CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/2020 del 7 agosto 2020 – Enzo Leandro/Procura Federale Federazione Italiana Tennis/Federazione Italiana Tennis

Decisione n. 40

 

         Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Mario Stella Richter - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2020, presentato, in data 24 febbraio 2020, dal sig. Enzo Leandro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Iudica, Alessandra Carbone e Guido Gallovich,

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 3/2020, resa dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis (FIT) nel Procedimento n. 50/2019, datata 17 gennaio 2020 e notificata il 24 gennaio 2020, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione

n. 30/19 del Tribunale Federale della FIT, resa l'8 novembre 2019, che aveva condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.500,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per tre mesi, è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione pecuniaria di € 2.000,00, oltre alla inibizione da qualsiasi attivifederale per due mesi e 15 giorni.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotte dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 7 luglio 2020, in videoconferenza, mediante piattaforma Microsoft Teams, l’avv. Fabio Iudica, per il ricorrente, i Sostituti Procuratori Federali della FIT, avv.ti Angelo Sebastio e Riccardo De Paola, per la resistente Procura Federale FIT, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la reiezione del ricorso;

udito, nelle successive camere di consiglio dello stesso giorno 7 luglio 2020 e dell'8 luglio 2020, tenutesi in modalità telematica, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

  1. Con ricorso in data 24 febbraio 2020, il sig. Enzo Leandro impugnava la decisione n. 3/2020, resa dalla Corte Federale di Appello della FIT nel Procedimento n. 50/2019, datata 17 gennaio 2020 e notificata il 24 gennaio 2020, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 30/19 del Tribunale Federale della FIT, resa l'8 novembre 2019, che aveva condannato l’istante al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.500,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per tre mesi, è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione pecuniaria di € 2.000,00, oltre alla inibizione da qualsiasi attivifederale per due mesi e 15 giorni.
  2. Il ricorso così concludeva: "Voglia il Collegio di Garanzia dello Sport adito così giudicare:
  • in via principale, in accoglimento del primo motivo di ricorso accertare e dichiarare la nullità dell'intero procedimento svolto a carico del signor Leandro in ambito federale;

 

  • in subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione impugnata per le ragioni di cui al secondo ed al terzo motivo di ricorso, annullare la pronuncia della Corte Federale d'Appello FIT impugnata e, per l'effetto, prosciogliere direttamente l'incolpato;
  • in ulteriore subordine, accertata e dichiarata l'illegittimidella decisione impugnata per le ragioni di cui al secondo e/o terzo motivo di ricorso, annullare la pronuncia della Corte Federale d'Appello FIT impugnata e, per l'effetto, rinviare gli atti al medesimo Giudice affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio conformandosi al/i conseguente/i principio/i di diritto stabilito/i;
  • in ogni caso, con rimborso del contributo di accesso alla giustizia e vittoria di spese di lite oltraccessori di legge" (enfasi nell'originale).

 

  1. Con "memoria integrativa ex art. 60, comma 4 Codice Giustizia del CONI", datata 26 giugno 2020, il ricorrente ribadiva le medesime conclusioni.
  2. Con memoria difensiva del 6 luglio 2020, depositata lo stesso giorno, la Procura Federale presso la Federazione Italiana Tennis chiedeva "il rigetto del ricorso".
  3. Alla memoria difensiva della Procura Federale presso la FIT replicava il ricorrente con memoria

 

del 7 luglio 2020, depositata lo stesso giorno, prima della pubblica udienza, eccependo preliminarmente la tardività e quindi la inammissibilità della memoria difensiva della Procura Federale della FIT, per essere stata detta memoria depositata oltre i termini prescritti dall'art. 60, commi 1 e 4, del Codice della giustizia sportiva.

