DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 772 del 27.05.2020 – Delibera – GARA DEL 15/02/2020: TODIS LIDODIOSTIA FUTSAL- PETRARCA CALCIO A 5 SRL Reclamo proposto dalla Società: PETRARCA CALCIO A 5 SRL
GARA DEL 15/02/2020: TODIS LIDODIOSTIA FUTSAL- PETRARCA CALCIO A 5 SRL
Reclamo proposto dalla Società: PETRARCA CALCIO A 5 SRL
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nell'incontro in epigrafe il calciatore Pinto Junior Paulo Josè in posizione irregolare di tesseramento, in quanto avvenuto, a suo dire, in violazione delle norme contemplate dall'art.40 quinquies, comma 4 delle NOIF. Sostiene infatti la ricorrente che il suddetto calciatore, residente in Italia e tesserato nella scorsa stagione sportiva presso la Società Real Futsal Arzignano, in data 30 agosto 2019 sia stato trasferito presso una Società della Federazione spagnola, per poi rientrare in Italia trasferendosi non più presso l'originaria società d'appartenenza, come previsto dal dianzi citato articolo delle NOIF, bensì venendo tesserato il 21 gennaio 2020 presso la Società Todis Lidodiostia. Da qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta, la quale con dovizia di particolari e considerazioni contesta la pretesa della parte attrice sostenendo la legittimità del proprio operato, Il ricorso è infondato e viene respinto. La reclamante nel formulare la propria pretesa non ha considerato che il calciatore in questione si era svincolato dalla Società Real Futsal Arzignano in data 1 luglio 2019, equivocando, di conseguenza, sull'operatività dell'art 40 quinquies delle NOIF che attiene invece solamente ai calciatori in regime di tesseramento per una Società italiana al momento in cui vengono trasferiti ad una Società appartenente ad una Federazione estera e non ai calciatori svincolati. Al riguardo lo scrivente Giudice Sportivo, dovendo a suo tempo decidere una questione di altro calciatore del tutto analoga a quella attualmente in esame, ha provveduto a sottoporre il caso all'attenzione del Tribunale Federale Nazionale. Sezione Tesseramenti, il quale con decisione del 9 marzo 2020, confermava la legittimità del tesseramento prospettatogli. Di conseguenza, in considerazione dell'indirizzo specificato dal Tribunale Federale Nazionale e considerato che l'attuale fattispecie in esame rientra nell'alveo delle valutazioni adottate a sostegno della suddetta decisione ne discende che il gravame di che trattasi appare infondato in punto di fatto e di diritto.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. n°658 del 18/02/20 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: TODIS LIDODIOSTIA FUTSAL - PETRARCA CALCIO A 5 SRL 3 -0; b) la tassa di reclamo è addebitata.
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