F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/TFN del 20.01.2021 – (Deferimento n. 7040/365 pf20-21 GC/GT/mg del 14.12.2020 nei confronti del sig. Ceri Simone – Reg. Prot. 80/TFN-SD) Decisione n. 85/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7040/365 pf20-21 GC/GT/mg del 14.12.2020 Reg. Prot. 80/TFN-SD

Decisione n. 85/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7040/365 pf20-21 GC/GT/mg del 14.12.2020

Reg. Prot. 80/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7040/365 pf20-21 GC/GT/mg del 14.12.2020 nei confronti del sig. Ceri Simone,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Simone Ceri, all’epoca del fatto vice presidente della Società US Grosseto 1912 SSARL, facendo riferimento alla gara Grosseto – Lecco del 15.11.2020 di Lega Pro girone A, rilasciava su due testate giornalistiche, precisamente www.grossetosport.com del 15.11.2020 e www.tuttoc.com del 17.11.2020, alcune dichiarazioni, che, nella parte che qui interessa, erano del seguente tenore: “quest’oggi il calcio ha dimostrato come non sia uno sport credibile (…); questo è un calcio dove vanno avanti i truffaldini. È un grande circo dove più fai debiti più sei apprezzato e non è il nostro modo di vedere il calcio, che per noi è una grande passione e non sarà mai utilizzato per fare altre cose (…); questo è un campionato che si gioca solo per chi ha voluto prendere i soldi delle iscrizioni (…); dover affrontare un arbitro (a nome Francesco Carrione, che aveva diretto la gara di cui sopra: nota mia), che, dopo l’errore che ha fatto ha avuto la sfrontatezza e la maleducazione di dire che Grosseto è una città di m… che non può stare in Serie C, per sua fortuna non l’ho sentita, ma me l’hanno riferita è una cosa inaccettabile (…); se retrocediamo dobbiamo farlo sul campo e per mano del campo e non per mano di qualche disonesto. Sul calcio pagano solo i tifosi (…); Carrione ha fatto un furto con scasso e dopo ha avuto anche la sfrontatezza di definire Grosseto un posto di m….(…); anzi non mi stupirei se tra qualche anno troveremo il signor Carrione a dirigere partite della massima serie. Questo è un sistema malato e se non sei malato come loro, non gli servi”.

La  Segreteria  Generale  della  Lega  Pro  portava  a  conoscenza  della  Procura  Federale  siffatte  dichiarazioni,  che accompagnava con l’articolo della testata www.tuttoc.com, sicché la Procura Federale in data 14.12.2020 deferiva a questo Tribunale il predetto sig. Simone Cerri, nella sua qualità, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS  – FIGC,  per aver egli stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, nonché della reputazione, della competenza e della capacità del sig. Francesco Carrione, arbitro della gara Grosseto – Lecco del 15.11.2020.

Nella parte motiva del deferimento, si dava atto che le dichiarazioni in oggetto erano da ritenersi pubbliche (art. 23 comma secondo CGS – FIGC), in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità della loro diffusione su testate giornalistiche web; si dava altresì atto che, a seguito della notifica della Comunicazione di conclusione indagini, la Società US Grosseto 1912 Srl, anch’essa coinvolta nel procedimento, aveva concluso con la Procura Federale l’accordo previsto dall’art. 126 comma 1 CGS – FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione dell’11 gennaio 2021, tenutasi in modalità video – conferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Sandro D’Oria, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione a carico del deferito delle sanzioni della inibizione di mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila).

Nessuno è comparso per il sig. Simone Ceri, il quale non ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’art. 23 CGS – FIGC al primo comma pone ai soggetti dell’ordinamento federale il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA; pone inoltre al comma secondo la precisazione che le dichiarazioni lesive devono essere considerate pubbliche quanto sono rese in pubblico ovvero quanto per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione sono destinate ad essere conosciute o possono essere conosciute da più persone.

È certo che le espressioni pronunciate dall’odierno deferito rientrano appieno nella previsione normativa e corrispondono alle incolpazioni contenute nel deferimento; esse, inoltre, non sono state smentite dal Ceri, il quale, omettendo qualsiasi forma di difesa, le ha implicitamente confermate.

In punto di sanzioni, il comma terzo dell’art. 23 sub. cit. prevede che, ove ricorra la fattispecie del primo comma dell’articolo, all’autore della dichiarazione lesiva va applicata l’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 e che, nei casi più gravi, vanno applicate anche le sanzioni di cui all’art. 9 comma 1 stesso Codice.

In questa precisa ottica, attesa la gravità delle dichiarazioni del Ceri, niente affatto smentite, la loro diffusione a mezzo di due siti web e la non riconducibilità delle medesime dichiarazioni nell’ambito del comune diritto di critica, il deferimento dev’essere accolto unitamente alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Ceri Simone, nella qualità di Vice Presidente e legale rappresentante p.t. dotato di poteri di rappresentanza della società US Grosseto 1912 Srl, le sanzioni di mesi 2 (due) di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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