CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46 del 07/06/2021 – Calcio Catania S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 46

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Vito Branca

Marcello de Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

                                              DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio  e Giuseppe Augello,

 

 

nei confronti

 

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

 

della Procura Federale della FIGC,


nonché nei confronti 

 

e

 

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

 

 

 

avverso

 

 

la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società ricorrente in pari data.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 5 maggio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Giuseppe Augello, difensori della parte ricorrente - Calcio Catania S.p.A. - e l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; nonché, in presenza presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, Dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

                                       Ritenuto in fatto

 

  1. Con ricorso depositato il 9 dicembre 2020, la società Calcio Catania S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia per chiedere l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla stessa avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN- SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1° ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00.La vicenda portata alla cognizione di questo Collegio trae origine dal deferimento, da parte della Procura Federale della FIGC, del legale rappresentante della società Catania Calcio S.p.A. (dora innanzi, anche solo “il Catania”) nonché della stessa società a titolo di responsabilità diretta, per non avere pagato, entro il termine, previsto gli emolumenti dovuti nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro lo stesso termine, riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020; nonché, con distinta contestazione, per non avere pagato, entro il termine previsto, analoghi emolumenti riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2020 e, comunque, per non avere documentato, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento alla Co.Vi.So.C. Il tutto con contestazione, altresì, della recidiva.

Più in particolare, per quanto in questa sede di interesse, veniva deferito il Catania con atto del 10 settembre 2020:

- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dellart. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa; - per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dellart. 33, comma 3, del CGS, in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato entro il termine del 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilidi marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, lavvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; - per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dellart. 33, comma 3, del CGS, in relazione allart. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per non aver pagato entro il termine del 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilidi gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, lavvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; - con lapplicazione della recidiva prevista dallart. 18, comma 1, del vigente CGS.”.

 

All’esito del dibattimento di prime cure, il Tribunale Federale – Decisione n. 10/TFN-SD 2020/2021 -, oltre alla inibizione per 4 mesi ad Astorina Giovanni Luca Rosario (amministratore Unico e legale rappresentante della Società), comminava al Catania la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva.

Secondo il Tribunale Federale, dato cardine della vicenda per cui è causa è la circostanza che, alla data del 15 luglio 2020 (cioè, ultimo termine utile per il saldo degli emolumenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3, del CGS; in relazione allart. 85, lettera C), paragrafo IVdelle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18 giugno 2020), il debito del Catania per il pagamento degli emolumenti sussisteva inalterato risultando totalmente impagato.

Osserva questo Collegio sin da subito che la FIGC, con il menzionato comunicato n. 227/A, ha ritenuto opportuno “individuare una scadenza intermedia, prima di quella che verrà fissata da Sistema delle Licenze Nazionali che imponga alle società professionistiche il pagamento delle mensilità nette di marzo, aprile e maggio 2020 e quelle precedenti ove non assolte, individuando la data del 15 luglio 2020, pena “lapplicazione, a carico della società responsabile […] della sanzione di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021”.

Ebbene, il Tribunale ha affermato come sia stata offerta dal Catania una tesi in grado di conferire apparentemente una plausibile giustificazione al proprio comportamento omissivo (perché oggettivamente protrattosi oltre il sancito termine del 15.07.2020), introducendo un nuovo elemento temporale cila prorogata scadenza alla data del 5 agosto 2020, rinvenibile allinterno del Com. Uff. n. 248/A del 26.06.2020 del Presidente Federale.

La difesa dei deferiti, facendo leva proprio su questo ultimo Com. Uff. in tema di prescrizioni da ottemperare ai fini della corretta iscrizione al Campionato di serie C per la stagione sportiva 2020/2021, affermava come lo stesso avrebbe traslato tutti i criteri e le scadenze economico finanziarie alla data del 5 agosto 2020 (data entro la quale sono stati, nel caso di specie effettuati i pagamenti), superando in tal senso l'originario termine istituzionale del 15 luglio 2020.

Il Tribunale, tuttavia, affermava che “detto Com. Uff. non si pone affatto quale  sanatoria assoluta in grado di superare il primo termine istituzionale (15.07.2020) statuito ex lege per lottemperanza al pagamento degli emolumenti (ex art. 33 CGS e Com. Uff. 227/A); bensì autorizza leffettuazione di tutte quelle attività e formalità collaterali indicate nel Com. Uff. stesso, entro la data del 05 agosto 2020, fermo restando il rispetto del primo termine (15.07.2020) per il pagamento degli emolumenti in sofferenza e oggetto del deferimento. In altre parole, il Com. Uff. 248/A del 26.06.2020 statuisce che i tutti gli emolumenti debbano essere necessariamente saldati entro il 15.07.2020; mentre il Com. Uff. n. 248/A del 26.06.2020 pone l'ottemperanza delle altre formalipropedeutiche per la iscrizione al Campionato di serie C, entro la data del 5 agosto 2020”.

