F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 230/AA del 20/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SENNA – USD SPORTING LB

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1092 pfi 17/18 adottato nei confronti della Sig.ra Silvana SENNA e della società USD SPORTING L&B, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SILVANA SENNA, segretaria con poteri di firma all’epoca dei fatti dell’USD Sporting LEB, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. LND n.1 dell’1/7/2014, per aver pattuito, in nome e per conto della propria società USD Sporting LEB, sottoscrivendo il relativo accordo in data 3/9/2014, con il Sig. Longobardo Maurizio, allenatore, la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di promozione Regione Lombardia, girone E, con un compenso finale, oltre al premio di tesseramento, di €.3.500,00 e perciò superiore di

€.1.000,00 al massimale stabilito dall’accordo LND-AIAC trasfuso nel C.U. LND n.1 dell’1/7/2014, omettendo, altresì, il deposito dell’accordo economico sottoscritto presso il competente C.R. Lombardia;

 

U.S.D. SPORTING L&B, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni GURGOGLIONE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SPORTING L&B e Silvana SENNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per la Sig.ra Silvana SENNA e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società U.S.D. SPORTING L&B;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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