CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/2020 del 22 dicembre 2020 – Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Parma Calcio 1913 S.r.l.

Decisione n. 65

 

         Anno 2020

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Stefano Bastianon

Laura Santoro

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2020, presentato, in data 16  luglio  2020, dall'Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Bonfogo, presso il cui studio in Verona, Vicolo Volto San Luca, n. 25, è elettivamente domiciliata,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio  (FIGC), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta, presso il cui studio in Roma, via Po, n. 9, è elettivamente domiciliata,

 

 

nonché contro

la società sportiva Parma Calcio 1913 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, presso il cui studio in Vicenza, viale Verdi, n. 4, è elettivamente domiciliata,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione n. 65/TFN-SVE 2019/20202 del 22 giugno 2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche della F.I.G.C., con cui, in accoglimento del reclamo della società Parma Calcio 1913, è stata annullata la decisione della Commissione Premi, di condanna della Parma Calcio 1913 al pagamento, in favore della società Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L., del premio di preparazione, per avere tesserato il calciatore Alessio Pezzella nella stagione 2015/2016; 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

 

uditi, nell'udienza del giorno 10 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teamsil difensore della parte ricorrente - Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L. - avv. Francesca Bonfogo; l'avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC; l'avv. Massimo Diana, per la resistente Parma Calcio 1913, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. 

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, in videoconferenza, il relatore, Cons. Giovanni Iannini;

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

1.- Nella stagione sportiva 2015/2016 l’Accademia Internazionale Calcio, all’epoca società di puro settore giovanile, ha tesserato con vincolo annuale il giovane calciatore Alessio Pezzella, nato il 15 aprile 2005.

Il calciatore nelle successive stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, è stato tesserato  da  altra  società  sportiva  (Internazionale  Milano  S.p.a.)  con  vincolo  annuale,  fiquando, nella stagione sportiva 2019/2020, è stato tesserato dal Parma Calcio 1913, con vincolo pluriennale, quale giovane di serie.

LAccademia Internazionale Calcio, nel frattempo affiliatasi alla Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del tesseramento con vincolo pluriennale del giovane, ha chiesto il pagamento da parte del Parma Calcio 1913 del premio di preparazione quale seconda e penultima società ad avere tesserato il calciatore Pezzella negli ultimi 5 anni.

Ciò sulla base delle previsioni della nuova norma dell’art. 96 delle N.O.I.F., entrata in vigore il 1° luglio 2019, che ha riconosciuto il premio alle società di Lega Nazionale Dilettanti e di Lega Pro che abbiano tesserato il giovane nei cinque anni precedenti il tesseramento pluriennale.

A seguito del mancato pagamento del premio di preparazione da parte del Parma Calcio 1913, l’Accademia Internazionale Calcio ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Premi della FIGC, che, con delibera di cui al C.U. n. 6/E del 23 gennaio 2020, ha accolto la domanda e condannato la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.004,80, di cui € 4.003,20 a titolo di premio di preparazione maturato in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 ed € 2.001,60 a titolo di penale a favore della FIGC.

La società Parma Calcio 1913 ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Ha resistito al ricorso l’Accademia Internazionale Calcio.

Con decisione n. 65/TFN-SVE 2019/20202 del 22 giugno 2020, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche della FIGC ha accolto il ricorso proposto dal Parma Calcio 1913 e ha annullato la decisione della Commissione Premi.

Il Tribunale ha ritenuto che alla fattispecie sia applicabile lart. 96 delle N.O.I.F. nella versione precedente a quella entrata in vigore l’1 luglio 2019, che riconosceva il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni, anziché negli ultimi cinque anni come previsto dalla versione successiva.

LOrgano federale di giustizia ha ritenuto di valorizzare il fatto che, al momento dell’entrata in vigore della norma riformata dell’art. 96 N.O.I.F., la ricorrente non poteva più vantare alcun diritto al premio e ha evidenziato che una diversa interpretazione avrebbe comportato l’applicazione retroattiva della nuova norma.

Il Tribunale, inoltre, preso atto che la nuova norma attribuisce il premio solo alle società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, ha rilevato che la società Accademia Internazionale Calcio è affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti solo dal 23 luglio 2019 e che, quindi, non poteva in ogni caso ritenersi realizzata la fattispecie prevista dalla nuova norma.

2.- Con ricorso depositato il 16 luglio 2020, l’Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L. ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Con un primo, articolato, motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 96 N.O.I.F., sottolineando che la norma da prendere in considerazione sarebbe unicamente quella entrata in vigore il 1° luglio 2019, in quanto il tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Pezzella da parte della Parma Calcio 1913 ha avuto luogo il 28 agosto 2019, quasi due mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 96 N.O.I.F. Non potrebbe, quindi, parlarsi di applicazione retroattiva della norma.

Il Tribunale Federale Nazionale, secondo la ricorrente, avrebbe quindi deciso la controversia in base a una norma non più in vigore.