Entrando, per l’effetto, nel dettaglio dei due capi di incolpazione – ove ci si riferisce, da una parte, alle mensilidi marzo, aprile e maggio 2020 e, dall’altra, al periodo gennaio e febbraio 2020 – il Tribunale considerava tali omessi pagamenti come una duplice e differente violazione, con conseguente applicazione di una duplice e differente sanzione: “Per ciò che concerne il primo capo (marzo, aprile e maggio 2020), la Difesa ha eccepito che limitatamente a tale periodo, lintervento della Cassa Integrazione (chiesto dalla Società in funzione del Covid 19) avrebbe eluso la violazione riferita allintero trimestre; ma la Procura ha precisato e documentato che tale periodo di Cassa Integrazione non ha coperto i primi giorni di marzo e gli ultimi giorni di maggio, dal momento che il Provvedimento di natura speciale e sociale ha garantito la copertura economica per sole 10 settimane intermedie. Sotto tale profilo la Società si è dunque resa colpevole della omissione del residuale tempo.

Per ciò che concerne il secondo capo (gennaio e febbraio 2020), lomesso pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2020 entro il prescritto termine del 15 luglio 2020, è di converso pacifico per specifica ammissione processuale delle parti”.

Il Tribunale Federale non riteneva, altresì, sussistente la addotta scriminante rappresentata, in tesi, dall’intervento della procedura di concordato preventivo chiesta dal Catania che non avrebbe consentito il saldo dei pagamenti entro la prescritta data del 15 luglio 2020, per ragioni connesse ai ritardi attribuibili agli Organi di controllo della procedura concorsuale nel rilascio della autorizzazione, nonostante esistesse la provvista di danaro presso gli Istituti Bancari in grado di coprire gli emolumenti in sofferenza. Il Tribunale, dunque, riteneva che le contestate violazioni fossero “puntuali e circostanziate sia nei confronti dellAmministratore Unico Sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, e sia nei riguardi della Calcio Catania Spa, integrando perfettamente i precetti normativi contestati e trascritti in deferimento, così come appare altrettanto pacifico che gli incolpati non potevano documentare alla Co.Vi.So.C. lavvenuto pagamento delle poste in sofferenza entro il sancito tempo del 15.07.2020, poiché al compimento di tale data gli emolumenti non risultavano saldati, tantè che la Co.Vi.So.C. stessa, a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato ai competenti Organi federali le acclarate manchevolezze economiche poste in essere dai deferiti; sostenendo, altresì, la sussistenza della recidiva in quanto lomesso pagamento delle mensilidi gennaio e febbraio 2020 è stato reiterato anche oltre la data del 15 luglio 2020.

2. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva parzialmente, rideterminando la sanzione in 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di euro 500,00 a titolo di recidiva.

La Corte, pronunciandosi anchessa sulla reiterata censura secondo cui il termine per il pagamento delle spettanze in contestazione fosse stato differito al 5 agosto 2020, in forza del suddetto C.U. n. 248/A del 26.6.2020, dedicato all’adozione del sistema delle Licenze Nazionali per la stagione successiva, affermava come, in realtà, lo stesso, “proprio in quanto rivolto a disciplinare contenuti, termini e modalità degli adempimenti richiesti ai fini delliscrizione al campionato successivo, va tenuto distinto rispetto a quanto richiesto in termini di vigilanza continuativa e informativa periodica, di cui al C.U. n. 227/A del 18 giugno 2020.

Secondo i giudici di appello, infatti, con il C.U. n. 248/A, di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali, invocato dalla parte allora reclamante come preteso differimento dei termini stabiliti anche nel precedente C.U. n. 227/A, non si fa mai menzione all’assorbimento anche delle scadenze stabilite nella prospettiva della vigilanza continuativa, piuttosto avendo cura di ribadire costantemente che adempimenti e relativi termini ivi indicati sono da intendere “per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2020/2021, finalità unica in relazione alla quale le società “devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”.

