F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 241/AA del 27/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASTORE – ASD IRPINIA SPORT

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 650 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio PASTORE e della società A.S.D. IRPINIA SPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO PASTORE, Presidente e dirigente della società ASD Irpinia Sport all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice: Sig.ra Marie Fall, e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella seguente gara: ASD Irpinia Sport / ASD Le Streghe di Benevento CF del 19.02.2017 calcio femminile;

 

A.S.D. IRPINIA SPORT, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio PASTORE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. IRPINIA SPORT;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabio PASTORE di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. IRPINIA SPORT;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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