F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 13 Ottobre 2016 Reclamo 009 – LA TORRE ANDREA/A.C. TRENTO S.C.S.D. (richiesta svincolo per accordo ex art. 109 N.O.I.F.).

Reclamo 009 - LA TORRE ANDREA/A.C. TRENTO S.C.S.D.

(richiesta svincolo per accordo ex art. 109 N.O.I.F.).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore La Torre Andrea al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Autonomo di Trento - L.N.D. avverso la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F., inoltrata dallo stesso in data 9/6/2016.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla mancata allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla A.C.Trento S.C.S.D. di appartenenza.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale di appartenenza la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dal reclamante, mentre la Società di calcio nulla adduce anche in tale fase.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto ha rilevato che effettivamente il calciatore, nell'inviare al Comitato la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. per inattività, nel rispetto dei termini, avendo regolarmente notiziato la A.C. Trento S.C.S.D. di appartenenza, ha dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa.

A  tal  proposito  si  evidenzia  come  è  giurisprudenza   costante  del  Tribunale  Adito considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.l.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta- Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. no44/D e seguenti- ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

P. Q.  M.

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti  accoglie  il reclamo  presentato dal calciatore La Torre Andrea e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dalla A.C . Trento S.C.S.D.

Ordina restituirsi la tassa.

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