F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 08 DELLA SOCIETÀ ASD NOTARESCO CALCIO 1924 CONTRO IL CALCIATORE SIG. MENEGUSSI TARLYSON – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.

RECLAMO N°. 08 DELLA SOCIETÀ ASD NOTARESCO CALCIO 1924 CONTRO IL CALCIATORE SIG.  MENEGUSSI TARLYSON – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.

Con ricorso dell’18 agosto 2017, la Società ASD Notaresco Calcio 1924 proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Abruzzo, pubblicato in data 27 luglio 2017, con il quale era stato concesso lo svincolo ex art. 32 bis NOIF al calciatore Menegussi Tarlyson.

A fondamento del reclamo, la Società deduceva di aver richiesto, in data 7 agosto 2017, al Comitato Regionale Abruzzese gli atti relativi allo svincolo del calciatore Menegussi Tarlyson e di aver appreso, a seguito della visione dei detti atti, che la richiesta di svincolo ex art. 32 bis NOIF, presentata dal calciatore non era stata contestualmente inoltrata alla Società.

Per tale motivo, il provvedimento di svincolo doveva considerarsi illegittimo. Il reclamo è inammissibile e, pertanto, va rigettato.

Il primo ed il secondo comma dell’art. 32 bis NOIF così recitano: I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

Secondo tale norma, dunque, avverso il provvedimento di concessione dello svincolo, la parte può proporre reclamo, a pena di decadenza, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data 27 luglio 2017 mentre il reclamo è stato proposto in data 22 agosto 2017, e, dunque, ben oltre il termine di sette giorni previsto a pena di decadenza.

A ciò si aggiunga che dagli atti depositari non risulta neppure l’invio del reclamo alla controparte. La Società, difatti, ha allegato la ricevuta di una raccomandata inoltrata in data 19 agosto 2017, dalla quale, tuttavia, il destinatario risulta essere la stessa ASDF Notaresco Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Notaresco Calcio 1924. Ordina incamerarsi la tassa.

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