F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN del 28.10.2020 – (Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 nei confronti deL sig. Claudio Mauriello + altri – Reg. Prot. n. 19/TFN-SD) Decisione n. 30/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 Reg. Prot. 19/TFN-SD

Decisione n. 30/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020

Reg. Prot. 19/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 nei confronti dei sig.ri Claudio Mauriello, Luigi Iuppa, Antonio Moscaritolo, [Giuseppe A.M. Di Salvia e della società US Avellino 1912 Srl, la cui posizione è definita separatamente],

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale f.f.  ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1004 19-20 avente ad oggetto "Accertamenti in merito al regolare tesseramento del calciatore minore Giuseppe Alfonso Di Salvia con la Società Unione Sportiva Avellino 1912, in quanto lo stesso dapprima veniva convocato per la partecipazione in diverse gare ed in seguito veniva escluso con motivazioni relative a problematiche inerenti il tesseramento";

vista la documentazione acquisita ed esaminata l'attività istruttoria nonché letta la relazione di indagine ed i relativi allegati;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini datata 7.8.2020 regolarmente notificata, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Claudio Mauriello, già Presidente della US Avellino 1912;

2) il sig. Luigi Iuppa, già Segretario della US Avellino 1912;

3) Il sig. Antonio Moscaritolo, dirigente della US Avellino 1912;

4) Il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia calciatore già tesserato della ASD Solofra Calcio;

5) la società US Avellino 1912;

- il sig. Claudio Mauriello per rispondere della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare Casertana–Avellino del 22.09.2019 e Avellino– Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nella parte motiva;

- Il sig. Luigi Iuppa per rispondere della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia, come descritto nella parte motiva;

- Il sig. Antonio Moscaritolo per rispondere della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito in Caserta ed Avellino con la sottoscrizione della relative distinte gara che il calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia disputasse le gare Casertana–Avellino del 22.09.2019 e Avellino–Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nella parte motiva;

- Il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di accertare la regolarità del proprio tesseramento con la US Avellino 1912 e per aver partecipato alle gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché, come detto, non tesserato, come descritto nella parte motiva;

- la società US Avellino 1912 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del vigente CGS, per il comportamento nell’interesse della quale i predetti soggetti hanno commesso i fatti contestati.

La memoria difensiva

Dopo la convocazione dell'odierna riunione perveniva dapprima la memoria difensiva 19.10.2020 dei difensori di US Avellino 1912, con un allegato, con richiesta di proscioglimento o, in subordine, di applicazione della punizione minima di cui all'art. 8 CGS da limitarsi ad un'ammonizione e successivamente venivano ricevuti due accordi per l'applicazione della sanzione ex art. 127 CGS sottoscritti dai deferiti US Avellino 1912 e dal sig. Giuseppe A. M. Di Salvia e dal rappresentante della Procura Federale.

Il dibattimento

All'odierna  riunione  in  videoconferenza  i  difensori  delle  suddette  parti  ed  il  rappresentante  della  Procura  hanno confermato gli accordi di patteggiamento, che saranno esaminati e disposti con separata decisione.

Nei confronti dei restanti deferiti, non presenti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni di mesi tre di inibizione a carico dei sig.ri Claudio Mauriello e Luigi Iuppa e di mesi due a carico del sig. Antonio Moscaritolo.

I motivi della decisione

Il deferimento è meritevole di accoglimento anche se le sanzioni vanno ridotte nella loro misura che appare eccessiva.

a) In fatto.

L'insieme dei documenti acquisiti e le audizioni assunte consentono una puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti per i quali si procede, neppure oggetto di contestazione nell'unica memoria pervenuta.

L'indagine trae origine dalla segnalazione 21.2.2020 con la quale la Segreteria della FIGC ha trasmesso alla Procura Federale la richiesta di autorizzazione ex art. 30 Statuto FIGC dell'avv. Giuseppe Di Salvia, datata 19.1.2020, per agire giudizialmente nei confronti di US Avellino 1912, ritenuta responsabile del mancato tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia, suo assistito. In tale richiesta segnalava che in data 16.9.2020 il calciatore minorenne, unitamente ai suoi genitori, aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento quale giovane di serie con la società US Avellino 1912, avendo già iniziato ad allenarsi con detta squadra, nell'ottica di partecipare al campionato nazionale Berretti, venendo anche convocato per la gara in programma in data 22.9.2020 contro la Casertana, anche se poi cancellato dalla distinta per un problema di tesseramento rilevato dal direttore di gara ed anche per la gara successiva del 28.9.2020 contro la Paganese, per la quale veniva inserito in distinta e rimaneva in panchina con le riserve. Dopo non essere stato convocato per due gare ed un periodo di un paio di mesi di assenza dagli allenamenti per motivi di salute, veniva a sapere nel dicembre 2020 da terzi che era stato riscontrato un problema nel suo tesseramento, per cui non poteva riprendere l'attività, cui seguivano svariate richieste di chiarimenti al sodalizio, rimaste sempre senza riscontro.

