F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 12 Ottobre 2016 Reclamo 011 BIS- RICHIESTA DIGIUDIZIO L.N.P. SERIE”A” (in ordine alla validità del contratto Choe Song Hyok – A.C. Fiorentina S.p.A.).

Reclamo 011 BIS- RICHIESTA DIGIUDIZIO L.N.P. SERIE"A"

(in ordine alla validità del contratto Choe Song Hyok - A.C. Fiorentina S.p.A.).

Con atto datato 27 luglio 2016 il calciatore Choc Song Hyok ha presentato ricorso avverso lo svincolo disposto dalla ACF Fiorentina S.p.A., pubblicato sul COM. UFF. LNP serie A n.2 del 19 luglio 2016, sostenendo che tale atto non era eseguibile in quanto lo stesso, tesserato in data1marzo 2016 per la sopra indicata società " quale giovane di serie " aveva sottoscritto un contratto di prestazione sportiva in data 31 maggio 2016.

Sosteneva quindi che tale contratto era stato depositato in data2 6 luglio 2016, non avendo a ciò provveduto la società che" avrebbe dovuto provvedere al deposito" così come disposto dalle norme Federali ed in ispecie dall'art. 3.1dell'Accordo Collettivo tra F.I.G.C.,- L.N.P. serie A ed A.I.C.

In virtù di quanto sopra, nei termini previsti dalle sopra citate norme, ovvero entro il 60°giorno dalla sottoscrizione il ricorrente aveva adempiuto – in data 26 luglio 2016 – a tale disposizione.

A seguito di tale deposito il tesseramento del calciatore si era trasformato da "giovane di serie" in Professionista e, quindi, lo svincolo era da considerarsi invalido e nullo.

Per affermare quanto sopra sosteneva che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. si era resa artefice di una condotta illecita ed inadempiente sottolineando che il contratto, sottoscritto in data 31 maggio 2016 era da considerarsi perfettamente regolare  e frutto di una concordata volontà delle parti non nota alla Lega di Serie A ma ben nota alla società ACF Fiorentina. Si concludeva pertanto con la formulata  richiesta di dichiarare invalido e/o nullo lo svincolo ex art.107 comma 2 NOIF, pubblicato nel COM-UFF LNP serie A n. 2 in data 19 luglio 2016 e, per l'effetto, dichiarare la continuità del tesseramento tra le parti con la modifica dello status  da "giovane  di serie"a Professionista a far data del 1 giugno 2016 o dalla diversa data di decorrenza accertata.

In via subordinata, ovvero meramente disciplinare, si richiedeva la trasmissione di tutti gli atti inerenti la vicenda alla Procura Federale in ossequio all'art.30 comma 2 C.G.S.

La A.C. Fiorentina, appreso dell' avvenuto deposito in data 26 luglio del contratto datato 31 maggio 2016 da parte del Calciatore CHOE SONG HYOK, il giorno successivo 27 luglio, inviava allo stesso, alla Lega Serie A Ufficio Tesseramenti e.p.c. alla presente sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, una PEC nella quale indicava che il contratto era da considerarsi palesemente invalido" sotto vari profili" e specificava, tra l'altro, che lo stesso sarebbe stato "post datato "al 31 maggio 2016 benchè fosse stato redatto e sottoscritto in  data 1 marzo2016, allegando altresì ulteriore corrispondenza inviata in data 15 luglio 2016 Via PEC ai legali del Calciatore (ritualmente nominati da quest'ultimo) con la quale non solo veniva confermata la  invalidità del contratto a suo tempo sottoscritto – ed ancora non depositato –ma si precisava che la Società avrebbe interrotto il rapporto in essere con il calciatore qualificato "giovane di serie " e che sarebbe stato inserito il nominativo dello stesso nella lista di svincolo così come disposto dalla vigente normativa, cosa quest'ultima realmente e ritualmente effettuata. Nella comunicazione del 27 luglio 2016 veniva quindi inserita una formale diffida al perfezionamento dell' iter di tesseramento del calciatore CHOE SONG HYOK per la ACF Fiorentina S.p.A. con contestuale richiesta di inoltrare lo scritto a tutti gli Uffici Federali competenti.

Con lettera datata 3 agosto 2016 la Segreteria di questa sezione del Tribunale Federale Nazionale richiedeva tutti gli atti inerenti al procedimento instaurata si a seguito del ricorso presentato in data 27 luglio 2016 dal calciatore CHOE SONG HYOK, atti che la Lega di serie A trasmetteva in data 4 agosto. Sempre in data 3 agosto 2016 la Lega di serie A adiva questa sezione del Tribunale Federale al fine di decretare o meno la validità del contratto economico e relativo tesseramento, contratto intervenuto tra la A.C. Fiorentina ed il calciatore CHOE SONG HOK. Tale richiesta veniva inviata per conoscenza, oltre che  alle parti contraenti, anche alla Procura Federale.

La A.C. Fiorentina S.p.A. con atto datato 2 agosto 2016 effettuava le proprie contro deduzioni in relazione  alla richiesta di annullamento dello svincolo effettuato chiedendo di respingere tale richiesta e, nel motivare le proprie convinzioni, premetteva di aver posto già al vaglio della Procura Federale, in toto, la vicenda.

