DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 710 del 24.02.2021 – Delibera – GARA DEL 22/01/2021: SSD META CATANIA – ASD REAL SAN GIUSEPPE Reclamo proposto dalla Società: ASD Real San Giuseppe
GARA DEL 22/01/2021: SSD META CATANIA – ASD REAL SAN GIUSEPPE
Reclamo proposto dalla Società: ASD Real San Giuseppe
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dall’espulsione comminata dall’arbitro ad un calciatore del Real San Giuseppe al 1’ e 27” del secondo tempo. La squadra ricorrente per l’effetto del suddetto provvedimento avrebbe dovuto proseguire l’incontro in inferiorità numerica per due minuti effettivi e ripristinare tale parità allo scoccare del minuto 3’ e 27”. Questo non sarebbe avvenuto e si sarebbe concretizzato solo all’atto della realizzazione di una rete da parte della società avversaria avvenuta al minuto 3’ e 47. Da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Dall’esame degli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, risulta che il calciatore Guedes Pedro del Real San Giuseppe veniva espulso per doppia ammonizione al 1’ e 47” del secondo tempo. Al minuto 3’ e 47” la società Meta Catania realizzava una rete ragion per cui veniva ripristinata la parità numerica, determinata sia per il decorso del tempo di penalizzazione che per la segnatura della rete suddetta. Ne consegue pertanto che la durata della penalizzazione è stata regolare e che la disputa della gara non è stata inficiata da alcun errore tecnico.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 533 del 26/01/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Meta Catania C5 – Real San Giuseppe 7 - 3; b) la tassa di reclamo viene addebitata.