F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 8/AA del 05/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BALEANI – GSD CASTELFIDARDO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1062 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Franco BALEANI e della società G.S.D. CASTELFIDARDO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCO BALEANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

G.S.D. Castelfidardo, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

G.S.D. CASTELFIDARDO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco BALEANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CASTELFIDARDO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Franco BALEANI e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società G.S.D. CASTELFIDARDO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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