F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN del 23.12.2020 – (Deferimento n. 6430/171 pf20/21 GC/LDF/ac del 27.11.2020 nei confronti del sig. Carabellò Giovanni – Reg. Prot. 69/TFN-SD) Decisione n. 74/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6430/171 pf20/21 GC/LDF/ac del 27.11.2020 Reg. Prot. 69/TFN-SD

Decisione n. 74/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6430/171 pf20/21 GC/LDF/ac del 27.11.2020

Reg. Prot. 69/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Paola Clarizia – Componente (Relatore);

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6430/171 pf20/21 GC/LDF/ac del 27.11.2020 nei confronti del sig. Carabellò Giovanni,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con provvedimento n. 6430/171 pf 20/21 GC/LDF/ac del 27.11.2020 la Procura Federale ha deferito:

- Il sig. Giovanni Carabellò, all'epoca dei fatti e ad oggi, iscritto ed inquadrato nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, tenuto dalla F.I.G.C., alla posizione n.1256, non tesserato ma direttore generale di fatto della società ACR Messina SSD arl s.s. 17-18, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 34 comma 1 del CGS, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza del vincolo di giustizia federale, in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale “intitolato efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria” nonché agli artt. 2 e 9 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, istituito presso la F.I.G.C, in virtù dei quali rispettivamente “l’iscrizione nell’Elenco Speciale, comporta l’assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C.” e “l’iscritto all’Elenco Speciale è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”, per avere, in data 3.7.2018 presentato denuncia querela dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, unitamente all'allenatore sig. Venuto Antonio, nei confronti del Presidente della società ACR Messina SSD arl, sig. Pietro Sciotto, per il presunto reato di diffamazione, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C., eludendo in tal modo il cd. vincolo di giustizia federale”.

In particolare, con il richiamato deferimento la Procura Federale contestava la violazione del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC, in base al quale, secondo l’interpretazione della Procura federale, i tesserati, qualora ritengano che in un episodio che trae origine dall’attività sportiva siano integrati gli estremi di un reato perseguibile a mera querela di parte, debbano previamente rivolgersi al Consiglio Federale al fine di ottenere l’autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia.

Procedimento

L’udienza di discussione del deferimento era fissata per il giorno 16 dicembre 2020.

Memorie difensive

Le difese del deferito con memoria tempestivamente depositata in giudizio, dopo aver ricostruito l’intera vicenda che ha condotto alla presentazione da parte del sig. Giovanni Carabellò denuncia-querela presso la Procura della Repubblica contro il Presidente del Messina Pietro Sciotto per dichiarazioni diffamatorie rese nel corso di una conferenza stampa tenuta dopo la gara Messina Palazzolo del 4.4.2018, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto lo stesso “non è più un tesserato per società, ma lo è dell’ordinamento sportivo solo per permettere alle società di eventualmente tesserarlo”.

Il dibattimento

All’udienza del 24 settembre 2020 comparivano l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Natale Venuto in rappresentanza del deferito, che interveniva anche personalmente.

La Procura Federale concludeva per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione dell’inibizione di anni 1 (uno), oltre all’ammenda di € 500,00. L’avv. Natale Venuto si riportava alla memoria difensiva depositata in giudizio.

Il Collegio si riservava.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva la sussistenza in capo al deferito della legittimazione passiva, in quanto iscritto e inquadrato, sia all’epoca dei fatti, sia oggi, nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

Ai fini dell’appartenenza all’ordinamento federale è irrilevante la circostanza che un soggetto sia tesserato presso una società, essendo sufficiente che lo stesso sia iscritto negli elenchi federali.

Nel merito il deferimento appare infondato.

In base ai principi enucleati dal Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, 5.6.2020, n.26), recentemente ribaditi dalla Corte federale di appello della FIGC (IV, 5.11.2020, n. 42), il deferito non può essere sanzionato per aver fatto valere nel procedimento penale il diritto soggettivo alla reputazione rilevante per l’ordinamento dello Stato senza aver prima richiesto (e ottenuto) l’autorizzazione dai componenti organi federali.

Il vincolo di giustizia sportiva è espressione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale rispetto all’ordinamento statale;  autonomia  che,  tuttavia,  è  limitata,  in quanto  sussiste  una  riserva  di  giurisdizione  statale (esclusiva o concorrente), laddove fatti e situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento sportivo non esauriscono i propri effetti al loro interno, ma assumono rilievo anche nell’ordinamento statale.

Conseguentemente, poiché “la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso”, il vincolo di giustizia sportiva “incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario” (Collegio Garanzia dello Sport, n. 26/2020, cit.).

Né del resto si può ritenere che i reati perseguibili a querela di parte dovrebbero rientrare nell’ambito di operatività del vincolo di giustizia sportiva, in quanto subordinati alla volontà della parte offesa.

Da un lato, infatti, i reati punibili a querela di parte sono comunque riservati all’ordinamento statale.Da un altro lato, “la querela è un diritto strettamente personale, attribuito alla sola persona offesa. E come tale non può essere subordinato all’autorizzazione di terzi, con il rischio di un potenziale diniego” (Corte federale di appello della FIGC, n. 42/2020, cit).Alla stregua di tali principi appare evidente che la violazione contestata al sig. Giovanni Carabellò è infondata, in quanto il c.d. “vincolo di giustizia”, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, non è configurabile nell’ipotesi in cui l’azione giudiziaria è promosso per fattispecie aventi rilevanza penale.

Tra l’altro, nel caso di specie, il deferito aveva precedentemente adito le competenti autorità federali, che, tuttavia, avevano archiviato il procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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