F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 235/AA del 25/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PEZZINO – A S D NUOVA POL TORRENOVESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 733 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Carmelo PEZZINO e della società A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE avente ad oggetto la seguente condotta:
CARMELO PEZZINO, Presidente della società A.S.D. Nuova Pol. Torrenovese, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all’art. 44, comma 1, del Regolamento LND, per aver disatteso l’obbligo per le società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo PEZZINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo PEZZINO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.