F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/AA del 09/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LIGUORIO – FREZZA F – FREZZA R – GALLO – GHERARDI – TOSCANO – LEONI FUTSAL ACERRA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Antonio GALLO, Giuseppe GHERARDI, Carmine TOSCANO e della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE DE LIGUORIO, calciatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare del 22.11.2014 Parco Città - Leoni Futsal; 1.3.2015 Real Ottaviano - Leoni Futsal; 25.1.2015 Leoni Futsal – Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FELICE FREZZA, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, ed agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società predetta in occasione delle gare: 8.2.2015 Club Paradiso Acerra - Leoni Futsal (calciatore GALLO Antonio); 12.4.2015 Napoli calcio 5 - Leoni Futsal (calciatore PISCOPO Gerardo); 22.11.2014 Parci Città - Leoni Futsal (calciatore DE LIGUORO Daniele); 13.12.2014 Leoni Futsal - Alba Turris (calciatore SANNINO Luciano); 16.2.2015 Leoni Futsal – Parco Città (calciatore PASCULI Massimo), incontri nei quali sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati i calciatori sopra indicati sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

RAFFAELE FREZZA, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, ed agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società predetta in occasione della gara Leoni Futsal – Arci Uisp, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore VIVES Ciro sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANTONIO GALLO, calciatore della soc. Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Club Paradiso Acerra - Leoni Futsal del 8.2.2015 senza

averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE GHERARDI, Presidente della Soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori VENTURINO Michele (incontro 10.11.2014 Phlegraios-Leoni Futsal), GALLO Antonio (incontro del 8.2.2015 Club Paradiso Acerra - Leoni Futsal), PISCOPO Gerardo (incontro del 12.4.2015 Napoli calcio 5 - Leoni Futsal), DE LIGUORO Daniele (incontri del 22.11.2014 Parco Città - Leoni Futsal; 1.3.2015 Real Ottaviano - Leoni Futsal; 25.1.2015 Leoni Futsal - Acerra), SANNINO Luciano (incontri del 13.12.2014 Leoni Futisal - Alba Turris; 22.11.2014 Parco Città - Leoni Futsal; 3.1.2015 Vesevo San Sebastiano - Leoni Futsal), TOSCANO Carmine (incontro del 7.12.2014 Leoni Futsal - Club Paradiso Acerra), PASCULI Massimo (incontro del 16.2.2015 Leoni Futsal - Parco Città) e VIVES Ciro (incontro del 26.3.2015 Leoni Futsal - Arci Uisp) e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare sopra indicate;

 

CARMINE TOSCANO, calciatore della soc. Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Leoni Futsal - Club Paradiso del 7.12.2014 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Antonio GALLO, Giuseppe GHERARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, e Carmine TOSCANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Daniele DE LIGUORIO, 4 mesi di inibizione per il Sig. Felice FREZZA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Raffaele FREZZA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Antonio GALLO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GHERARDI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Carmine TOSCANO e di € 600,00 di ammenda e 6 punti di penalizzazione per la società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it