CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26 del 15/05/2018 –Olga Finetti/Federazione Italiana Pallacanestro Ferdinando Minucci/Federazione Italiana Pallacanestro Cesare Lazzeroni/Federazione Italiana Pallacanestro Polisportiva Mens Sana Basket 1871/Federazione Italiana Pallacanestro Società Mens Sana Basket 1871 a r.l./Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 26

 

Anno 2018

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

composta da

 

Franco Frattini - Presidente

Gabriella Palmieri - Relatrice

Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Dante DAlessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nei giudizi iscritti:

 

 

 - al R.G. ricorsi n. 13/2018, presentato, in data 5 febbraio 2018, dalla sig.ra Olga Finetti, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Madìa;

 

 

contro

 

 

 la decisione della Corte Federale dAppello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, con la quale, a conferma della decisione n. 85 del 2017 della IV^ Sez. del Tribunale Federale FIP, la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell'illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 R.G. FIP e, per l'effetto, punita con la sanzione di 3 anni di inibizione;

al R.G. ricorsi n. 16/2018, presentato, in data 14 febbraio 2018, dal sig. Ferdinando Minucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo La Cognata, Francesca Montone e Gian Piero Biancolella;

 

 

contro

 

 

 

 la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci,

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

 dei sigg. Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi,

 

 

 

 nonché delle Società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket 1871 a r.l.,

 

 

avverso e per la riforma della decisione della Corte dAppello Federale FIP n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, notificata in data 29 gennaio u.s., con cui, a conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 85 del 2017, di cui al C.U. n. 446 del 6 novembre 2017, è stata irrogata al sig. Minucci la sanzione della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attivifederale o sociale nell’ambito della FIP, ex art. 1 e 59, commi I b) e III, R.G. e art. 16 R.G.;

 

     al R.G. ricorsi n. 21/2018, presentato, in data 22 febbraio 2018, dal dott. Cesare Lazzeroni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Perrone Compagni e Niccolò Cecchini,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci,

 

 

e nei confronti

dei sigg. Ferdinando Minucci e Olga Finetti,

 

 

 

nonché

delle Società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S. e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello c/o la FIP n. 20, di cui

 

al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, con la quale lo stesso ricorrente, a conferma di quanto statuito in primo grado dal Tribunale Federale della FIP con la decisione n. 85, di cui al C.U. n. 446 del 6 novembre 2017, è stato ritenuto responsabile dell'illecito di cui agli articoli 1 e 59, commi I, lett. b), e II, R.G. FIP e, per l'effetto, è stato punito con la sanzione della inibizione di 3 anni, fino al 7 ottobre 2019;

al R.G. ricorsi n. 22/2018, presentato, in data 23 febbraio 2018, dalla Società Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S (in persona del legale rappresentante p.t, dott. Antonio Saccone), rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Tassone,

 

 

avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FIP del 25 ottobre 2017, resa a seguito della decisione n. 85/2017 del Collegio di Garanzia, ha disposto la revoca degli scudetti conseguiti dalla società Mens Sana Basket S.p.A., relativi alle stagioni sportive 2011- 2012 e 2012-2013, le "Coppa Italia" afferenti alle stagioni sportive 2012-2013 e la "Supercoppa" 2013;

al R.G. ricorsi n. 23/2018, presentato, in data 23 febbraio 2018, dalla Società Mens Sana Basket 1871 a r.l. (in persona del legale rappresentante p.t., dott. Francesco Bertoletti), rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Tassone, 

 

avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FIP del 25 ottobre 2017, resa a seguito della decisione n. 85/2017 del Collegio di Garanzia, ha disposto la revoca degli scudetti conseguiti dalla società Mens Sana Basket S.p.A. relativi alle stagioni sportive 2011- 2012  e  2012-2013,  le  "Coppa  Italia"  afferenti  alle  stagioni  sportive  2012-2013  e  la "Supercoppa" 2013.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 3 aprile 2018, quanto ai ricorsi iscritti:

 

