F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 31 maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.20/FTN del 23 aprile 2019 (dispositivo) 49 – GIOVINAZZO FELICE DIEGO (CALCIATORE – N. 13.4.1985 – MATR. FIGC 3673224) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AL FINE DI OTTENERE UNA DEROGA ALL’ART. 95, COMMA 2, NOIF).

49 - GIOVINAZZO FELICE DIEGO (CALCIATORE - N. 13.4.1985 – MATR. FIGC 3673224) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AL FINE DI OTTENERE UNA DEROGA ALL’ART. 95, COMMA 2, NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

esaminato il ricorso presentato dal calciatore Giovinazzo Felice Diego (n. 13.4.1985 – matr. FIGC 3673224), tendente ad ottenere da questo Tribunale una deroga all’art. 95, comma 2 NOIF, per poter essere utilizzato nelle gare ancora da svolgersi, da parte della società USD Città Di Cossato; rilevato che ai sensi della normativa vigente, non rientra tra le funzioni di questo Tribunale la concessione di eventuali deroghe normative;

dichiara il ricorso de quo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

Il presente provvedimento vale quale motivazione contestuale.

 

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