LAccademia Internazionale Calcio, quale società di puro settore giovanile, avrebbe maturato un diritto quesito in forza del previgente art. 96 delle N.O.I.F., fatto oggi valere sotto l’egida del nuovo art. 96.

Secondo la ricorrente, essa aveva già maturato il diritto al premio di preparazione, riconosciuto dalla precedente versione dell’art. 96 alle società di puro settore giovanile che avevano formato il calciatore, trasferito a un club sportivo dilettantistico o professionistico con vincolo pluriennale. Una volta allargato da tre a cinque anni il limite entro il quale può essere riconosciuto il beneficio, il diritto al premio di preparazione, già maturato quale diritto quesito in forza della normativa previgente, andrebbe riconosciuto a pieno titolo.

LAccademia Internazionale Calcio, inoltre, ha evidenziato che, proprio per poter essere in regola con le nuove previsioni, che riservano il premio di preparazione alle società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Lega Pro, ha iscritto una propria squadra a un campionato di terza categoria, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale della Lombardia.

L’interpretazione propugnata sarebbe conforme alla ratio della norma, giacc, se alle numerose società che un tempo erano di puro settore giovanile, che hanno investito risorse nella formazione e crescita di giovani atleti, non fosse riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, mediante iscrizione di una propria squadra alla LND, risulterebbe compromesso lo scopo solidaristico alla base della previsione del premio di preparazione.

Con un secondo motivo, parte ricorrente ha dedotto il vizio di difetto di motivazione, mettendo in rilievo che le ragioni a base della decisione impugnata sarebbero prive di valenza giuridica, frutto di interpretazioni soggettive, errate, fuorvianti e insufficienti al fine di dirimere la controversia. L’interpretazione fatta propria creerebbe un caos attorno a uno degli istituti cardine della Lega Nazionale Dilettanti, quale il premio di preparazione, che verrebbe ad essere spogliato dal fine ultimo di tutela del calcio minore e giovanile.

La ricorrente ha concluso chiedendo che sia annullata la decisione impugnata e che venga riconosciuto il proprio diritto a ricevere il premio di preparazione.

  1. Si è costituita la FIGC che ha evidenziato che la finalità della modifica apportata nel 2019 alla norma sul premio di preparazione, quello di aumentare gli sforzi e gli investimenti delle società nella formazione dei giovani calciatori, risulterebbe frustrato laddove la norma fosse applicata retroattivamente a fattispecie già esaurite.

Sarebbe, quindi, corretta l’interpretazione fatta propria dal Tribunale Federale. La Federazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

  1. Si è costituita, altresì, il Parma Calcio 1913 S.r.l. che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, a causa dell’inesistenza della notifica del ricorso presso il domicilio eletto con riferimento al procedimento innanzi agli Organi federali di giustizia.

La società  Parma Calcio 1913 ha dedotto,  comunque, l’infondatezza del ricorso, rilevando l’irrilevanza della circostanza secondo cui il tesseramento con vincolo pluriennale ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore dell’art. 96 nella nuova formulazione.

L’interpretazione propugnata dalla ricorrente condurrebbe all’applicazione retroattiva della nuova norma, peraltro solo nella parte che più ad essa aggrada, relativa all’estensione dell’arco temporale di riferimento.

In realtà, la ricorrente non avrebbe diritto al premio in base ad alcuna delle due norme, quella previgente e quella successivamente entrata in vigore. Essa tenderebbe a creare una sorta di ibrido tra le due norme, con l’intento di attribuirsi un diritto inesistente.

Il principio solidaristico sarebbe stato erroneamente richiamato dalla ricorrente, giacché l’applicazione distorta dell’art. 96 N.O.I.F. da essa suggerita incrinerebbe l’intero meccanismo dei premi, con l’attribuzione di essi a soggetti diversi da quelli che ne avrebbero titolo secondo le norme vigenti.

Sarebbe poi priva di fondamento la censura di difetto di motivazione.

 

La resistente ha, infine, rilevato l’illegittimità della penale a suo tempo applicata alla società Parma Calcio con la decisione della Commissione Premi, non essendo riscontrabili comportamenti addebitali alla società stessa.

Il Parma Calcio 1913 S.r.l. ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, che sia confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, con rigetto delle domande proposte da Accademia Internazionale Calcio. In via gradata, ha chiesto che, in considerazione dell’incertezza del quadro normativo, sia dichiarata la non applicabilità della penale prevista dall’art. 96 N.O.I.F.

  1. La ricorrente e il Parma Calcio S.r.l. hanno depositato memorie conclusive.

In esito all’udienza del 10 novembre 2020, svoltasi in modalità telematica in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.

 

 

Considerato in diritto 

 

 

  1. - Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Parma Calcio 1913 S.r.l, in quanto asseritamente notificato presso il domicilio eletto da Parma Calcio 1913 in relazione al procedimento svoltosi innanzi agli organi federali di giustizia.