 

 al R.G. ric. n. 13/2018, l’avv. Nicola Madìa, per la ricorrente sig.ra Olga Finetti, nocgli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP;

 

 al R.G. ric. n. 16/2018, gli avv.ti Riccardo La Cognata e Francesca Montone, per il ricorrente sig. Ferdinando Minucci, nonché gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP;

 

 al R.G. ric. n. 21/2018, l’avv. Niccolò Cecchini, per il ricorrente sig. Cesare Lazzaroni, nonché gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP;

 

 al R.G. ric. n. 22/2018, l’avv. Bruno Tassone, per la ricorrente Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., nonché gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP;

 

 al R.G. ric. n. 23/2018, l’avv. Bruno Tassone, per la ricorrente Mens Sana Basket 1871 a r.l., nonché gli avv.ti Alberto Angeletti e Leonardo Gnisci, per la resistente FIP;

 

 

udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

riuniti i suddetti ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva;

 

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. Gabriella Palmieri.

Ritenuto in fatto

 

 

 

  • Con atto del 18 luglio 2016, la Procura Federale della FIP deferiva dinanzi al Tribunale Federale alcuni dirigenti, dipendenti e tesserati della Mens Sana Basket S.p.A. in liquidazione, per atti, fatti e comportamenti in violazione delle disposizioni regolamentari in materia di frode sportiva e illecito sportivo.

Nei giudizi antecedenti alla decisione di questo Collegio di Garanzia (Sezione IV, n. 45 del 2017) sia la Polisportiva Mens Sana 1871 s.s.d.s. che la Mens Sana Basket 1871 a r.l. venivano estromesse dai giudizi. Precisamente, il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di intervento della Polisportiva Mens Sana 1871 s.s.d.s., in quanto tardiva e proveniente da un soggetto diverso sul piano giuridico e sportivo rispetto a quello oggetto del fallimento (la Mens Sana S.p.A.), mentre rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio proveniente dalla società Mens Sana Basket 1871 a r.l.

La Corte Federale dAppello, investita della questione, rigettava entrambe le istanze di reclamo e/o opposizione di terzo e/o intervento da parte delle suddette società, non costituendo le stesse, in ambito federale, la prosecuzione sportiva della Mens Sana Basket S.p.A.

Nel merito, il Tribunale riteneva tutti i deferiti responsabili dei fatti addebitati e, di conseguenza, alla Mens Sana Basket S.p.A., per responsabilità oggettiva, revocava gli scudetti vinti in esito alle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013, le due Coppa Italia vinte nei medesimi anni e la Supercoppa del 2013. La Corte Federale dAppello confermava la decisione di primo grado, eccezion fatta per il quantum delle sanzioni, che venivano ridotte.

  • Con decisione n. 45 del 2017, il Collegio di Garanzia annullava le decisioni di primo e secondo grado per violazione del contraddittorio nei confronti delle due società richiamate e, conseguentemente, rinviava, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., al Giudice di primo grado affinché si uniformasse ai principi declinati nella decisione.

Osservava il Collegio che la valutazione effettuata dai giudici di primo e di secondo grado in ordine alla estraneità della Mens Sana Basket 1871 a r.l. (e della Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S.) alla fallita Mens Sana Basket Siena S.p.A. abbia costituito lerroneo presupposto per

estromettere dal giudizio, ovvero per non consentire la partecipazione al medesimo giudizio delle predette compagini le quali, sia per la continuità storico-sportiva appena argomentata, sia per lattrazione alla propria sfera dei trofei revocati, costituivano invece parti necessarie di quei

giudizi nei quali avrebbero dovuto essere coinvolte sin dalla fase del deferimento”.

