CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12 del 09/03/2018 – Paolo Pigiani/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

Decisione n. 12

Anno 2018


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

composto da

Massimo Zaccheo - Presidente

Alfonso Celotto - Relatore

Roberto Bocchini

Roberto Carleo

Pasquale Stanzione - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 107/2017, presentato, in data 20 novembre 2017, dal sig. Paolo Pigiani (ex Presidente della Sezione A.I.A. di Rimini), rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani,

 

contro

 

 

l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A./F.I.G.C.), con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta,

 

 

nonché contro

 

 

la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (F.I.G.C.),  con  gli  Avv.ti  Luigi  Medugno  e  Letizia Mazzarelli,

 

 

                                                      avverso e per l'annullamento

 

 

della decisione della Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A. n. 026 del 12 ottobre 2017, comunicata, a mezzo mail, il 20 ottobre 2017, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento del Comitato Nazionale dell'A.I.A. del 23 agosto 2017, di cui al C.U. N.32-2017/18, con cui è stata disposta la decadenza di tutti gli organi direttivi sezionali, a seguito del commissariamento della Sezione A.I.A. di Rimini;

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza dell’11 gennaio 2018, l’Avv. Luigi Carlutti, giusta delega all’uopo ricevuta Mattia Grassani per il ricorrente, sig. Paolo Pigiani; l’Avv. Stefano La Porta, per la resistente AIA, nonché gli Avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’Avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Alfonso Celotto.

 

 

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso della Assemblea ordinaria della Sezione A.I.A. di Rimini, svoltasi in data 9 giugno 2017, non venivano approvati, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale delle operazioni,la relazione tecnica ed associativa per la stagione 2016/17il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2016. Si precisa che avevano espresso voto contrario all’approvazione della relazione 59 associati su un totale di 120 aventi diritto, mentre si erano opposti all’approvazione del bilancio consuntivo 60 associati su un totale di 120 aventi diritto.

2. Il Comitato Nazionale A.I.A. disponeva di conseguenza tempestivo accertamento ispettivo, dando applicazione all’art. 21, comma 8, del Regolamento associativo, a mente del quale:

In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Ispettivo Nazionale e del Settore Tecnico. Gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono  comunicati  al  Comitato  Nazionale  per  l’eventuale  adozione  dei  provvedimenti  di  sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al  Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l’onere di assicurare l’affissione all’albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi”.

Gli accertamenti, condotti in data 28 luglio 2017, facevano emergere sia determinate carenze sotto il profilo tecnico-gestionale sia irregolarità dal punto di vista amministrativo e contabile.

In data 18 agosto 2017, il Comitato Nazionale A.I.A., preso atto della situazione, provvedeva ad approvare la relazione avente ad oggetto la visita ispettiva sopra descritta.

 

3. A seguito di quanto accaduto e conosciuto, con provvedimento del 23 agosto 2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 32-2017/18, il Comitato Nazionale A.I.A. disponeva il commissariamento della Sezione A.I.A. riminese, in quel momento presieduta dall’odierno ricorrente, sig. Paolo Pigiani, deliberando la nomina dell’ O.A. Filippo Giorgetti, della Sezione di Cesena, quale commissario straordinario, con attribuzione allo stesso di tutti i poteri e le facoltà regolamentari connesse alla carica di presidente sezionale e con contestuale decadenza di tutti gli organi direttivi sezionali”.

 

4. Avverso tale provvedimento insorgeva dunque il sig. Pigiani, proponendo ricorso dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello dell’A.I.A., con atto del 5 settembre 2017.

L’organo adito, con la decisione n. 026 del 12 ottobre 2017, comunicata al sig. Pigiani il 20 ottobre 2017, dichiarava, visti gli artt. 11, 15 e 31 del Regolamento A.I.A. e l’art. 15 delle Norme di Disciplina, la propria carenza di giurisdizione in ordine al ricorso proposto dall’A.B. PIGIANI PAOLO della Sezione A.I.A. di Rimini”.

 

5. Il sig. Pigiani ha dunque impugnato tale ultima decisione con ricorso presentato dinanzi a questo Collegio, articolando come segue le proprie censure.

5.1 Con il primo motivo di diritto, il ricorrente ha eccepito: Erroneo inquadramento della fattispecie - Violazione artt. 15 e 31 Regolamento A.I.A.

