F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 229/AA del 19/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VARLAN – BACCHIN – ASD UNIONE GRATICOLATO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Fani VARLAN, Stefano BACCHIN e della società A.S.D. UNIONE GRATICOLATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FANI VARLAN, nella sua qualità di attuale “dirigente/allenatore” presso la società “ASD Unione Graticolato” a far data dal 20.01.2018, all’epoca dei fatti già calciatore tesserato con la società dilettantistica ASD Mellaredo e svolgente attività di dirigente/allenatore dei giovani calciatori del settore giovanile presso la società ASD Unione Graticolato nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver fatto opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la ASD Pro Athletic, contattandoli al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la ASD Unione Graticolato e riuscendo nell’intento per cinque di loro ovvero Franceschin Gabriel, Compagno Giacomo, Frison Daniel, Marchiori Sebastiano e Borini Manuel, nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 21 e 40, commi 2 e 4, delle

N.O.I.F. per avere espletato nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 anche l’attività di allenatore dei giovani calciatori minorenni, rispettivamente presso la società ASD Pro Athletic e ASD Unione Graticolato;

 

STEFANO BACCHIN, all’epoca dei fatti in qualità Presidente e legale rappresentante della società ASD Unione Graticolato sino ai primi di agosto 2017 – attualmente non tesserato –, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, quale responsabile della società ASD Unione Graticolato, permesso, o comunque, non impedito, mediante una dovuta e necessaria vigilanza derivante dal ruolo svolto nella società, al Signor Varlan Fani di fare opera di proselitismo nei confronti dei genitori di diversi calciatori, tesserati con la ASD Pro Athletic, al fine di convincerli a tesserare i propri figli per la prossima stagione sportiva con la ASD Unione Graticolato e per aver utilizzato nella stagione sportiva 2016/2017 illegittimamente il Sig. Varlan Fani quale allenatore dei giovani calciatori;

 

A.S.D. UNIONE GRATICOLATO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ugo PASTORIN in qualità di legale rappresentante, per conto della società

A.S.D. UNIONE GRATICOLATO, Fani VARLAN e Stefano BACCHIN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Fani VARLAN, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Stefano BACCHIN e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. UNIONE GRATICOLATO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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