F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 232/AA del 20/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SENA – GJERGJVATAJ – ASD SPORTING BISACCIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 848 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato SENA, Albert GJERGJVATAJ, e della società A.S.D. SPORTING BISACCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DONATO SENA, nella qualità di Presidente della soc. ASD Sporting Bisaccia all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi

1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Albert Gjergjvataj, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella seguente gara: Conza 2016/ ASD Sporting Bisaccia del 4.12.2016 Campionato III Categoria;

 

DONATO SENA, nella qualità di dirigente accompagnatore della soc. ASD Sporting Bisaccia, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Sporting Bisaccia nella seguente gara: Conza 2016/ ASD Sporting Bisaccia del 4.12.2016 Campionato III Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il seguente calciatore: Albert Gjergjvataj, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ALBERT GJERGJVATAJ, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Conza 2016/ ASD Sporting Bisaccia del 4.12.2016 Campionato III Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. SPORTING BISACCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Donato SENA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING BISACCIA e Albert GJERGJVATAJ;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 2 mesi di inibizione per il Sig. Donato SENA in qualità di Presidente, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Donato SENA in qualità di Dirigente Accompagnatore, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Albert GJERGJVATAJ e di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING BISACCIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it