Lart. 59, primo comma, del Codice della Giustizia Sportiva dispone che: Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”.

Si desume dalla norma che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni da essa fissato, ciò che rileva è la tempestiva proposizione del ricorso mediante deposito.

Nel caso di specie il deposito è avvenuto il 16 luglio 2020, entro i trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta il precedente 16 giugno.

In ogni caso, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata il 1° settembre 2020, il ricorso è stato anche notificato il 16 luglio 2020 a mezzo PEC al Parma Calcio 1913.

5.  Può, quindi, passarsi all’esame dei motivi di ricorso indicati nell’esposizione in fatto, che possono essere esaminati congiuntamente, per l’omogeneità degli argomenti su cui essi sono basati.

5.1. – È bene richiamare, innanzi tutto, il testo della norma (art. 96 N.O.I.F. della FIGC) vigente all’epoca in cui il giovane calciatore è stato tesserato da Accademia Internazionale Calcio (stagione 2015/2016): “Le società  che richiedono pela prima volta il tesseramento come “giovane di serie, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso dtesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni  del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati: Omissis.

“2. Agli effetti del “premio di preparazionevengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto limporto del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”.

Il testo dell’art. 96 N.O.I.F. della FIGC a cui fa riferimento la ricorrente, entrato in vigore il 1° luglio 2019, è il seguente: 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. Omissis…

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dellintero “premio di preparazione. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero”.

Una prima novità contenuta nel nuovo testo normativo è che il premio di preparazione è riconosciuto alle società che abbiano tesserato il giovane calciatore con vincolo annuale nei cinque anni (e non più nei tre anni) precedenti al tesseramento con vincolo pluriennale.

Altra novità rilevante in questa sede è che il premio di preparazione è riservato alle società e, precisamente, alle ultime tre società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, con esclusione delle società di puro settore giovanile.

5.2. – Ritiene il Collegio che la citata innovazione normativa non possa giovare alla ricorrente e ciò sotto profili diversi.

           Non può giovare alla ricorrente l’estensione temporale a cinque anni, di cui la ricorrente vorrebbe avvalersi, avendo tesserato il giovane calciatore con vincolo annuale nella stagione sportiva 2015/2016, entro i cinque anni precedenti il tesseramento con vincolo pluriennale presso il Parma Calcio 1913, avutosi nella stagione sportiva 2019/2020.

Manca, invero, una norma transitoria che valga a segnare i confini certi di applicazione della nuova norma, che sarebbe stata opportuna.

Ciò nonostante, detti confini possono essere individuati mediante applicazione di  consueti canoni ermeneutici, che conducono ad escludere dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente.

Nel caso in questione, secondo la norma previgente, l’evento, vale a dire il tesseramento con vincolo pluriennale, avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte della ricorrente. Essendo decorsi invano i tre anni dal tesseramento con vincolo annuale nella stagione sportiva 2015/2016, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione per il vincolo pluriennale instaurato oltre i tre anni.

Nel senso ora indicato risulta, pertanto, condivisibile l’affermazione del Tribunale Federale – Sezione Vertenze Economiche secondo la quale la pretesa dellAccademia  Internazionale Calcio comporterebbe l’applicazione retroattiva della norma entrata in vigore nel 2019.

      • – LAccademia Internazionale Calcio,  inoltre,  non potrebbein ogni casopretendere l’applicazione della norma entrata in vigore il 1° luglio 2019, giacché, come rilevato, essa riserva il premio di preparazione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro.

La ricorrente assume di avere regolarizzato la propria posizione mediante l’affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti dal 23 luglio 2019, con l’iscrizione di una propria squadra a un campionato di terza categoria, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato  Regionale della Lombardia.

La norma entrata in vigore nel 2019, tuttavia, si riferisce al caso dei calciatori tesserati come “giovani, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”.

E questo non è il caso del giovane calciatore Pezzella, che nella stagione sportiva 2015/2016 è stato tesserato con vincolo annuale da una società di puro settore giovanile.

Il fatto che, successivamente, la stessa società si sia affiliata alla LND non può avere rilevanza ai fini che interessano in questa sede, giacché la nuova norma, che pur estende l’arco temporale di riferimento a cinque anni, restringe in modo sostanziale l’ambito di applicazione del premio di preparazione, avendo riguardo unicamente ai tesseramenti presso società di Lega Nazionale Dilettanti e di Lega Pro.

Elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicatequanto  piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra.

Al di là dellaspetto rilevato nel precedente paragrafo, la fattispecie considerata è al di fuori dell’ambito di applicazione della norma entrata in vigore il 1° luglio 2019.

Anche sotto questo secondo profilo le censure rivolte alla decisione avversata risultano prive di fondamento.

  1. – Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

La relativa novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 novembre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Giovanni Iannini

 

 

Depositato in Roma, in data 22 dicembre 2020. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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