In primo luogo, dunque, l’odierno ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui questa si sofferma sull’erronea equiparazione, in cui  il sig.  Pigiani sarebbe incorso,  tra “il provvedimento di commissariamento adottato dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 11 lettera t) del Regolamento A.I.A. ed “una delle ipotesi di «decadenza» cui fanno invece riferimento l’art. 31 del Regolamento dell’A.I.A. e l’art. 15 delle Norme di Disciplina”.

La Commissione effettuerebbe quindi una distinzione tra i provvedimenti decadenziali adottati «ad  personam» da  parte  del  Comitato  Nazionale  e  la  fattispecie  coincidente  con  quella generalizzata automatica decadenza di tutte le cariche sezionali che consegue al provvedimento di commissariamento”.

Secondo il ricorrente, d’altra parte, la Commissione di Disciplina d’Appello, così ragionando, anteporrebbe il provvedimento di commissariamento all’esame dei motivi di merito che hanno condotto alla decadenza delle cariche,  introducendo,  per  l’effetto, una duplice natura  della fattispecie decadenziale, non prevista dalla normativa associativa ed implicante una indebita differenziazione dei rimedi impugnatori.

Il ricorrente provvede poi ad enunciare il quadro normativo di riferimento, al fine di dimostrare come l’impugnazione avanzata innanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. sia stata coerente con la disciplina vigente.

In particolare, vengono evidenziati i seguenti profili: i requisiti soggettivi di cui deve risultare in possesso il destinatario del provvedimento decadenziale; la condotta causativa del provvedimento medesimo (di cui all’art. 15, comma 2, del Regolamento A.I.A.); le modalità di adozione della misura (art. 15, comma 4, del Regolamento A.I.A.); i possibili mezzi di impugnazione (art. 15, comma 6, e art. 31, comma 2, del Regolamento A.I.A.).

A giudizio del sig. Pigiani, ricorrendo nel caso di specie i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa richiamata, che si avrà modo di analizzare in maniera più approfondita in punto di diritto, sussiste la piena giurisdizione della Commissione cui si è rivolto: si tratterebbe, infatti, della situazione “tipica” in cui il Presidente di Sezione sia destinatario di provvedimento decadenziale per gravi irregolarità e/o mancata approvazione delle relazioni tecniche, associative, amministrative.

Inoltre, si tratterebbe proprio del procedimento “speciale” da instaurarsi, ai sensi dell’art. 15 delle Norme di Disciplina, esclusivamente dinanzi alla Commissione effettivamente adita, a prescindere dalla possibilità di rivolgersi al Tribunale Federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”, secondo quanto invece suggerito dalla Commissione stessa con il richiamo all’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.

Secondo la Commissione, secondo quanto riportato nel ricorso avanzato dal sig. Pigiani, l’ipotesi di specie non rientrerebbe nella propria giurisdizione, in quanto la decadenza in oggetto, derivante da commissariamento, non coincide con la decadenza personale disciplinata ai sensi degli artt. 15 e 31 del Regolamento A.I.A., ossia con l’unica ipotesi di decadenza per cui è normativamente previsto ricorso alla Commissione.

Per il ricorrente tale ricostruzione sarebbe errata, giacchè, stando alla lettura del primo motivo, l’analisi del merito degli eventi dovrebbe prescindere dal provvedimento di commissariamento, il quale non deve essere considerato quale antecedente causale della decadenza.

Infatti, sia il commissariamento che la decadenza discenderebbero dalle medesime gravi violazioni per cui è previsto, come unico mezzo di difesa, il ricorso alla Commissione.

Il difetto di giurisdizione, così come riconosciuto e dichiarato dalla Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A., implica, agli occhi del ricorrente, una grave ipotesi di diniego di giustizia, non avendo potuto il medesimo, per ulteriori irregolarità commesse dagli Organi associativi, difendersiin fase di accertamentoin sede giurisdizionale.

5.2 Con il secondo motivo di diritto, il sig. Pigiani ha dedotto: In subordine: carenza sotto il profilo regolamentareViolazione del principio di conservazione degli atti – Violazione del diritto di difesa e del favor rei”.

Il ricorrente ritiene che la decisione da lui impugnata abbia privilegiato una interpretazione formalistica, legata esclusivamente al nomen iuris del provvedimento di commissariamento e volta a pretermettere una pronuncia sul merito.