  1. Alla udienza del 7 luglio 2020, il Collegio, dopo aver udito il difensore del ricorrente, avv. Fabio Iudica, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, i Sostituti Procuratori Federali della FIT, avv.ti Angelo Sebastio e Riccardo De Paola, che, per la resistente Procura Federale FIT, hanno concluso per il rigetto del ricorso, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, che ha concluso per la reiezione del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Preliminarmente, il Collegio rileva che tanto la memoria difensiva della Procura Federale presso la FIT (datata e depositata il 6 luglio 2020), quanto la ulteriore memoria di replica del ricorrente del 7 luglio 2020 (e in pari data depositata) risultano tardive.

L'art. 60 del Codice della Giustizia Sportiva prevede che "la parte intimata [...], fermo quanto previsto per leventuale impugnazione incidentale, [ha] facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente [...]. Nel termine di dieci giorni prima delludienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti allorgano di giustizia che lha emessa, domandano laccoglimento".

Nessuno di detti termini risulta rispettato con riferimento ai summenzionati atti, di cui, pertanto, non si tiene conto ai fini del presente giudizio.

  1. Sempre preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso del sig. Leandro risulta ammissibile alla stregua dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Se è, infatti, vero che detta disposizione prevede che il ricorso al Collegio di Garanzia è ammesso "avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale eemesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che  hanno comportato lirroga zione di san zioni tecnico -sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro", è altresì noto come, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, affinché si radichi la competenza del Collegio è sufficiente che vi sia stata una "controversia in ambito federale" sulla applicabilità o meno di una sanzione oltre i limiti previsti dall'art. 54, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva, cosa appunto avvenuta con la decisione n. 30/19 del Tribunale Federale della  FIT,  resa  l'8  novembre 2019, che  aveva condannato il sig. Leandro (odierno ricorrente) al pagamento  della sanzione pecuniaria di € 3.500,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attivifederale per tre mesi (alcuni dei quali di 31 giorni e quindi  complessivamente per un numero di giorni superiori ai novanta).

8.1.  In particolare, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, nella sentenza 18 gennaio 2016, n. 3, hanno per l'appunto affrontato la questione se la ricorribilità al Collegio possa dirsi esclusa nel caso in cui nel corso del giudizio di merito in primo grado sia stata irrogata una sanzione superiore ai predetti minimi che poi sia stata in grado di appello ridotta al di sotto degli stessi, e hanno, al proposito, statuito che la norma di cui allart. 54, co. 1, va interpretata non letteralmente ma in via sistematica e funzionale. Non può essere lesito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia. Perché si radichi la competenza del Collegio è sufficiente che vi sia stata una controversia in ambito federale’ sulla applicabilità o meno di una sanzione oltre i limiti previsti”.

Questo orientamento è stato ribadito in una ulteriore decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (sentenza 10 febbraio 2016, n. 6). Secondo tale pronunzia, la ratio legis della disposizione in questione è "quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la controversia, cui lart. 12-bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità ed allorché in ambito endofederale sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, lesito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli allincolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia”.

Tale indirizzo interpretativo è stato, successivamente, altresì ripreso e seguito da questa stessa IV^ Sezione nella decisione 5 luglio 2017, n. 49 e ad esso il Collegio intende, anche in questa sede, uniformarsi.

Ne discende che, sulla base di quanto preveduto dall'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, il ricorso del sig. Leandro è ammissibile.

  1. Tanto premesso, può passarsi alla disamina dei singoli motivi di ricorso, che sono tre.
  2. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità delle indagini svolte dalla Procura Federale e, conseguentemente, dei procedimenti di primo e secondo grado, noncla inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito, per violazione del suo diritto di difesa, per violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2 Codice Giustizia Sportiva, 45 Reg. giustizia FIT e 63 cod. proc. pen.

