F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 10/AA del 09/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SALVATI – ASD GATTATICO CLUB

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Carmine SALVATI e della società A.S.D. GATTATICO CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CARMINE SALVATI, Presidente della A.S.D. Gattatico Club, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 25 comma 3 e 28 del Regolamento S.G.S, per aver organizzato due tornei giovanili “4° Torneo massimo Senatori” riservati a calciatori anno 2005 ed anno 2008 svoltosi dal 4 al 22 Settembre 2017 a Gattatico (RE) in assenza della prescritta autorizzazione  degli Organi Federali;

 

A.S.D. GATTATICO CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine SALVATI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GATTATICO CLUB;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Carmine SALVATI e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. GATTATICO CLUB;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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