In un contesto di grande incertezza regolamentare, il sig. Pigiani non avrebbe potuto adire alcun altro organo giurisdizionale se non la Commissione di Disciplina d’Appello la quale, negando la propria giurisdizione, avrebbe leso il suo diritto di difesa, nonché il principio del favor rei, in spregio a canoni generali cui si conforma anche la giustizia sportiva.

Per il principio di conservazione degli atti, inoltre, ad avviso del sig. Pigiani, la Commissione avrebbe quantomeno dovuto rimettere il giudizio direttamente al Tribunale Federale, quale organo competente in via residuale e subordinata: ciò per non rendere vana l’iniziativa intrapresa dal ricorrente e consentirgli di spiegare in quella sede le proprie difese.

5.3 Il ricorrente chiede, in via principale, che venga disposto il rinvio alla Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A., accertata la sua competenza; in via subordinata, acclarata l’incompletezza del quadro normativo di riferimento, che si rinvii al Tribunale Federale Nazionale c/o F.I.G.C.

 

6. Con atto del 23 novembre 2017, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo che l’avverso ricorso venisse dichiarato inammissibile ovvero rigettato in quanto infondato.

6.1 In particolare, rispetto al primo motivo di ricorso, la F.I.G.C., quale parte resistente, evidenzia quale sia la differenza strutturale tra la fattispecie del commissariamento e quella della decadenza disciplinata dall’art. 15 del Regolamento A.I.A.

Nello specifico, rileva la Federazione, il commissariamento è un provvedimento che implica automaticamente la decadenza “collettiva” dell’intero Consiglio Direttivo, mentre la decadenza sindacabile  innanzi  alla  Commissione  è  un  provvedimento  “individuale”  che  segue  un procedimento diverso, connotato principalmente dalla contestazione all’interessato e dalla possibilità che lo stesso presenti delle controdeduzioni scritte.

6.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si ritiene che la doglianza sia inammissibile poiché, in sede di introduzione del giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello, il ricorrente avrebbe omesso di notificare l’atto al Commissario straordinario, quale soggetto necessariamente coinvolto ed interessato dall’impugnazione della deliberazione avente ad oggetto la sua nomina.

Da ultimo, la F.I.G.C. evidenzia come la Commissione, pur declinata la propria giurisdizione, non avrebbe potuto rinviare gli atti al Tribunale Federale.

Si tratterebbe, infatti, di organi di natura distinta, facenti rispettivamente capo alla Associazione Italiana Arbitri (per quanto riguarda la Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A.) e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (per quanto concerne, invece, il Tribunale Federale c/o F.I.G.C.).

 

7. Con memoria comunicata in data 30 novembre 2017, si è costituita in giudizio, altresì, la Associazione Italiana Arbitri, contestando, nei termini di seguito riassunti, le doglianze fatte valere dal ricorrente.

7.1 In relazione al primo motivo di ricorso, la A.I.A. sostiene che la prima azione promossa dal sig. Pigiani, dinanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A., avesse ad oggetto il provvedimento di commissariamento e non i suoi effetti sostanziali legati alla decadenza (come invece fatti valere nella presente sede).

Per l’effetto, sarebbe corretta l’assenza di giurisdizione rilevata dalla Commissione di Disciplina d’Appello, che può giudicare della sola decadenza ex art. 15 Regolamento A.I.A.

L’associazione ribadisce la distinzione tra commissariamento e decadenza in senso specifico (personale), in quanto a presupposti, conseguenze ed iter adottato: tali differenze si possono evincere dalla normativa, poiché l’art. 11 Reg. distingue, al comma 6, la lett. t), dedicata al commissariamento con contestuale decadenza, dalla lett. u), dedicata alla decadenza mera e semplice.

Il provvedimento di commissariamento, pertanto, non risulterebbe impugnabile dinanzi alla Commissione, in quanto la sola deliberazione di decadenza adottata dal Comitato Nazionale e contestabile con ricorso alla Commissione sarebbe quella descritta dall’art. 11, comma 6, lett. u) e richiamata dall’art. 15, comma 6, e dall’art. 31, comma 2, lett. e) del Regolamento A.I.A.

