F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 11/AA del 09/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AMBROSIO – DE VITO – GIUGLIANO – POL S GIUSEPPE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio AMBROSIO, Salvatore DE VITO, Mario GIUGLIANO e della società POL. S. GIUSEPPE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO AMBROSIO, in qualità di Presidente all’epoca dei fatti della Società Pol. San Giuseppe, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi

1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giugliano Mario e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella seguente gara: Pol. San Giuseppe - ASD Olimpia Casalnuovo del 21.11.2016, valevole per il campionato di Allievi Provinciali;

 

SALVATORE DE VITO, in qualità di Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti della Società Pol. San Giuseppe, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Giugliano Mario, consegnata al Direttore di Gara;

 

MARIO GIUGLIANO, calciatore della Pol. San Giuseppe all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare Pol. San Giuseppe - ASD Olimpia Casalnuovo del

21.11.2016, valevole per il campionato di Allievi Provinciali, nelle fila della società Pol. San Giuseppe, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

POL. S. GIUSEPPE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Antonio AMBROSIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. S. GIUSEPPE, Salvatore DE VITO e Mario GIUGLIANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio AMBROSIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Salvatore DE VITO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mario GIUGLIANO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda POL. S.

GIUSEPPE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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