Facendo leva sul precedente della stessa Corte Federale (decisione n. 26/2020-2021), si statuiva, pertanto, che, “in mancanza di eventuali disposizioni dellorgano federale investito della potestà regolatoria in materia, in grado di specificare espressamente la fungibilità degli adempimenti e dei termini connessi ai due distinti fini sopra indicati, ovvero di risolvere in radice un eventuale conflitto di più disposizioni incidenti sul medesimo contesto, risulta impropria e non corretta la pretesa di utilizzare termini e scadenze fissati nellambito del procedimento finalizzato a verificare il regolare possesso dei requisiti per liscrizione ad uno dei Campionati della stagione successiva, con quanto invece stabilito dallordinamento sportivo per verificare, nel continuo, la regolare gestione economico finanziaria, come nel caso in esame.

Nella presente fattispecie, stante la scansione temporale dei comportamenti come sopra evidenziata, può affermarsi correttamente adempiuto quanto richiesto ai fini solo della prima finalità specifica, non anche della seconda”.

Quanto alla censura – anchessa reiterata in appello - relativa alla addotta non imputabilidi alcuna violazione colpevole del termine previsto dal citato C.U., giacché, nel periodo in esame, la società era alle prese con una procedura di concordato preventivo che ne avrebbe limitato la autonomia gestionale e finanziaria per provvedere al pagamento entro il termine del 15 luglio 2020, la Corte la accoglieva parzialmente.

A detta dei giudici di seconde cure, è documentato che il Catania avesse chiesto (in data 6 luglio 2020) al Tribunale fallimentare autorizzazione ad eseguire i pagamenti delle spettanze limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2020, mentre nessuna iniziativa analoga è stata assunta dalla società per il pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio (oggetto di autonoma contestazione), per i quali sussisteva la medesima scadenza.

Sussisterebbe, pertanto, prova documentale del fatto che la società sportiva, assoggettata alla procedura di cui all’art. 182 quinquies L.F., poteva disporre per provvedere ai pagamenti di prestazioni per beni o servizi anteriori alla domanda di ammissione alla procedura solo previa autorizzazione del Tribunale. Emergerebbe, altresì, che la società assoggettata alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale non è stata autorizzata in tal senso, nonostante l’istanza presentata.

Pertanto, secondo la Corte, “limitatamente a tale adempimento, effettivamente la società reclamante ha documentato di essersi attivata per provvedere, ma di potersi considerare nella impossibilità giuridica di provvedere al pagamento []. Deve pertanto essere accolto il motivo di reclamo, e riformata la decisione impugnata, limitatamente al capo del deferimento concernente il mancato pagamento delle spettanze per le mensilidi gennaio e febbraio 2020”.

Quanto alla richiesta volta al ridimensionamento delle sanzioni inflitte in virtù delle attenuanti rappresentate dal Catania, la Corte affermava come non emergessero elementi dotati di tale valenza, evidenziando in ogni caso le chiare previsioni normative (C.U. n. 227/A in data 18 giugno 2020, in relazione all’art. 8, comma 1, lett. g), del CGS) ai sensi delle quali la pena minima edittale irrogabile non può essere inferiore a due punti di penalizzazione in classifica. Concludeva, così, la CFA: “Resta ferma, invece, lammenda irrogata di euro 500,00 a titolo di recidiva, non in forza di quanto sul punto dedotto nella decisione impugnata, ma in quanto la stessa  società  reclamante  ha  dato  atto  di  una  precedente  sanzione  disciplinare  della penalizzazione di due punti in classifica nella stagione 2019/2020 (decisione n. 130/TFN-SD 2019/2020 del 17.6.2020); sussistono, pertanto, in questi termini i presupposti di cui allart. 18 comma 2 CGS”.

3. A sostegno del ricorso presentato dinanzi a questo Collegio, in sintesi, il ricorrete lamenta, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 1218 e 1176 c.c., in relazione al C.U. FIGC n. 227/A ed alla errata interpretazione della situazione di forza maggiore. Sul punto, la ricorrente censura la decisione della CFA nella parte in cui, pur riconoscendo l’impossibilità della Società di adempiere al pagamento degli emolumenti di gennaio e febbraio 2020 entro il termine previsto, non ha esteso la esimente della forza maggiore al mancato pagamento degli emolumenti relativi a marzo, aprile e maggio 2020, ricollegandola alla mancata presentazione dellistanza di autorizzazione al Tribunale fallimentare.