7.2 In merito al secondo motivo di ricorso, la A.I.A. ne evidenzia l’inammissibilità in quanto il ricorrente avrebbe omesso di indicare le norme di diritto eventualmente violate, sottolineando, altresì, come la Commissione non avrebbe comunque potuto rimettere gli atti al Tribunale Federale, adducendo in sostanza le medesime motivazioni proposte dalla F.I.G.C. nella relativa memora (si veda il punto 6.II)

8. Da ultimo, con memoria autorizzata ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I, depositata il 2 gennaio 2018, il sig. Pigiani ha richiamato il contenuto dell’atto introduttivo e, contestando le avverse memorie di costituzione, ha precisato, nei termini che sinteticamente si ripropongono di seguito, che:

  1. a livello procedurale, nonostante la declaratoria di decadenza pronunciata nei riguardi del ricorrente, non è stato seguito l’iter ordinario previsto per la decadenza ex art. 15 Regolamento A.I.A.;
  2. a livello sostanziale, a prescindere dal commissariamento, si è verificata la decadenza individuale del Presidente di Sezione per uno dei motivi previsti dallo stesso art. 15 (si reclama, pertanto, la prevalenza del profilo sostanziale, legato all’analisi dei motivi di decadenza, su quello formale, che conferisce maggior importanza al provvedimento di commissariamento);
  3. il fatto che nel primo ricorso vi fosse un richiamo al provvedimento di commissariamento, quale oggetto di impugnazione, nulla toglie alla portata sostanziale delle doglianze avanzate;
  4. la configurazione di una decadenza collettiva non deve pregiudicare il diritto di difesa del soggetto decaduto individualmente (pur insieme ad altri);
  5. la notifica al Commissario, invocata come necessaria da parte della Federazione, sarebbe stata del tutto superflua;
  6. vi è connessione funzionale tra A.I.A. e F.I.G.C., ragion per cui la Commissione avrebbe potuto/dovuto operare la traslatio iudicii in favore del Tribunale Federale.

 

Considerato in diritto

 

 

9. Tanto premesso in punto di fatto, occorre evidenziare come la questione oggetto del ricorso avanzato dal sig. Pigiani, nelle vesti di Presidente di Sezione decaduto, ruoti attorno all’esatto inquadramento giuridico degli eventi occorsi.

È necessario, infatti, muovere da tale considerazione per comprendere in seguito se, in ordine alla fattispecie individuata, sussista la giurisdizione della Commissione di Disciplina d’Appello, come invocata dall’odierno ricorrente, ovvero essa sia da escludere, come ritenuto dalla Commissione stessa e dalle controparti costituite.

 

10. Attraverso il primo motivo di diritto, come esposto nel dettaglio sub punto 5.I, il ricorrente contesta l’inquadramento giuridico delineato dalla Commissione nell’affermare il difetto di giurisdizione.

Secondo il sig. Pigiani, il profilo legato alle motivazioni che hanno portato al commissariamento, da parte del Comitato Nazionale, dovrebbe prevalere, in senso sostanziale, sulla forma del provvedimento: questo, pur disponendo il commissariamento della sezione, implicherebbe ad ogni modo un effetto decadenziale che colpisce anche il Presidente della Sezione.

Di conseguenza, seguendo tale impostazione, il commissariamento dovrebbe essere relegato ad un ruolo accessorio, mentre verrebbe ad essere valorizzato il rapporto intercorrente tra le ragioni della decadenza e la decadenza stessa. Solo in tal modo potrebbe affermarsi la giurisdizione della Commissione di Disciplina d’Appello, ossia facendo coincidere l’ipotesi di decadenza verificatasi con quella rispetto a cui, secondo le norme regolamentari, la Commissione ha facoltà di pronunciarsi.

10.1 Appare necessario, sul punto, richiamare le disposizioni che regolano la materia.

Dalla lettura dell’art. 15 del Regolamento A.I.A., che disciplina la decadenza dei singoli organi ivi contemplati, è utile far emergere i seguenti elementi.

Il comma 2 elenca l’insieme delle cause di decadenza:

Per il Presidente del Comitato regionale, del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano e il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza [...] la commissione di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo o la commissione di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite verifiche ispettive, l’essere stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore ad un anno o la non approvazione espressamente votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell’Assemblea ordinaria, ove prevista, o l’ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle provincie autonome di Trento e Bolzano nell’arco della stessa stagione sportiva [...].