 

  • Nel conseguente giudizio di rinvio, il Tribunale, garantito il contraddittorio come da decisione del Collegio di Garanzia, con decisione n. 85 del 6 novembre 2017 rigettava tutte le eccezioni preliminari e, ritenuti i fatti sufficientemente provati, irrogava la sanzione della radiazione al sig. Ferdinando Minucci, anni tre di inibizione ai sigg. Olga Finetti, Luca Anselmi, Cesare Lazzaroni, Paola Serpi, mesi nove di inibizione al sig. Jacopo Menghetti e, per responsabilità oggettiva, la revoca degli scudetti vinti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013, delle due Coppa Italia del 2012 e 2013, della Supercoppa del 2013, al Fallimento della Mens Sana Basket S.p.A.
  • Avverso la decisione del Tribunale Federale proponevano reclamo tutti i sanzionati, ad eccezione dei sigg. Anselmi, Menghetti e Serpi, lamentando la mancanza di un atto di riassunzione da parte della Procura Federale successivo alla decisione del Collegio di Garanzia e l’avvenuta estinzione del giudizio. Alcuni reclamanti lamentavano, poi, la violazione del diritto di difesa, la carenza dellatto di deferimento a carico delle due società Mens Sana Basket 1871 e Polisportiva Mens Sana, la genericità dell’incolpazione, la mancanza nell’atto di deferimento dell’indicazione delle sanzioni richieste e la modifica della contestazione.

La Corte dAppello, con decisione n. 20 del 24 gennaio 2018, rigettava tutti i reclami e, per l’effetto, confermava le sanzioni irrogate ai reclamanti e la revoca dei trofei.

  • Gli odierni ricorrenti, tra il 5 febbraio e il 23 febbraio 2018, hanno presentato ricorso presso questo Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo, seppur con diverse formulazioni letterali e ordine di gradazione, che sia dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini processuali; nel merito, che sia annullata la decisione impugnata per i motivi esposti nei ricorsi, con proscioglimento dalle contestazioni e revoca e/o annullamento delle sanzioni irrogate; in subordine, che sia annullata la decisione impugnata e siano derubricati i fatti contestati, e per l’effetto dichiarata l’avvenuta prescrizione della violazione del principio di lealtà , ex art. 2 R.G. FIP.

 

I principali motivi di doglianza proposti nei ricorsi si incentrano: sull’estinzione del giudizio di rinvio per decorso dei termini processuali; sull’improcedibilità dell’azione disciplinare in sede di rinvio per mancanza di un formale atto di riassunzione e di vocatio in ius; sulla lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; sull’insussistenza della frode sportiva; sull’insussistenza dei presupposti della cd. “responsabilità oggettiva”; sulla genericità dell’incolpazione; sull’illegittima modifica dell’imputazione nel corso del giudizio; sull’impossibiligiuridica di revocare i “trofei sportivi”.

Detti motivi, per quanto occorre, saranno illustrati nel corso della motivazione.

 

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, le cui eccezioni e le tesi difensive saranno esposte, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.

Considerato in diritto

 

 

 1. Con i primi due motivi di ricorso, tutti i ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione degli artt. 106 e 4 del Regolamento di Giustizia FIP e degli artt. 392 e 393 c.p.c., in ordine alla mancanza di un formale atto di  riassunzione da parte della Procura Federale, successivo alla decisione del Collegio di Garanzia e alla mancanza di vocatio in ius, e per violazione degli artt. 38, comma 3, CGS CONI e 118, comma 3, Regolamento di Giustizia FIP, in ordine alla mancata estinzione del giudizio per il decorso del termine di sessanta giorni dalla restituzione degli atti del procedimento da parte del Collegio di Garanzia dello Sport.

I motivi sono infondati.

 

1.1.  Lart. 4 del Regolamento di Giustizia FIP, il quale richiama i principi del processo civile, è invocabile solo ed esclusivamente qualora vi sia un vuoto normativo.