Evidenzia va infatti, informa però piuttosto criptica, che da una "audit interna" effettuata dopo la sottoscrizione degli accordi e della loro reale formulazione, erano emerse  delle criticità e si riservava di esprimere la propria valutazione  nell'ambito di qualsivoglia giudizio riguardante la validità ed efficacia del modulo di contratto professionistico. Specificava quindi che il proprio comportamento era scaturito dall'aver dovuto constatare che tutta la operazione non era stata impostata in forma anche giuridicamente corretta e praticabile per cui aveva deciso, nei tempi indicati dalle normative, di interrompere  il rapporto con il calciatore CHOE SONG HYOK nato il giorno 8 febbraio 1988 a PYONGANG ovvero nella Corea del Nord. Questo Tribunale nella  riunione del 5 settembre 2016 ha preso in esame la vicenda e, verificata la ritualità della richiesta, in uno con le condizioni tutte di ammissibilità e procedibilità, ha disposto l’ audizioni di entrambe le parti così come dalle stesse indicato.

Presenti i legali, sia del calciatore che della società, si è provveduto a verbalizzare quanto dagli stessi dichiarato.

I difensori del calciatore, dopo essersi riportati al contenuto del ricorso hanno espressamente dichiarato, "che la data del 31 maggio 2016 non è stata artificiosamente creata " quanto sopra è stato confermato dalla controparte con la specifica precisazione che non vi è stata alcuna modifica di tale data che le parti concordemente hanno convenuto di apporre già in data 1 marzo 2016,quando l'accordo è stato realmente sottoscritto, e che le ragioni di tale concorde posticipazione della data sono state esposte e documentate in una denunzia inoltrata alla Procura Federale.

Vienealtresìprodottadallepartidocumentazioneconcernentescambiovicendevoledicorrispondenzariferendosialperiododitempointercorsotrail29giugnoedil17luglio2016edirappresentantidelcalciatorehannodichiaratodiessereall'oscurodelcontenutodelladenunziapresentataallaProcuraFederalecontestandocosìlaricostruzionedeifatticosìcomeindicatadallaA.C.FiorentinaS.p.A.

A questo  punto, quest'ultima ha insistito per la concessione di un termine per la presentazione di una  memoria e data le richiesta è stata manifestata l'opposizione dei difensori del calciatore.

Il Tribunale, infine, rilevato che in epoca successiva alla presentazione del ricorso da parte del calciatore CHOE SONG HYOK è pervenuta dalla LEGA Serie A una richiesta di giudizio, e che, seppur tale richiesta non sia integralmente coincidente con il tema in esame, ritenendo opportuno accertare ogni elemento di fatto attinente la validità dell'accordo economico datato 31 maggio 2016, ha emesso un'ordinanza con la quale si è disposto che le parti presentino eventuali memorie integrative ed ogni documento pertinente all'accertamento in esame, ivi compresa la denuncia che la AC Fiorentina assume di aver inoltrato alla Procura Federale, ed ha concesso un termine a tutte le parti, rinviando la decisione a nuovo ruolo.

Successivamente nella riunione del 3 ottobre 2016, sempre alla presenza di tutti i difensori delle parti, si è nuovamente esaminata la vicenda e, constatato che dall'esame di tutta la documentazione inviata e prodotta, valutata come osservata ogni garanzia per l'avvenuto espletamento completo del contraddittorio, questo Tribunale ha reputato di poter decidere su entrambi i procedimenti emettendo due giudizi separati ed a scioglimento delle riserve formulate nella riunione ha ritenuto inammissibile la produzione effettuata.

Nel merito il Tribunale esaminata quindi la richiesta di giudizio effettuata dalla LNP serie A in data 3 agosto 2016 rileva che la Procura Federale ha già ritualmente richiesto la trasmissione di tutti gli atti al fine di compiere gli accertamenti indispensabili alla ricostruzione degli eventi, accertamenti che necessariamente andranno ad influire non solo sul piano disciplinare ma investiranno la qualificazione giuridica dell' atto interessante il giudizio.

In questa sede questo Tribunale non può che valutare solo se siano stati rispettati i requisiti formali del documento ovvero se lo stesso sia stato effettuato nel rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa vigente.

E' pur vero che la A.C. Fiorentina ha sostenuto che la data del 31 maggio 2016 è stata opposta concordemente e che tale sottoscrizione ed indicazione è avvenuta in data 1 marzo 2016 ma tale  affermazione, negata sia dal calciatore nel suo ricorso  per l'annullamento dello svincolo quale " giovane di serie " sia dei di lui delegati a rappresentarlo nella vertenza instauratasi, è rimasta priva di prova.

Il Tribunale deve giudicare così come disposto dall'art.30 comma 17 CGS in base ai documenti agli atti che solo  se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari hanno pieno valore probatorio mentre tutti gli altri documenti hanno valore meramente indicativo.

Da quanto sopra discende che, allo stato, il documento depositato appare immune da vizi ed atto allo scopo per il quale è stato predisposto. Solo l'accertamento della sussistenza dell' avvenuta inosservanza ovvero violazione delle normative di riferimento potrà condurre a conclusioni diverse.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale provvedendo sulla richiesta di giudizio inoltrata dalla L.N.P. serie A dichiara la validità del contratto e la idoneità a determinare il tesseramento ex art.39 c.3 N.O.I.F.. del calciatore CHOE SONG HYOK in favore della A.C.   Fiorentina S.p.A.

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