Il comma 4 prevede tutte le formalità legate alla contestazione, alla dichiarazione e all’efficacia della decadenza:

La decadenza del Presidente dell’AIA è dichiarata dal Comitato nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali è dichiarata, con motivazione, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA. Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell’essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell’addebito all’interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. In ipotesi di decadenza del Presidente dell’AIA, il relativo provvedimento avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

Il comma 6 si occupa, infine, di dettare le modalità e i termini per la proposizione di un eventuale ricorso avverso la delibera di decadenza (come peraltro ribadito all’interno dell’art. 15 delle Norme di disciplina A.I.A., dedicato al giudizio sui reclami avverso i provvedimenti di decadenza”): Avverso le delibere di decadenza i componenti degli Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, i Delegati degli Ufficiali di gara, i Presidenti di sezione e i Presidenti del Comitato regionale, del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano ed i componenti del Collegio dei revisori sezionali possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile”.

Infine, osservando la “prospettiva” funzionale della Commissione di Disciplina di Appello, l’art. 31 del Regolamento riepiloga le attribuzioni di tale organo:

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.

2. Essa è, altresì, competente: [...]

e) in unica istanza in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti del Comitato Nazionale, dei Delegati degli Ufficiali di gara e dei componenti dei Collegi dei Revisori sezionali e di tutti gli associati con cariche di nomina.

10.2 Dunque, da quanto appena riportato, si può evincere come le disposizioni citate riguardino esclusivamente l’ipotesi di una decadenza individuale degli altri [rispetto al Presidente A.I.A.] componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali”.

Tale decadenza è prevista per i motivi precedentemente indicati e segue la procedura, tesa a favorire il contraddittorio tra il Comitato Nazionale e il soggetto decaduto, descritta poco sopra.

Nella normativa richiamata non vi è alcun riferimento alla deliberazione (o comunque, in generale, al provvedimento) avente ad oggetto il commissariamento di una Sezione A.I.A.

La possibilità di un commissariamento è, infatti, prevista dal solo art. 11 del Regolamento A.I.A., che al comma 6, lett. t), così dispone:

Il Comitato Nazionale delibera in ordine:

t) con provvedimento motivato, all’eventuale commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell’immagine della FIGC e/o dell’AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali.

Tra le attribuzioni del Comitato Nazionale rientra dunque la facoltà di deliberare in merito all’eventuale commissariamento delle Sezioni, eventualmente anche in base al verificarsi di “gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento”.

Contestualmente viene nominato il Commissario straordinario e decadono, insieme, tutti gli organi direttivi di livello regionale, provinciale e sezionale.

Alla lettera u) del medesimo comma 6, è invece previsto che il Comitato Nazionale possa deliberare:

u) su proposta del Presidente dell’AIA e con provvedimento motivato, [in ordine] alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento.

 

11. Posto in questi termini il quadro giuridico di riferimento, sorge la questione relativa al rapporto tra la decadenza citata nell’art. 11, comma 6, lett. u) e la decadenza che deriva dal commissariamento, menzionata invece alla lett. t) della medesima disposizione.

Sulla base dell’assetto regolamentare delineato, appare condivisibile la tesi secondo cui le due ipotesi di decadenza abbiano una struttura differenziata ed autonoma.

La decadenza di cui alla lett. u) è quella dispostanei casi previsti dal Regolamento”.

Attraverso tale richiamo è possibile comprendere come la disposizione abbia ad oggetto la decadenza impugnabile mediante il combinato disposto tra l’art. 15, comma 6, e l’art. 31, comma 2, lett. e), già enunciati in precedenza.

Si tratta, lo si ribadisce, di una decadenza di carattere personale, sorretta da determinate ragioni, il cui iter deve rispettare precise regole formali tese a garantire la posizione del soggetto o dell’organo da sottoporre al provvedimento.

Diversa è la fattispecie di decadenza richiamata dalla lett. t).

Questa non appare come il risultato di un procedimento cui viene assoggettato un individuo specificamente  determinato,  bensì rientra  nelle  conseguenze  inevitabili  ed  automatiche  del provvedimento di commissariamento, che segue una ratio diversa rispetto a quella che ispira la decadenza individuale.

