F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN del 18.12.2020 – (Deferimento n. 6345/223pf20-21/GC/gb del 25.11.2020 nei confronti del sig. Romeo Bruno e della società ASD Roccella – Reg. Prot. 66/TFN-SD) Decisione n. 71/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6345/223pf20-21/GC/gb del 25.11.2020 Reg. Prot. 66/TFN-SD

Decisione n. 71/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6345/223pf20-21/GC/gb del 25.11.2020

Reg. Prot. 66/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6345/223pf20-21/GC/gb del 25.11.2020 nei confronti del sig. Romeo Bruno e della società ASD Roccella,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 25 novembre 2020 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale:

- “il sig. Romeo Bruno, Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella, è incorso nella violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 9 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per le contestazioni pervenute per il tramite di A.I.C. dei tesserati Giovanni Liviera Zugiani, Ivan Perkovic e Francesco Figliomeni e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Roccella Ionica (RC) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;

2) la società ASD Roccella, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare dopo aver ricevuto la segnalazione tramite A.I.C. dei tesserati Giovanni Liviera Zugiani, Ivan Perkovic e Francesco Figliomeni in data 22.9.2020.

All’udienza del 16 dicembre 2020, svoltasi con modalità telematiche, è comparso il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento ed irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Romeo Bruno: inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Roccella: ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente che il sig. Bruno Romeo, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Roccella, non ha provveduto ad effettuare l’iscrizione al campionato depositando la documentazione idonea a comprovare il pagamento degli emolumenti ai predetti tesserati nel termine del 24.7.2020 previsto dal C.U. 119, incorrendo, dunque, nella violazione contestata.

Dalla responsabilità del sig. Romeo consegue quella diretta della Società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Romeo Bruno, giorni 30 (trenta) di inibizione;
  • per la società ASD Roccella, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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