Nel corso dell'indagine emergeva che il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia era stato tesserato da aprile 2019 per la ASD Solofra Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza, che al termine della stagione era retrocessa e che il sig. Giuseppe Tornatore, direttore sportivo di tale società calcistica, avrebbe inviato un messaggio WhatsApp al gruppo squadra con il quale segnalava che tutti i calciatori erano da considerarsi svincolati (di tale messaggio non v'è traccia agli atti). Proprio per questo presunto svincolo il giovane calciatore avrebbe avvicinato, tramite il padre, un allenatore di US Avellino 1912 per offrire le sue prestazioni sportive, avrebbe sostenuto e superato dei provini e poi partecipato ad allenamenti, giungendo alla sottoscrizione della richiesta di tesseramento di cui si è detto. Trovava anche conferma che il giovane calciatore veniva convocato per le prime due gare del campionato, venendo depennato dalla distinta in occasione della prima in quanto non risultava tesserato ed essendo invece inserito in distinta nella seconda, anche se tra le riserve e senza prendere parte alla gara, ma determinando la convinzione che fosse stato tesserato nel frattempo. Nelle due successive gare, pur allenandosi, non veniva convocato senza motivazione. Solo due mesi dopo, al rientro da una sua malattia, il dirigente accompagnatore sig. Antonio Moscaritolo gli avrebbe detto che v'erano stati problemi con il suo tesseramento e che per questo non poteva riprendere gli allenamenti. Suo padre, sempre in sede di audizione, riferiva dei successivi tentativi di avere informazioni dalla società US Avellino 1912 sul mancato tesseramento del figlio senza ottenere risposta, nonostante anche un passaggio diretto in sede, pur precisando che dopo quanto riferito dal sig. Moscaritolo al figlio sull'impossibilità di riprendere gli allenamenti in quanto non tesserato, aveva chiamato telefonicamente il sig. Giuseppe Tornatore, direttore sportivo di ASD Solofra, dal quale apprendeva che, per un errore materiale, suo figlio non era stato oggetto della domanda di svincolo e che vi avrebbe posto rimedio nella sessione suppletiva  di  dicembre,  come  poi  effettivamente  documentato  da  apposito  Com.  Uff.  del  CR  Campania  LND dell'11.12.2019 in atti. Quest'ultimo dirigente, sentito dalla Procura Federale, confermava la volontà di svincolare tutti i calciatori a seguito della retrocessione al termine del campionato 2018/2019 e di aver comunicato tramite telefono tale svincolo solo ai calciatori che gliene fecero richiesta, non rammentando che tra gli stessi rientrasse o meno il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia. Riferiva di aver ricevuto una telefonata dal sig. Giuseppe Di Salvia, padre del giovane, che gli chiedeva spiegazioni in ordine alle problematiche di tesseramento del figlio e che solo in tale occasione risalente al novembre 2019, nel controllare la lista dei calciatori da svincolare inviata al CR Campano nel luglio 2019, si accorgeva che per un suo errore materiale non vi aveva inserito il sig. Giuseppe A. M. Di Salvia, provvedendosi nella sessione del mese successivo, ottenendo lo svincolo sia pur tardivamente. Affermava che in ogni caso nessun dirigente della società US Avellino 1912 lo avrebbe chiamato per chiedere informazioni e che il sistema in uso a tutte le società calcistiche avrebbe consentito di appurare facilmente se un calciatore risultasse tesserato o meno per una società, consultazione che a quanto pare non era stata fatta all'atto della richiesta di tesseramento. A sua volta il sig. Luigi Iuppa, rimasto in carica come segretario di US Avellino 1912 sino al dicembre 2019, non più tesserato e che ha risposto alle domande della Procura per iscritto, precisava di essere l'unico soggetto abilitato ad accedere alla piattaforma abilitata alla procedura di tesseramento dei calciatori e dei giovani di serie e di aver proceduto alla richiesta di tesseramento del sig. Giuseppe A. M. Di Salvia a metà settembre 2019 dopo le rassicurazioni dei genitori e previa la dichiarazione del giovane di non avere vincoli di tesseramento con altre società. Da ultimo segnalava di aver appreso dall'Ufficio Tesseramenti Lega Pro nell'ottobre 2019 (esattamente in data 29.10.2019, come da documento in atti) che il calciatore era già tesserato per altra società (ASD Solofra) e di averlo comunicato ai dirigenti del sodalizio affinché ne evitassero l'impiego in gare ufficiali.

b) In diritto.

Al sig.ri Claudio Mauriello, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di US Avellino 1912 all'epoca dei fatti contestati, come da schede di censimento in atti, è anzitutto ascritto di aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Si Salvia, di farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa e di averne consentito l'utilizzo come calciatore in occasione delle due gare citate, nelle quali è stata inserito in distinta, valevoli per il campionato nazionale Berretti, senza averne titolo in quanto tesserato per altra società.

