F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 231/AA del 03/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARTINI – POL MARGINE COPERTA SSDARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 845 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MARTINI e della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE  MARTINI,  Presidente  della  POL.  MARGINE  COPERTA  SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF, per avere omesso ogni necessaria e dovuta vigilanza nella sottoscrizione della richiesta di tesseramento SG7432390 del 23/07/2018, relativa al calciatore Nicholas Ballani, all’epoca dei fatti minore di anni 16, nonostante non sia stata comprovata la residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella regione della sede della società per la quale si è chiesto il tesseramento, oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza e, comunque, attesa la concessione in deroga rilasciata dal Presidente Federale ed avente validità per la sola stagione sportiva 2017/2018, in assenza del rinnovo della richiesta di deroga entro il termine del 15 Settembre 2018;

 

POL. MARGINE COPERTA SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MARTINI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig.

Giuseppe MARTINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. MARGINE COPERTA SSDARL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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