Nel caso di specie, la fattispecie è già espressamente disciplinata dalle norme dell’ordinamento sportivo. Infatti, l’art. 38, comma 3, CGS CONI e l’art. 118, comma 3, Regolamento di Giustizia FIP prevedono che Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso

al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nelleventuale giudizio di rinvio è di

sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

Ne consegue che non trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile che impongono, dopo il rinvio al Giudice a quo, l’atto di riassunzione, pena l’estinzione del giudizio.  In forza dell’art. 38, comma 3, CGS CONI e dell’art. 118, comma 3, Regolamento di Giustizia FIP citati, è la restituzione degli atti del procedimento a radicare pertanto la competenza del Giudice  del  rinvio.  Diversamente  ragionando,  come  bene  ha  osservato  la  Corte  Federale dAppello nella decisione impugnata, se si applicasse linvocata disposizione del codice di procedura civile, dovrebbe applicarsi anche il relativo termine di tre mesi per la proposizione dellatto di riassunzione; termine palesemente incompatibile con quello di sessanta giorni per la pronuncia del giudice di rinvio”.

1.2.   Con riguardo, poi, alla questione sollevata dai ricorrenti circa l’avvenuta estinzione del giudizio per il decorso del termine di sessanta giorni, questo Collegio osserva che la chiara disposizione normativa di cui all’art. 38, comma 3, CGS CONI citato non plasciare spazio ad altre interpretazioni: in claris non fit interpretatio. Edi tutta evidenza che il dies a quo per la decorrenza del termine di conclusione del giudizio disciplinare debba essere individuato dalla data in cui il Giudice del rinvio riceve gli atti del procedimento da parte del Collegio di Garanzia e non nella data di comunicazione della decisione del Collegio di Garanzia.

Non ha pregio, infatti, l’argomentazione proposta dai ricorrenti sulla presunta conoscenza di tutti gli atti del procedimento rinviato da parte del Giudice del rinvio, avendo scelto il legislatore sportivo di far decorrere il termine dalla ricezione effettiva degli atti da parte del Collegio di Garanzia.

Nè trova fondamento la tesi secondo cui nel concetto di giudizio di rinvio andrebbero compresi entrambi i gradi di giudizio, per cui il termine di sessanta giorni dovrebbe comprendere sia la fase dinanzi al Tribunale che quella dinanzi alla Corte Federale dAppello.

Infatti, il giudizio di rinvio è quello dinanzi al Giudice cui il Collegio di Garanzia rinvia, che, nel caso di specie, è il Giudice di primo grado. Tale giudizio deve concludersi entro sessanta giorni, mentre il giudizio di impugnazione – che, peraltro, è del tutto eventuale, il che determinerebbe una variabilidei termini di conclusione del giudizio, a seconda che vi siano o meno due gradi di giudizio – seguirà i termini ordinari (pertanto, quelli previsti dallart. 38, comma 2, CGS CONI, il quale prevede che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”). A seguire la tesi dei ricorrenti – come ha ben motivato la Corte Federale dAppello – “dovrebbe computarsi – nel giudizio di rinvio – anche leventuale fase di impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia. Il che renderebbe sicuramente il termine di sessanta giorni impossibile da rispettare”.

In conclusione, nel caso di specie, non è intervenuta alcuna estinzione del giudizio, poiché i termini sono stati rispettati, considerato che: il fascicolo dufficio è stato restituito dal CONI in data 11 settembre 2017 ed è, quindi, da tale data che ricorre il termine per la pronuncia del giudizio di rinvio; la pronuncia del Tribunale Federale è intervenuta il 6 novembre 2017; avverso tale decisione hanno presentato reclamo quasi tutti i sanzionati e il giudizio è stato definito con decisione della Corte Federale dAppello del 24 gennaio 2018.

  1. La Polisportiva Mens Sana 1871 s.s.d.s. e la Mens Sana Basket 1871 a r.l. hanno poi censurato la decisione impugnata in relazione alla presunta impossibilidi revocare i titoli e trofei sportivi nei confronti del fallimento.

Anche tale motivo è infondato.

 

Al riguardo, la Corte Federale dAppello ha giustamente osservato che “correttamente il Tribunale Federale ha sanzionato il fallimento Mens Sana Basket S.p.a., quale società responsabile oggettivamente dei comportamenti fraudolenti posti in essere (tra altri) dalle persone fisiche odierne reclamanti. Che, poi, detta sanzione finisca per attingere, secondo il dictum partecipativo affermato dal Collegio di Garanzia, cui è doveroso prestare osservanza, le due società odierne reclamanti non consegue a una responsabilità oggettiva ultrattiva (che non potrebbe giammai essere loro ascritta), ma alla “continuità storico – sportiva appena argomentata.

