F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 231/AA del 20/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GENTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Ilario GENTA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ILARIO GENTA, allenatore di base tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la

A.S.D. OLIMPIA CARCARESE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio  2015,  per  avere  pattuito quale  tecnico  responsabile  della  prima  squadra  della

A.S.D. OLIMPIA CARCARESE - partecipante nella stagione sportiva 2015/2016 al Campionato di Seconda Categoria organizzato dal Comitato Regionale Liguria - un premio di tesseramento lordo annuale di euro 4.000,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in euro 2.500,00; in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere assunto la conduzione tecnica della A.S.D. OLIMPIA CARCARESE, dall’inizio della stagione sportiva 2015/2016 -e, precisamente, dal 1° luglio 2015, stando all’accordo economico depositato in sede arbitrale dall’interessato – senza attendere l’esito della richiesta di tesseramento, la cui regolarizzazione, come risulta dall’anagrafica federale, è avvenuta solo l’8 gennaio 2016;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ilario GENTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Ilario GENTA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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