Invero, la motivazione della Corte violerebbe proprio la lettera del C.U. n. 227/A che espressamente “equipara” il mancato pagamento degli emolumenti di gennaio e febbraio con quelli di marzo, aprile e maggio: “devono assolvere al pagamento degli emolumenti netti dovutiper le mensilidi marzo, aprile e maggio 2020 e per quelle precedenti, ove non ancora soddisfatte.

Secondo la ricorrente, gli obblighi prescritti (i.e. il mancato pagamento degli stipendi gennaio- maggio 2020) sarebbero afferenti agli stessi debiti maturati anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo e, quindi, soggetti al divieto di pagamento ex artt. 167, 168 e 184 L.F.

Osserva sin da subito questo Collegio che il periodo in cui il Catania era in concordato preventivo va dal 28 maggio 2020 al 3 agosto 2020 (data dell’accoglimento da parte del Tribunale di Catania della rinuncia al concordato) e che, in data 5 agosto 2020, il Catania ha provveduto al saldo degli emolumenti ex art. 85 l. c) par. IV NOIF.

Secondo la ricorrente è proprio la non concessa deroga ex art. 182 quinquies L.F. da parte del Tribunale Fallimentare (datata 16.07.2020), per il pagamento delle mensilidi gennaio e febbraio a rappresentare il c.d. factum principis.

La Corte, dunque, avrebbe errato nel non rilevare che, a fronte del diniego del Tribunale per il periodo gennaio - febbraio 2020, medesimo esito sarebbe occorso all’eventuale istanza per il periodo marzo-maggio 2020, poiché medesima sarebbe stata ratio del diniego.

In tal guisa, sarebbe privo di valenza giuridica il principio espresso dalla CFA che scinde, come fatto nel deferimento, i due archi temporali, giacché trattasi, quella di cui al C.U. n. 227/A, di un'unica inscindibile violazione per inadempimenti avvinti dalla stessa situazione di fatto, vale a dire l’essere debiti anteriori alla domanda di concordato preventivo in bianco.

Lesimente della forza maggiore, chiosa la ricorrente, inciderebbe anche sul capo della decisione che ammette la ricorrenza della recidiva ex art. 18, c. 2, CGS FIGC.

Conclude, pertanto, il Catania chiedendo al Collegio di “accertare e dichiarare I 'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC ivi impugnata con la quale è stato solo parzialmente accolto il reclamo proposto dal predetto sodalizio avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale (che qui ugualmente si impugna, con cui erano state inflitte al club siciliano le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica per le inadempienze ad esso ascritte e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva), e, per l'effetto, è stata meramente ridotta la sanzione della penalizzazione da quattro a due punti in classifica, con conferma delle misure punitive residue; disporre, accogliendo i motivi di ricorso, l'annullamento, in parte qua, della decisione impugnata, secondo quanto previso dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione delle sanzioni residue (penalizzazione di due punti più ammenda) statuite a carico della ricorrente; di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla decisione in parola”.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per rigetto del ricorso.

In particolare, la difesa dell’ente considera immune da vizi la decisione della CFA ove, correttamente, ha valorizzato la condotta della ricorrente che non ha presentato istanza anche per gli emolumenti di marzo-febbraio 2020.

Ed allora, secondo la difesa della Federazione, pur volendo riconoscere al Catania una situazione che ne limitava la autonomia gestionale e finanziaria, la stessa ha del tutto inspiegabilmente istato il Tribunale – in data 6 luglio 2020, quindi 9 giorni prima della scadenza del termine del 15 luglio – solo per gli emolumenti gennaio-febbraio 2020, con la conseguenza che l’esimente della forza maggiore potrebbe essere, al più, applicata parzialmente con riferimento a tale periodo.

Né tale circostanza potrebbe giustificarsi, come sostiene la ricorrente, con la volondi “non appesantire la consistenza dellesborso”, atteso che il Catania avrebbe dovuto, in tesi, attivarsi comunque anche per richiedere l’autorizzazione per il periodo successivo.

Parimenti infondata sarebbe la addotta giustificazione secondo cui il Tribunale di Catania in ogni caso non avrebbe concesso l’autorizzazione. Nota la FIGC, in tale prospettiva, che, alla data prevista per la scadenza del 15 luglio 2020, il Catania non era a conoscenza dell’esito della richiesta di deroga, arrivata, come cennato, solamente il 16 luglio 2020; evidente, pertanto, secondo la FIGC, che il Catania non ha omesso di istare nuovamente il Tribunale per i mesi marzo-maggio, in ragione dell’esito negativo della precedente istanza.