Ela Mens Sana Basket S.p.a. che, secondo quanto risultato dai fatti oggetto di indagine, era stata iscritta alle competizioni in esame anche per effetto di tali comportamenti fraudolenti e, quindi, senza averne titolo. In conseguenza, una volta che era stato accertato che la Mens Sana Basket S.p.a. era oggettivamente responsabile dei comportamenti fraudolenti contestati e che non avrebbe potuto partecipare alle suindicate competizioni, anche i trofei da essa conquistati sul campo non potevano che essere revocati.

Infatti, costituendo il trofeo un possibile effetto del titolo sportivo, la caducazione di questultimo incide necessariamente sul trofeo conquistato, facendolo venire meno con effetto ex tunc. Lesistenza di una continuità storico-sportiva fra la fallita Mens Sana Basket S.p.a. e le società ricorrenti, riconosciuta nella fattispecie dalla Sezione IV^ di questo Collegio di Garanzia, ha comportato,  quindi,  solo  ed  esclusivamente  il  riconoscimento  alle  società  subentranti  (la Polisportiva Mens Sana 1871 s.s.d.s e la Mens Sana Basket 1871 a r.l.) dell’interesse a che i trofei  conseguiti  nel  corso  della  storia  del  basket  cittadino  non  fossero  revocati  e,  quindi, dell’interesse a partecipare al giudizio sportivo che era stato instaurato (anche) nei confronti della società fallita.

Ma, in ogni caso, correttamente l’azione era stata avviata nei confronti della società fallita, in quanto responsabile oggettivamente delle azioni poste in essere dai suoi organi e dai suoi tesserati, e il mancato iniziale deferimento delle ricorrenti non può costituire un vizio della decisione impugnata, tenuto conto che, anche per effetto della decisione della Sezione IV di questo Collegio di Garanzia, la Polisportiva Mens Sana 1871 s.s.d.s e la Mens Sana Basket 1871 a r.l. hanno poi potuto partecipare al nuovo giudizio federale facendo valere in tale sede tutte le loro possibili ragioni.

  1. Alcuni ricorrenti hanno poi lamentato la genericità e l’indeterminatezza dellatto di deferimento, la mancanza nell’atto di deferimento dell’indicazione  delle sanzioni richieste e l’illegittima modifica dell’imputazione nel corso del giudizio.

I motivi sono infondati.

 

Questo Collegio reputa condivisibili le considerazioni già svolte dalla Corte Federale dAppello, atteso che nella fattispecie in esame sono descritti i fatti posti a base del deferimento, pertanto non è ravvisabile la genericità dell’incolpazione.

Relativamente alla seconda questione, si osserva che anche la Corte Federale dAppello ha ben motivato osservando che non cè “nessuna previsione regolamentare che a tanto obblighi la Procura Federale, atteso che “nellatto di deferimento sono descritti i fatti che si assumonaccaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite. Ed è rispetto ai fatti e alle fonti di prova che lincolpato  deve difendersi, derivando la sanzione astrattamente irrogabile direttamente dal Regolamento di Giustizia”.

  1. Relativamente, infine, alle censure afferenti all’insussistenza della frode sportiva e all’insussistenza dei presupposti della cd. responsabilità oggettiva”, si tratta di deduzioni che tendono a un riesame complessivo dei fatti di causa. A tale riguardo, si rammenta che al Collegio di Garanzia, che opera quale Giudice di legittimidi ultima istanza, è precluso l’esame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono già pronunciati gli Organi della giustizia federale (ex multis, Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 93/2017).

Ne consegue l’inammissibilidei motivi in esame.

 

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva, respinge i ricorsi.

Spese compensate.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 aprile 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                La Relatrice

F.to Franco Frattini                                                                      F.to Gabriella Palmieri

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 15 maggio 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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