F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN del 9.10.2019 – (USD Colligiana – Focardi Olmi Gabriele – AS Livorno Calcio Srl – SSDARL Aglianese Calcio 1923 – Reg. Prot. 28/TFN-ST) Decisione n. 18/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 28/TFN-ST

Decisione n. 18/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 28/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente estensore;

Avv. Filippo Crocè – Componente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 settembre 2019,

a seguito del Reclamo ex art. 89, comma 1 lett. a, CGS con richiesta di misure cautelari ex art. 96 CGS, proposto dalla società USD Colligiana (matr. FIGC 71390) avverso il provvedimento di diniego del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Focardi Olmi Gabriele (n. 17.1.2001 – matr. FIGC 5608239) dalla società AS Livorno Calcio Srl (matr.FIGC 80895) emesso dal CR Toscana – LND perché già in prestito alla società SSDARL Aglianese Calcio 1923 (matr. FIGC 917375),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso depositato per via telematica il 16 settembre 2019, la USD Colligiana, assistita dall’Avv. Fabio Giotti, ha chiesto che l’adito TFN – Sezione Tesseramenti - previa se del caso l’adozione di misure cautelari ex art. 96 CGS, dichiarasse valido ed efficace il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Focardi Olmi Gabriele, intervenuto tra l’AS Livorno Calcio e la USD Colligiana con lista di trasferimento n. DL8817648 del 2019/2020, su cui era stato apposto in calce il consenso della società Aglianese Calcio 1923, che aveva in precedenza convenuto un analogo prestito del calciatore, come “giovane di serie” dell’AS Livorno Calcio, società professionistica, in data 5 Agosto 2019.

Tutto ciò a detta della società ricorrente era avvenuto nei pieno rispetto di quanto disposto dalle NOIF nell’art. 101 comma 8 e dall’art. 103 bis.

Invece, il Comitato Regionale Toscana, cui era stata trasmessa la suddetta lista di trasferimento, aveva in data 6 settembre 2019 annullato il trasferimento stesso, con la motivazione che il calciatore Focardi Olmi Gabriele risultava “già in prestito ad altra società (Aglianese)”.

Per quanto sopra esposto, la società ricorrente insisteva perché il trasferimento temporaneo venisse dichiarato valido ed efficace, esponendo che a tale conclusione doveva pervenirsi in punto di diritto con la corretta interpretazione delle vigenti NOIF in materia e rappresentando che peraltro a tali conclusioni erano pervenuti sia lo stesso Comitato Regionale Toscana sia altri Comitati Regionali, come quello della Lombardia.

Questo Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio (in cui è intervenuto “ad adiuvandum” anche il calciatore Focardi Olmi Gabriele) ed acquisiti gli atti presso il C.R. Toscana - LND, provvedeva come da dispositivo in atti.

Ciò detto, ritiene opportuno rilevare che il Comitato Regionale Toscana - LND, nel trasmettere la documentazione inerente al trasferimento “de quo” (v. fg 218, con data 12.09.2019), riconosceva corretta l’interpretazione dell’art. 101 comma 8 NOIF in ordine al “doppio” trasferimento del “giovane di serie”, giustificando l’annullamento del documento ricevuto (lista di trasferimento con assenso in calce della società Aglianese) con “l’impossibilità tecnica di meccanizzazione del trasferimento”.

In effetti, il disposto di cui all’art. 101 comma 8 delle NOIF consente espressamente che (fermo restando il disposto di cui all’art. 95 comma 2)  un calciatore “giovane di serie”, dopo un precedente trasferimento temporaneo, venga nuovamente trasferito, con il consenso della originaria società cedente, sempre a titolo temporaneo, “nello stessoperiodo della campagna trasferimenti”.

Quindi, la norma riconosce il diritto al doppio trasferimento del giovane di serie nello stesso periodo della campagna di trasferimenti, ma se si segue letteralmente il disposto dell’art. 101 comma 8, sarebbe necessario che il secondo trasferimento a titolo temporaneo avvenisse con “l’espresso consenso dell’originaria società cedente”: quindi nei casi come quello in esame, la lista di trasferimento dovrebbe vedere come parti la società prima cessionaria e la società seconda cessionaria, mentre la originaria società cedente dovrebbe esprimere “espresso consenso” (ma in tal caso il calciatore non sarebbe più “giovane di serie”, ed avrebbe lo status di dilettante), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso in ispecie, dove la lista è stata formata dal Livorno Calcio Srl, come società cedente, e dalla USD Colligiana come nuova cessionaria a titolo temporaneo, mentre la società Aglianese Calcio è intervenuta come prestatrice del consenso. Pertanto, per riconoscere il “Diritto al Doppio Trasferimento” di cui all’art. 101 comma 8, tenendo conto delle difficoltà “telematiche” indicate dal Comitato Regionale Toscana, non vi è, allo stato, altra possibilità di quella prescelta dalle tre società interessate: un unico modulo di lista, dove il Livorno è la società cedente del “giovane di serie” e la Colligiana la nuova cessionaria, con il consenso apposto in calce all’atto dalla società Aglianese.

Per ovviare all’ostacolo telematico, che vede la società Aglianese ancora come titolare del primo trasferimento a titolo temporaneo, o si opera una “forzatura” del sistema (ove possibile) oppure occorre un intervento “giudiziario” che dichiari legittimo il doppio trasferimento così come effettuato nella fattispecie.

A tale conclusione deve pervenirsi, a parere dell’adito Tribunale, per garantire la concreta “fruibilità” del diritto previsto dall’art. 101 comma 8 NOIF, nello stesso periodo della campagna tesseramenti, considerando il sostanziale accordo di tutte le parti.

Tuttavia, la soluzione “giudiziaria” non può eliminare il danno sostanziale subito dal calciatore e dalla società Colligiana per il tempo ormai trascorso senza possibilità di utilizzazione del calciatore medesimo.

De jure condendo” va detto che sarebbe auspicabile trovare una soluzione o sul piano telematico (ove possibile) o sul piano della disciplina dell’esecuzione dei trasferimenti a titolo temporaneo di Giovani di Serie, avvenuti e risolti nel primo periodo estivo di mercato, esecuzione ora prevista per il mese di gennaio dell’anno successivo.

Per quanto sopra detto, il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenze di legge per la restituzione del contributo di accesso alla G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dalla società USD Colligiana e dichiara legittimo il tesseramento temporaneo del calciatore Focardi Olmi Gabriele in favore della reclamante USD Colligiana, con effetto dal ricevimento della lista di trasferimento trasmessa al competente Comitato.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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