5. Il contraddittorio processuale si è completato con il successivo deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS, di parte ricorrente, a mezzo della quale le difese hanno diffusamente contestato i rilievi ex adverso proposti, ribadendo la bontà delle proprie argomentazioni.

All’udienza del 5 maggio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso. 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso è inammissibile. 

Invero, a nessuno sfugge come il ruolo del Collegio di Garanzia, giudice di legittimità e non di merito, si svolge in un perimetro circoscritto teso a valutare le violazioni di legge ovvero le omesse, insufficienti o contraddittorie motivazioni, come declinato nellart. 54 CGS Coni e ripetutamente affermato da Questo Collegio in più occasioni.

Non è neppure in contestazione né può essere oggetto di censura il principio secondo cui il Collegio di Garanzia applica al giudizio sportivo, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile, in forza del richiamo fatto dall’art. 2, comma 6, del medesimo CGS Coni.

Ed infine, proprio sulla scorta di tali principi generali, a nessuno sfugge come sia compito del Giudice (di legittimità) fare proprio il principio iura novit curia per il quale il Giudice può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione (Cassazione civile, sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 4272).

Proprio in forza di tale ultima argomentazione non si può non addivenire ad un giudizio di inammissibilidel ricorso e tanto perché nelle censure proposte non si rinviene alcuna violazione di legge né inesatta o omessa o contraddittoria motivazione, essendo il costrutto giuridico proveniente dal giudice a quo saldamente ancorato alle norme sportive vigenti ed operanti per il caso concreto. La ricorrente supporta i propri argomenti, richiamando la forza maggiore rinvenibile nel c.d. factum principis consistente nella mancata autorizzazione del Tribunale fallimentare ad operare i pagamenti. Orbene, questa sezione (cfr. decisione n. 42/2020) ha avuto modo di affermare come, nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera dazione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cila straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo a un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore; ma vi è di più.

Nell’odierna vicenda la ricorrente era consapevole di essere in procedura di concordato che, va ricordato, è una procedura volontaria proposta dall’impresa in situazioni di difficoltà per evitare il fallimento e, di certo, non può essere invocato un factum principis laddove chi propone una domanda di concordato per averne i collegati benefici non sappia quale siano le procedure anche autorizzatorie necessarie per compiere determinati atti. Né tanto meno si può pretendere un effetto ultrattivo di un provvedimento autorizzatorio , per contro, di uno negatorio, atteso che nelle procedure amministrate sotto il controllo del Tribunale fallimentare ogni atto deve essere   autorizzato,   previ richiesta   pe ogni  singol attività,   dovendosi   escludere   un automatismo di effetti nell’uno e nellaltro caso: tale è il disposto dell’art. 182 quinquies, legge fallimentare il quale, peraltro, sancisce anche termini brevi (10 giorni) di risposta da parte del Tribunale alle istanze del debitore (art. 182, quinquies, comma terzo, L.F.).

A tanto aggiungasi che esiste un orientamento monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del puntuale adempimento cui questa sezione si è già uniformata (cfr. Collegio di Garanzia, decisione 42/2020; Collegio di Garanzia, decisione 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 38/2014; Collegidi Garanzia in funziondi Alta  Cortdi Giustizia Sportiva, decisione n. 21/2014; Alta Corte di GiustiziSportiva, decisione n. 24/2013; Alta Corte  di Giustizia Sportiva, decisione n. 17-18/2011. I richiamati principi generali fanno sì che tutto ciò che poteva (e doveva) accadere era ben conosciuto e conoscibile dalla ricorrente, mancando, pertanto, il requisito della imprevedibilità e straordinarietà dell’evento utile alla ricostruzione offerta dalla ricorrente medesima; anzi, Questa sezione, ancorchè non oggetto di censura o comunque di argomentazione delle parti, ma in forza del principio iura novit curia innanzi citato, non condivide il parziale riconoscimento della forza maggiore riconosciuto dalla Corte dAppello nella decisione impugnata, proprio in forza delle argomentazioni appena evidenziate.

Sulla base di quanto innanzi, sia in fatto che in diritto, il ricorso è da ritenersi inammissibile e va condannata la ricorrente alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, essendo le questioni trattate jus receptum sia in termini normativi che giurisprudenziali e giustiziali. Esse vengono liquidate come in dispositivo.

 

 

                                                                  PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengonliquidate  nella misura di € 5.000,00,  oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2021.

 

Il Presidente                                                                    Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                            F.to Angelo Maietta

 

 

 

Depositato in Roma, in data 7 giugno 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it