Nel caso di specie, non può negarsi che il provvedimento adottato dal Comitato Nazionale coincida con la fattispecie di cui alla lett. t) (commissariamento della Sezione con nomina del Commissario straordinario e contestuale decadenza degli organi in carica) e non con quella prevista alla lett. u) (decadenza individuale, senza commissariamento della Sezione).

 

12. Affermata nei termini che precedono la distinzione tra le due fattispecie, si rende necessario comprendere le conseguenze di tale impostazione in tema di giurisdizione della Commissione di Disciplina d’Appello.

Se il profilo del commissariamento fosse prevalente ed assorbisse, a livello sostanziale, il profilo della contestuale decadenza degli organi di sezione, in assenza di una normativa specifica o quantomeno più dettagliata rispetto a quella attualmente vigente, alla Commissione non sarebbe consentito di giudicare su tale fattispecie: per l’effetto sarebbe legittimo affermare la carenza di giurisdizione di tale Organo.

Qualora invece il commissariamento non “oscurasse” la fattispecie della decadenza, facendo leva sulla sussistenza dei motivi che la normativa prevede per la decadenza “ordinaria” e che effettivamente ricorrono nel caso di specie, allora la Commissione potrebbe avere giurisdizione sul punto.

La seconda tesi è quella suggerita dal ricorrente.

Egli dichiara, in sostanza, che le motivazioni che hanno portato al commissariamento, ossia le gravi irregolarità e la mancata approvazione delle relazioni tecniche, associative, amministrative, verificatesi nel caso di specie, sono le stesse che il Regolamento pone alla base della decadenza individuale: per questa ragione, operando un giudizio di carattere analogico e ridimensionando il ruolo assunto dal provvedimento di commissariamento in sé, sarebbe possibile impugnare l’atto di decadenza innanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A.

Il provvedimento di decadenza, infatti, ha comunque colpito il Presidente di Sezione, a prescindere

dal fatto che sia intervenuto anche il commissariamento.

Si ritiene tuttavia che tale tesi non possa trovare accoglimento, per due ordini di ragioni.

 

12.1 In primo luogo, si è in presenza di una situazione in cui la sostanza non può prevalere sulla forma: è vero che le ragioni poste a fondamento del commissariamento rientrano nel novero di quelle che l’art. 15 del Regolamento A.I.A. prevede per la decadenza semplice; tuttavia, è altresì incontestabile che gli eventi in oggetto ben vengano inclusi nellegravi irregolarità e violazioni che, secondo l’art. 11 cit., sono tali da compromettere il funzionamento della vita della Sezione e da condurre, ineludibilmente, al commissariamento.

Addirittura, le violazioni poste a fondamento del commissariamento sono, per loro stessa natura, più gravi di quelle che portano alla mera decadenza individuale: il commissariamento viene, infatti, disposto, come nel caso di specie è possibile ricavare dalla relazione della visita ispettiva, soltanto qualora la situazione generale  sia  talmente compromessa  da rendere necessario  un provvedimento in grado di fare tabula rasa della situazione preesistente.

Da ciò si desume la portata centrale del provvedimento di commissariamento, che non può essere “offuscato” dalla consequenziale decadenza degli organi di Sezione.

In altre parole, appare incompatibile con l’attuale ordinamento la possibilità di impugnare il provvedimento di decadenza (derivante da commissariamento) come se questo prescindesse del tutto dal commissariamento che ne è, invece, il presupposto logico e giuridico.

12.2 Quanto esposto appare inscindibilmente correlato al secondo profilo per cui non possono trovare riscontro positivo le doglianze del ricorrente.

Spostando l’attenzione sulla cognizione che il Regolamento attribuisce alla Commissione di Disciplina d’Appello, può evidenziarsi come quest’ultima, per pronunciarsi sulla decadenza effettivamente occorsa, così come ritenuto dal sig. Pigiani, dovrebbe necessariamente pronunciarsi sui presupposti e sull’atto con cui è stato deliberato, da parte del Comitato Nazionale, il commissariamento della Sezione.

Allo stato, una eventuale pronuncia in tal senso appare del tutto inverosimile, in quanto il principio di tassatività, posto alla base dell’enunciazione dei provvedimenti conoscibili dalla Commissione in sede di impugnazione,  non consente a tale Organo di esprimersi sulla deliberazione di commissariamento.

L’art. 31 del Regolamento associativo, che riepiloga le competenze della Commissione, non prevede, infatti, tale atto come impugnabile dinanzi alla Commissione.