In particolare, il sig. Leandro lamenta la circostanza che una significativa parte del materiale probatorio sia stata raccolta dalla Procura Federale della FIT nel corso di una audizione del sig. Leandro (quella del 16 aprile 2019; erroneamente indicata a pag. 9 del Ricorso come quella del 5 aprile, data nella quale, invece, il Leandro fu convocato a partecipare alla successiva audizione) alla quale costui era stato convocato per essere ascoltato come semplice "persona a conoscenza dei fatti oggetto di indagine" e non come "indagato"; la Procura Federale, viceversa, avrebbe dovuto, all'atto della sua convocazione, necessariamente informare il sig. Leandro della sua posizione di "indagato" al fine di consentire allo stesso di affrontare l'audizione con piena consapevolezza dei suoi diritti e delle possibili conseguenze che potevano discendere dalle eventuali dichiarazioni rese in quella sede, nonché di valutare la possibilità di presentarsi o di consultare un avvocato.

  1. Il motivo è infondato.

Come è stato correttamente rilevato e motivato nella sentenza della Corte Federale d'Appello, il diritto di difesa del sig. Leandro non è stato violato.

Solo all'esito della sua audizione del 16 aprile 2019, e non nel corso della stessa, la Procura Federale, valutati compiutamente e riscontrati gli elementi raccolti, aveva il dovere di decidere quale fosse la posizione del sig. Leandro. Quindi, in modo corretto egli fu qualificato "incolpato" solo in occasione della conclusione delle indagini (e non prima). Formalmente, solo in quel momento la Procura poteva (ricorrendone, ben si intende, i presupposti) attribuire alla persona tale qualifica. Farlo prima avrebbe in effetti concretizzato non solo una formale violazione dei diritti del sig. Leandro, ma avrebbe altresì rischiato di far valutare in modo non sufficientemente sereno e meditato gli elementi che al riguardo si andavano raccogliendo.

D'altra parte - in una prospettiva più di sostanza, alla quale questo Collegio riconnette maggiore importanza - deve rilevarsi come, seppure senza essere stato convocato come "indagato", il sig. Leandro fu subito, e cigià in occasione della convocazione all'audizione del 16 aprile (la convocazione, come si è ricordato, del 5 aprile 2020), reso edotto:

  1. di quali fossero le possibili contestazioni che sarebbero potute emergere all'esito delle indagini in capo al circolo affiliato alla Federazione, di cui lui era presidente e legale rappresentante (ed infatti si specificava che se su quei fatti fosse stata informata altra persona il Leandro poteva delegarla a partecipare alla audizione);
  1. della possibilità di farsi assistere da un legale di sua fiducia (possibilità poi in concreto non sfruttata anche nel successivo giudizio di fronte al Tribunale Federale).

Ne discende che non vi è luogo per considerare affette da nullile indagini svolte in occasione della audizione del ricorrente in data 16 aprile 2020.

  1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, con riguardo al mancato tesseramento di alcuni soci dell'affiliata da lui presieduta, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, del Regolamento di Giustizia della FIT, in relazione agli artt. 3.1.1, 3.1.2, comma 1, lett. b), n. 2, 3.1.6, comma 5, del Regolamento Organico della FIT e 6, comma 3, e 9, comma 1, lett. a), dello Statuto della FIT.

Il motivo è volto a contestare il mancato tesseramento, per l'anno 2018, di alcuni soci (una cinquantina circa) del sodalizio affiliato alla FIT e presieduto dal sig. Leandro, così come accertato dalla Corte Federale d'Appello e prima ancora dal Tribunale Federale.

Secondo la prospettazione del ricorrente i soci non tesserati non sarebbero stati tali, ma si sarebbe trattato, invece, di "soggetti richiedenti l'associazione presso il medesimo ente"; dunque, non ancora soci (o associati), dal momento che il rapporto associativo si sarebbe perfezionato necessariamente solo a fronte dell'espletamento degli accertamenti sanitari prescritti dalla legge. In altre parole, la pendenza della condicio juris rappresentata dalla produzione dei certificati medici avrebbe impedito di considerarli soci (del circolo); essi non erano (ancora) soci o associati del circolo (oltre che pacificamente non tesserati alla FIT) e quindi non sarebbe stata infranta la regola in virtù della quale "gli affiliati hanno l'obbligo di tesserare i soci, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i massaggiatori, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale" (artt. 3.1.1 del Regolamento Organico della FIT).

