F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/TFN del 18.12.2020 – (Deferimento n. 6308/ 222pf20-21/GC/gb del 24.11.2020 nei confronti del sig. Curci Riccardo e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 64/TFN-SD) Decisione n. 70/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6308/ 222pf20-21/GC/gb del 24.11.2020 Reg. Prot. 64/TFN-SD

Decisione n. 70/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6308/ 222pf20-21/GC/gb del 24.11.2020

Reg. Prot. 64/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6308/ 222pf20-21/GC/gb del 24.11.2020 nei confronti del sig. Curci Riccardo e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 24 novembre 2020 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale:

- “il sig. Curci RiccardoAmministratore unico e legale rappresentante della società FC Rieti Srl, è incorso nella violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 11 lett. a) - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per la mancanza della documentazione attestante l’eventuale pagamento emolumenti dovuti a tesserati e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Rieti (RI) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;

- la società FC Rieti Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare dopo aver ricevuto la segnalazione della Co.Vi.So.D. in data 22.9.2020.

All’udienza del 16 dicembre 2020, svoltasi con modalità telematiche, è comparso il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento ed irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Curci Riccardo: inibizione di giorni 30 (trenta):

- per la società FC Rieti Srl: ammenda di euro 1.000,00 (mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, oltreché dal fatto che controparte nella memoria depositata nel corso delle indagini non ha contestato tale aspetto, risulta che effettivamente che il sig. Curci, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Rieti Srl, non ha provveduto ad effettuare l’iscrizione al campionato depositando la documentazione idonea a comprovare il pagamento degli emolumenti ai propri tesserati nel termine previsto dal C.U. 119, e cioè entro il 24.7.2020.

Non ha, inoltre, alcun rilievo il fatto che la Co.Vi.So.D. abbia dapprima ritenuto regolare l’iscrizione al campionato con atto del 28.7.2020 e solo il 29.7.2020, un giorno dopo il termine del 28.7.2020 assegnato alla Co.Vi.So.D. per l’esercizio dell’attività amministrativa di propria competenza, abbia emendato il proprio errore rivedendo la propria valutazione rilevando la mancata documentazione dei pagamenti.

Detto termine, non impedisce, infatti, alla Commissione di autoannullare anche successivamente, in un termine ragionevole, le proprie determinazioni risultate erronee al fine di assicurare il rispetto delle regole funzionali ad un corretto svolgimento del campionato; tanto più che nella specie l’errore è stato corretto in un solo giorno e, di conseguenza, non vi è stata la lesione di alcun affidamento e tantomeno la compromissione del diritto di difesa della deferita, avendo la stessa potuto comunque proporre tempestivamente ricorso avverso la riveduta determinazione nel rispetto del termine ultimo del 31.7.2020, previsto dal citato C.U. n. 119.

Dalla responsabilità del sig. Curci consegue quella diretta della Società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Curci Riccardo, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società FC Rieti Srl, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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