F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN del 19.9.2019 – Urbani Riccardo e Cevese Debora (genitori) per Urbani Tommaso / ASD San Francesco – Reg. Prot. 20/TFN-ST Decisione n. 11/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 20/TFN-ST
Decisione n. 11/TFN 2019/2020
Reg. Prot. 20/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Dott. Massimo Procaccini – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;
Avv. Filippo Crocè – Componente;
Avv. Stefano Persichelli – Componente (Relatore);
Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da Urbani Riccardo e Cevese Debora (genitori) per il calciatore Urbani Tommaso (n. 17.3.2002 – matr. FIGC 3348039) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD San Francesco (matr. FIGC 936057) per apocrifia delle firme dei genitori e del calciatore,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso presentato a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, i sig.ri Urbani Riccardo e Cevese Debora hanno chiesto l’annullamento del tesseramento del proprio figlio Urbani Tommaso (nato a Roma il 17.03.2002 matr. FIGC 3348039) eccependo di non aver mai apposto firme su moduli di tesseramento in favore della società ASD San Francesco.
La società ASD San Francesco ha irritualmente trasmesso osservazioni al solo Tribunale Federale Nazionale omettendo l’invio delle stesse ai ricorrenti. Detta produzione risulta violare l’art. 49, n. 5 CGS secondo il quale “la controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente” e, di conseguenza, è ritenuta non utilizzabile ai fini della decisione. Il reclamo è fondato e va accolto.
Acquisito il modulo di tesseramento il Tribunale ha rilevato che sussiste difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di trasferimento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché con quelle apposte sui documenti di identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del detto modulo.
I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifia delle firme in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato da Urbani Riccardo e Cevese Debora per Urbani Tommaso e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del suddetto calciatore a favore della società ASD San Francesco.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 89, comma 7 CGS, per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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