F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 230/CSA pubblicata il 30 Giugno 2021- SSDARL Napoli Femminile N. 226/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 230/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 226/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 230/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Paolo Del Vecchio Componente (relatore)
Daniele Cantini Componente
Franco Granato Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di R.G. 226/CSA/2020-2021, proposto dalla società SSDARL Napoli Femminile avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Oliviero Elisabetta seguito gara SSDARL Napoli Femminile/A.S. Roma S.p.a. del 22.05.2021,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile -
Com. Uff. n. 155/DCF del 26.05.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11.06.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del
Vecchio con la presenza dell’Avv. Monica Fiorillo per la società reclamante;
RITENUTO IN FATTO
La SSDARL Napoli Femminile, seguito gara SSDARL Napoli Femminile/A.S. Roma S.p.A. del 22.05.2021, valevole per la 11^ giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Femminile TIMVISION – stagione 2020/21, conclusasi con il punteggio di 2-2, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile alla calciatrice Oliviero Elisabetta “per avere, nel protestare in occasione della concessione di un calcio di rigore, assunto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, afferrando per un braccio il medesimo e strattonandolo lo costringeva a girarsi verso di lei”.
Nello specifico la reclamante ha eccepito l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta chiedendo per l’effetto la riduzione della sanzione della squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara.
Il reclamo proposto dalla SSDARL Napoli Femminile deve essere respinto per le seguenti considerazioni in
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti e/o gravemente irriguardosi nel corso delle manifestazioni sportive.
Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.
Nello specifico l’articolo 36 C.G.S. statuisce in ordine alle condotte poste in essere da calciatori e tecnici nei confronti degli Ufficiali di Gara, diverse da quelle “violente” la cui disciplina è, invece, contenuta nell’articolo 35.
Sicché, alla luce del dato normativo, ai sensi del primo comma – lett. b) del sopracitato articolo, ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.
Nella documentazione arbitrale presente in atti si evince chiaramente che al minuto 49 del secondo tempo regolamentare la calciatrice Oliviero Elisabetta, nel protestare contro il Direttore di Gara per una decisione arbitrale assunta nel corso della gara, lo ha afferrato con decisione per il braccio, concretando, pertanto, la condotta di cui all’articolo 36, comma 1 – lett. b, C.G.S.
Nel referto, infatti, è stata data ampia e dettagliata spiegazione circa le dinamiche e le modalità di svolgimento della condotta attribuita alla calciatrice Oliviero Elisabetta. Il referto costituisce elemento valutabile ai fini della decisione ed è, infatti, munito di fede privilegiata.
D’altronde la condotta censurata alla calciatrice non è neppure disconosciuta dalla società reclamante che, in parte motiva, ne chiede una diversa qualificazione osservando come in occasione del contatto la calciatrice non abbia profferito all’indirizzo del Direttore di Gara espressioni offensive e/o irriguardose.
Sennonché tale giustificazione non può essere posta a fondamento di un intervento correttivo da parte di questa Corte che, all’opposto, rileva la correttezza della determinazione assunta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio femminile, che, correttamente operando e applicando le disposizioni normative, ha comminato alla calciatrice Oliviero Elisabetta la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara.
Va, infatti, sottolineata la deprecabilità della condotta posta in essere dalla Oliviero nei confronti del Direttore di Gara. Il contatto fisico, ancorché di lieve entità, costituisce comportamento gravemente irriguardoso, talvolta prodromico alla commissione di atti violenti.
Le società sportive sono gravate dall’obbligo di sensibilizzare i propri tesserati verso la tematica del rispetto nei confronti delle istituzioni e degli Ufficiali di Gara, ragion per cui è preclusa a questa Corte ogni diversa valutazione dei fatti contestati rispetto alla costruzione operata dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.