  1. Il motivo è inammissibile ed infondato.

 

E' inammissibile nella misura in cui, seppure in modo molto sottile e suggestivo, tenta di riproporre una rivalutazione nel merito di fatti sui quali si è diffusamente pronunciata la Corte Federale d'Appello con ampia e coerente motivazione.

E' comunque infondato, perché così facendo oblitera il dato di fatto, accertato dalla Corte di merito, che "i soggetti richiedenti l'associazione presso l'ente" (id est: il circolo) comunque frequentavano tale circolo per esplicarvi l'attività sportiva e non appare verosimile ritenere che praticassero l'attività solo sul campo non affiliato, soprattutto in assenza della spontanea produzione dei documenti pure richiesti dalla Procura Federale al Presidente del Circolo e da questi non prodotti (e su tale mancata produzione del "foglio prenotazione campi degli ultimi 7 giorni", si veda meglio al successivo punto 15.).

D'altra parte, ciò che appare a questo Collegio decisivo è il fatto che se il circolo era affiliato (seppure solo con un campo su due) egli aveva l'obbligo di tesserare (sulla base della norma già richiamata) tutti i suoi soci (oltre che gli atleti, dirigenti ecc.) a prescindere dal fatto che poi gli stessi in concreto frequentassero ambedue i campi, solo uno, solo l'altro o anche, in ipotesi, nessuno (si ricordi, infatti, che l'art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto della FIT, prevede espressamente l'obbligo di tesseramento per i "soci degli affiliati che non pratichino lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina").

  1. Con il terzo motivo di ricorso, il sig. Leandro lamenta la violazione o falsa applicazione, con riguardo alla responsabilità del ricorrente per violazione degli obblighi di collaborazione, degli artt. 1, comma 1, e 2 del Regolamento di Giustizia della FIT, 3.1.6, comma 5, Reg. organico FIT e 6 GDPR.

La mancanza di collaborazione, nella prospettazione fattane nel ricorso, non sarebbe ascrivibile al sig. Leandro perché, all'esito del complessivo procedimento federale, l'unico documento definitivamente non prodotto, tra quelli richiesti dalla Procura Federale e nella materiale disponibilità dell'incolpato, sarebbe stato il "foglio prenotazione campi degli ultimi 7 giorni". E il diniego di produrre tale documentazione si sarebbe dovuto considerare pienamente legittimo per due ragioni:

  • da un lato, perché tale foglio di prenotazione si riferiva anche ad un campo non affiliato (si ricorderà infatti che è stato accertato che dei due campi presenti nel circolo solo uno risultava affiliato alla FIT);
  • e, dall'altro, perché comunque la sua produzione avrebbe integrato una violazione della disciplina della privacy (per come ora recata dal diritto dell'Unione Europea e, in particolare, dal c.d. GDPR).
  1. Anche questo terzo e ultimo motivo di ricorso è infondato.

 

Al di là del fatto che la Procura Federale mirava anzitutto a conoscere chi avesse frequentato il campo affiliato (onde stabilire se non tesserati vi praticavano attività sportiva), e non chi frequentasse quello non affiliato, non è conferente ed è anzi contraddittorio sostenere che non si potevano fornire dati relativi ad una struttura non affiliata; nella sentenza della Corte Federale d'Appello appare ampiamente motivata la responsabilità del sig. Leandro per violazione degli obblighi di collaborazione con gli organi della giustizia sportiva, incombenti sull'affiliato e sul tesserato, con riferimento ad una serie di condotte e affermazioni ulteriori rispetto alla mancata produzione del foglio prenotazione campi (che avrebbe contenuto dati personali non disponibili da parte del sig. Leandro).

  1. Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Per quanto attiene alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate a favore della FIT nella misura indicata nel dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Respinge il ricorso. 

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 600,00, oltre accessori di legge, in favore della FIT. 

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

 

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020. 

 

 

Il Presidente                                                                                     Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Mario Stella Richter 

 

Depositato in Roma, in data 7 agosto 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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