La Commissione avrebbe del resto potuto conoscere della delibera di decadenza, qualora si fosse trattato della decadenza “ordinaria” (definita altresì, nel corso del testo, quale “semplice”, “personale” o “individuale”, in maniera del tutto sinonimica), ai sensi dell’art. 15, comma 6 e dell’art. 31, comma 2, del Regolamento A.I.A.

Poiché, invece, il Comitato Nazionale ha deliberato il commissariamento della Sezione (con decadenza “collegiale” degli organi interessati), in mancanza dei presupposti normativi non può dirsi sussistente la giurisdizione della Commissione di Disciplina d’Appello.

12.3 Da una tale configurazione degli eventi deriva anche l’impossibilità di riconoscere la fondatezza di quanto affermato dal sig. Pigiani in sede di memoria autorizzata, a precisare quanto esposto nel primo motivo di ricorso.

In particolare, il ricorrente sostiene che, sotto il profilo procedurale, nonostante la declaratoria di decadenza pronunciata nei suoi confronti, non è stato seguito l’iter ordinario previsto per la decadenza ai sensi dell’art. 15 Regolamento A.I.A.: sarebbe stato omesso il contraddittorio basato sul binomio contestazione dell’addebitocontrodeduzioni scritte, con lesione del diritto di difesa del soggetto dichiarato decaduto.

A ben vedere, è proprio la corretta configurazione della decadenza intervenuta a rimuovere ogni dubbio circa la legittimità della procedura seguita: qualora si fosse trattato effettivamente della decadenza ex art. 15 Reg., allora il ricorrente avrebbe potuto dolersi della irregolarità della procedura; poiché, tuttavia, come sopra ricostruito, l’evento verificatosi si inquadra nella deliberazione di commissariamento, la decadenza che da esso deriva non riserva al soggetto colpito analoghe tutele.

 

13. Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, urge rammentare come il sig. Pigiani lamenti, in via generale, la lesione del diritto di difesa, nonché del principio del favor rei, in quanto la Commissione, dichiarando la mancanza della propria giurisdizione, avrebbe negato al ricorrente l’unica via giurisdizionale possibile.

Appare, tuttavia, necessario precisare quanto segue.

 

13.1 In primo luogo, il commissariamento della Sezione si innesta in un contesto di obiettiva incertezza normativa, come rilevato dal ricorrente, in quanto le fonti in materia nulla dicono su una possibile impugnazione avente ad oggetto tale provvedimento.

Ciò acclarato, non spetta certamente all’Organo giudicante (nel caso che qui interessa, la Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A.) rimediare a tale lacuna regolamentare.

Per dir meglio, non può considerarsi illegittima la scelta operata dalla Commissione, la quale semplicemente non ha ritenuto opportuno pronunciarsi su una materia che le norme non le attribuiscono.

13.2 In secondo luogo, la scelta di adire la Commissione non può essere considerata l’unica strada percorribile in situazioni come quella oggetto della presente decisione.

Come suggerito dalla stessa Commissione, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale Federale, instaurando in quella sede un giudizio volto a tutelare le situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”, ai sensi dell’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (con la possibilità di appellare la decisione eventualmente sfavorevole).

Anche in tal caso, ad ogni modo, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, non può essere considerata illegittima la scelta di non rimettere gli atti all’organo eventualmente individuato come competente.

Vanno in tal senso accolte le tesi esposte, in sede di memoria di costituzione, dalle parti resistenti. Trattandosi, infatti, di organi di natura distinta, inquadrati rispettivamente nel contesto giudiziario della Associazione Italiana Arbitri (nel caso della Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A.) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (per quanto attiene, invece, al Tribunale Federale c/o F.I.G.C.), non sussistendo un onere correlato ad uno specifico rapporto funzionale tra i due organi, si ritiene che l’indicazione del diverso organo competente assuma i caratteri della facoltà e non certo quelli dell’obbligo, al punto da considerare addirittura illegittima l’omessa rimessione da parte della Commissione.

Nel complesso il ricorso va quindi rigettato.

 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

Ritenuta sussistente la propria competenza, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in solido, in favore delle resistenti A.I.A. e F.I.G.C.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 gennaio 2018.

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                                   F.to Alfonso Celotto

 

 

Depositato in Roma in data 9 marzo 2018. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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