F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 230/AA del 03/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZALETTI – CALZI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giulio ZALETTI e del Sig. Nicholas CALZI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIULIO ZALETTI, calciatore della USD ALBA CREMA all'epoca dei fatti, attualmente tesserato per l'ASD CAVENAGO FANFULLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver intrattenuto contatti, tra il maggio e il giugno del 2018, con il Sig. LUNGHI Teodolindo Claudio, responsabile del settore giovanile dell’A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest'ultima Società in costanza di regolare tesseramento con la Società USD ALBA CREMA;

 

NICHOLAS CALZI, calciatore della USD ALBA CREMA all'epoca dei fatti, attualmente tesserato per l'ASD CAVENAGO FANFULLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver intrattenuto contatti, tra il maggio e il giugno del 2018, con il Sig. LUNGHI Teodolindo Claudio, responsabile del settore giovanile dell’A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest'ultima Società in costanza di regolare tesseramento con la Società USD ALBA CREMA;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giulio ZALETTI e dal Sig. Nicholas CALZI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig.Giulio ZALETTI e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicholas CALZI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it