore sportivo non vale di per sé a rendere illegittima la mancata soddisfazione della pretesa avanzata dal ricorrente. Anzi, a ben osservare,  pare proprio che la Federazione più che opporre diniego si sia semplicemente limitata a evidenziare che, allo stato, l’unico incarico assegnato è stato quello di direttore sportivo.

Il difensore della Federazione è stato, del resto, esplicito al riguardo, laddove, nella memoria dimessa in vista dell’odierna udienza, ha evidenziato che “… la Federazione potrà prevedere la costituzione di commissioni specifiche per il Surfing e la nomina di membri specifici solo dopo il formale inserimento della nuova disciplina  nello Statuto federale che sarà sottoposto allapprovazione della Giunta nazionale del CONI. Allorquando il Consiglio federale dovrà provvedere in tal senso potrà valutare la disponibilità e linteresse del signor Giacomini, così come di altri soggetti qualificati, a ricoprire uno dei ruoli dedicati alla nuova disciplina.

Tale precisazione, che in nessun modo può essere ritenuta integrazione postuma della motivazione, conforta, invero, le conclusioni cui è giunto questo Collegio. Ciò basta, quindi, per disattendere le doglianze sollevate dal ricorrente.

Infondato è, infine, anche il terzo motivo di gravame, con cui il ricorrente contesta l’illegittimità del mancato (richiesto) inserimento nei quadri dei tecnici federali.

Al riguardo, pare, invero, sufficiente evidenziare, da un lato, che il Giacomini, essendo in possesso della qualifica di istruttore rilasciata dall’Ente di Promozione Sportiva ASI (e non, invece, della qualifica rilasciata dallInternational Surfing Association - ISA), non è, allo stato attuale, in possesso di un titolo abilitativo in grado di consentirgli la conversione (automatica) della qualifica di tecnico di surfing in ambito FISW e, dall’altro, che la comparazionedel titolo professionale invocata dal medesimo non può avvenire a semplice domanda, ma necessita di una preliminare e generale ponderazione e, in ogni caso, dell’individuazione, in apposita norma, dei relativi presupposti e requisiti legittimanti.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va, in definitiva, respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

Respinge il ricorso.

  

 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

  

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 6 novembre 2017. 

Il Presidente

F.to Massimo Zaccheo


La Relatrice

F.to Manuela Sinigoi

 

 

Depositato in data 9 marzo 2018.

 

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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