Orbene, il deferito risulta aver commesso le condotte contestate nei limiti che di seguito si espongono. Effettivamente è al legale rappresentante del sodalizio che compete l'osservanza delle modalità di tesseramento ai sensi dell'art. 39 NOIF, compresa la sottoscrizione della richiesta di tesseramento, da svolgere in modo conforme alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, come disposto all'art. 32, c. 2, CGS nonché compete allo stesso il rispetto dell'obbligo in capo alle società calcistiche di avvalersi solo di calciatori tesserati ai sensi dell'art. 7, c. 1, Statuto FIGC, osservando prima delle gare gli adempimenti di cui all'art. 61 NOIF ed impiegando calciatori tesserati muniti di idoneità all'attività sportiva (art. 43 NOIF) e coperti da assicurazione contro i rischi (art. 45 NOIF), oltre al rispetto dell'obbligo generale di cui all'art. 4, c. 1, CGS e ciò anche nel caso, quivi non comprovato, che alcune delle suddette competenze fossero state appositamente delegate ad altri, rispondendone in tal caso sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato del delegato.

Nel caso di specie è pacifico che l'intendimento comune al sodalizio ed al calciatore era quello di porre in essere un valido tesseramento, abortito per colpa di entrambi i soggetti, sia pur in misura prevalente per quella della società che poteva accorgersi del preesistente vincolo del calciatore da una banale verifica della piattaforma da attuarsi prima di presentare la richiesta di tesseramento. Tale omissione non ha consentito di rilevare che il calciatore non aveva ottenuto lo svincolo dalla precedente società dilettantistica che è la fonte delle successive contestazioni in quanto lo stesso è stato erroneamente inserito nella distinta dei calciatori tesserati per due gare valevoli per il campionato nazionale Berretti.

Non risulta invece fondato l'addebito relativo al mancato possesso in capo al calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica in quanto lo stesso è stato allegato nella memoria difensiva di US Avellino 1912 e presenta la scadenza del 26.10.2019, successiva a quella delle due gare per le quali era stato convocato e messo in distinta. Inoltre, all'errore della sua indicazione in distinta, non ha fatto seguito alcun rischio effettivo in quanto fortunatamente il giovane di serie non ha mai preso parte ad alcuna gara.

A fronte dell'infondatezza di un addebito e di quanto sopra osservato, la richiesta sanzionatoria della Procura Federale dell'inibizione di mesi tre a carico del sig. Claudio Mauriello va ridotta a quella di mesi due.

Al sig. Luigi Iuppa, all'epoca dei fatti segretario di US Avellino 1982, con accesso alla piattaforma dei tesseramenti, va ascritta la violazione di cui all'art. 32, c. 2, CGS per aver dato corso alla richiesta di tesseramento in palese violazione delle disposizioni federali e dei regolamenti di Lega senza verificare l'effettiva esistenza dello svincolo del giovane di serie e fidandosi di quanto riferitogli a voce, pur potendo facilmente accorgendosi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, del preesistente tesseramento ancora in essere utilizzando la piattaforma, violando anche il disposto dell'art. 4, c. 1, CGS. Per quanto il sig. Luigi Iuppa abbia un ambito di responsabilità ed un addebito più ristretto rispetto a quello del Presidente, si ritiene equo applicargli la medesima sanzione proprio in ragione della peculiarità del suo esclusivo accesso alla piattaforma dei tesseramenti, in quanto l'uso corretto della stessa avrebbe impedito l'insorgere dellafattispecie disciplinare in capo anche agli altri soggetti deferiti. Per questa ragione si ritiene equa l'irrogazione allo stesso dell'inibizione di mesi due.

Al sig. Antonio Moscaritolo, dirigente accompagnatore della squadra US Avellino 1912 partecipante al campionato

nazionale Berretti, va ascritta la responsabilità di aver personalmente sottoscritto due distinte relative alle gare contro la Casertana, disputata in data 22.9.2019 e contro la Paganese, disputata in data 28.9.2019, nelle quali risultava iscritto il nominativo del calciatore sig. Giuseppe A. M. Di Salvia, che non aveva titolo per parteciparvi non risultando tesserato per tale sodalizio, violando gli obblighi posti a suo carico di cui all'art. 61 NOIF ed anche il disposto precettivo generale di cui all'art. 4, c. 1, CGS.

Anche nel suo caso la sanzione viene però ridotta all'inibizione di mesi uno, tenendo conto dell'affidamento dallo stesso fatto sulla validità richiesta di tesseramento fatta da terzi e comunque perché non ha più inserito il calciatore in distinta una volta saputo a fine ottobre che era ancora tesserato per ASD Solofra.

Il dispositivo

Per l'insieme delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, fatti salvi i patteggiamenti già disposti con separata decisione, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Claudio Mauriello, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Luigi Iuppa, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Antonio Moscaritolo, mesi 1 (uno) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it