F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 9/AA del 05/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIZZOCCHI – VIS PESARO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1227 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto BIZZOCCHI e della società S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO BIZZOCCHI, all’epoca dei fatti copresidente dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore della società S.S.D. Vis Pesaro 1898 A.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una serie di “post” pubblicati sul social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni offensive dell’onore e del decoro, nonché lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del sig. Collu Giuseppe, arbitro della gara S.S.D. Vis Pesaro 1898 A.r.l. – Città di Campobasso disputata in data 29/04/2018 e valevole per il campionato nazionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti;

 

S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L., per responsabilità diretta, ex artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BIZZOCCHI e dal Sig. Marco Ferri, copresidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di squalifica per il Sig. Roberto BIZZOCCHI e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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