F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 94/AA del 15/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NAPOLITANO – LABOR GROTTAGLIE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 28 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Marco NAPOLITANO e della società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO NAPOLITANO, all’epoca dei fatti tesserato della Società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, dopo aver preso parte alla gara del 22 gennaio 2017, Ars et Labor Grottaglie-ASD Brindisi, inviato in data 23 gennaio 2017 un messaggio privato mediante “Facebook” dal contenuto minaccioso nei confronti dell’arbitro Andrea Salanitro;

 

A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco NAPOLITANO e del Sig. Leonzio D’AMICIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Marco NAPOLITANO e di € 200,00 di ammenda per la società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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